Licenziamento individuale – Illegittimità del licenziamento per superamento
del periodo di comporto – Infortunio sul lavoro del lavoratore
avviato obbligatoriamente al lavoro e svolgimento di mansioni
compatibili con il suo stato di salute – Responsabilità del datore di
lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 cod. civ.
– Onere della prova.
È illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice avviata obbligatoriamente
quale invalida civile per superamento del periodo di comporto causato da
una prolungata assenza dovuta a infortunio sul lavoro, qualora il datore di lavoro
non provi di aver adibito la lavoratrice stessa a mansioni compatibili con il
suo stato di salute, nonché di aver adottato tutte le cautele necessarie a eliminare
il rischio lavorativo, così come previsto dall’art. 2087 cod. civ.