Licenzimento individuale - Licenzimento ritorsivo - Art. 4, legge n. 604/1966 - Art. 15 Stat. lav. - Dirigenze - Organizzazione di tendenza - Nullità - Diritto alla reintegra ex art. 18 Stat. lav.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, legge n. 604/1966 e 15, legge n. 500/1970, il lavorator licenziato per motivo ritorsivo ha diritto alla reintegrazione ex art. 18 della legge n. 300/1970 anche nel caso che sia un dirigente, nonché nell'ipotesi in cui la datrice di lavoro sia un'organizzazione di tendenza