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Corte Appello Torino, N.-28 Novembre 2007

(Corte Appello Torino
N: - 28 Novembre 2007)

Sez. lav. – Pres. Peyron, Est. Ramella Trafighet – S. (avv.ti Picozzi e Pipola) c. Fiat Group Automobiles Spa (avv.ti De luca Tamajo, Bonamico e Dirutigliano).

Note: L’assenteismo tra rimedi vecchi e nuovi
Parole chiave: assenteismo ::

Licenziamento individuale – Assenze reiterate e discontinue – Periodo di comporto – Mancato superamento – Inidoneità fisica – Mancato accertamento – Giustificato motivo – Insussistenza – Adempimento parziale – Interesse – Perdita – Invocabilità – Esclusione.

Poiché le previsioni di cui all’art. 2110 cod. civ. hanno carattere di specialità sia rispetto alla norma generale sull’impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione (art. 1464 cod. civ.), sia rispetto alla disciplina dei licenziamenti, in caso di assenze reiterate e discontinue, che non superino tuttavia il periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro che non abbia fatto accertare l’inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore non può licenziarlo né sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo, né sotto il profilo della perdita di un apprezzabile interesse alla sua prestazione ex art. 1464 cod. civ.
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