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Corte Appello Torino, N.170-21 Marzo 2008

(Corte Appello Torino
N:170 - 21 Marzo 2008)

Pres. Sanlorenzo, Cons. Mancuso, Cons. Grillo Pasquarelli – M. R. (avv. Lamacchia) c. Ma. Ca. Srl (avv.ti Bianchi e Pericoli).

Note: incidenza della responsabilità ex art. 2087 cod. civ. sul superamento del periodo di comporto. quali conseguenze

Licenziamento individuale – Illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto – Infortunio sul lavoro del lavoratore avviato obbligatoriamente al lavoro e svolgimento di mansioni compatibili con il suo stato di salute – Responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. – Onere della prova.

È illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice avviata obbligatoriamente quale invalida civile per superamento del periodo di comporto causato da una prolungata assenza dovuta a infortunio sul lavoro, qualora il datore di lavoro non provi di aver adibito la lavoratrice stessa a mansioni compatibili con il suo stato di salute, nonché di aver adottato tutte le cautele necessarie a eliminare il rischio lavorativo, così come previsto dall’art. 2087 cod. civ.
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