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Corte Appello Torino, N.127-15 Febbraio 2011

(Corte Appello Torino
N:127 - 15 Febbraio 2011)

Pres. Girolami, Est. Milani - A.A. D'A. et al. (avv.ti Chiodo, Pellerito) c. Fiat Gruoup Automobiles Spa (avv.ti Bonamico, Ropolo) Rif. Tribunale Torini 1° dicembre 2009

Note: Considerazioni in tema di applicazionie dell'autotutela inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicurezza su lavoro - Art. 2087 cod civ. - Art. 44 T.U. n. 81/2008 - Obbligo di sicurezza del datore di lavoro - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato - Astensione/rifiuto di prestazione lavorativa - Dirito a non subire pregiudizio - Garanzia retributiva - Susiste - Violazione dovere di sicurezza - Eccezione di inadempimento

Il diritto di astensione dalla prestazione lavorativa nel caso di pericolo grave e immediato, senza alcuna conseguenza né pregiudizio, con la conservazione della garanzia retributiva, rientra nel regime di autotutela del lavoratore, che può allontanarsi dal luogo di lavoro o rifiutare di continuare a svolgere le proprie mansioni fintantoché il pericolo non sia cessato. Tale diritto discende dalla natura contrattuale dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro e configura una speciale forma di eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. Il datore di lavoro, nel caso in cui si verifichi tale situazione, ed essa sia a lui imputabile, non è liberato dall’obbligazione inerente la corresponsione della retribuzione.
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