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trasferimento di ramo d'azienda

Tribunale Roma, N.-3 Marzo 2008

(Tribunale Roma
N: - 3 Marzo 2008)

Est. Valle – A. U. e altri c. Sistemi Informativi Spa (avv.ti Ferzi e Stanchi) e Selfin Spa (avv.ti Ciriello e Fabozzi).

Note: La preesistenza è requisito necessario del ramo d’azienda per legittimarne il trasferimento

Trasferimento di ramo d’azienda – Nozione – Soppressione del requisito della preesistenza ex art. 32 del d.lgs. n. 276/2003 – Perdurante necessità della preesistenza dell’autonomia funzionale del ramo oggetto di trasferimento – Diritto comunitario – Primazia.

Nel nostro ordinamento, in virtù del principio di supremazia del Diritto comunitario su quello nazionale, sussiste un preciso obbligo per il giudice di interpretare il diritto interno alla luce della lettera e della ratio della disciplina comunitaria tenendo conto anche dei risultati cui è pervenuta la giurisprudenza comunitaria nell’opera di armonizzazione della legislazione statale dei diversi paesi membri dell’Unione europea. Pertanto – anche in considerazione del valore «normativo» delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia – deve ritenersi che la nozione di ramo d’azienda elaborata nell’ambito della giurisprudenza comunitaria sia vincolante anche per il giudice nazionale. ...
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Tribunale Padova, N.-5 Febbraio 2007

(Tribunale Padova
N: - 5 Febbraio 2007)

Trasferimento d’azienda – Nozione di «articolazione funzionalmente autonoma» – Art. 32, d.lgs. n. 276/2003 – Soppressione requisito preesistenza – Perdurante vigenza del requisito dell’autonomia funzionale – Autonomia funzionale: necessità di valutazione oggettiva – Conseguenza: indisponibilità della nozione da parte dei soggetti imprenditoriali protagonisti della vicenda circolatoria aziendale.

Note: ANNO LIX - 2008 - N1

Trasferimento d’azienda – Nozione di «articolazione funzionalmente autonoma» – Art. 32, d.lgs. n. 276/2003 – Soppressione requisito preesistenza – Perdurante vigenza del requisito dell’autonomia funzionale – Autonomia funzionale: necessità di valutazione oggettiva – Conseguenza: indisponibilità della nozione da parte dei soggetti imprenditoriali protagonisti della vicenda circolatoria aziendale.

l superamento del requisito della preesistenza del ramo d’azienda oggetto di trasferimento ex art. 2112 cod. civ. da parte dell’art. 32 del d.lgs. n. 276/2003 (cd. legge Biagi) non comporta di per sé e automaticamente quello del requisito della strutturazione autonoma del ramo d’azienda e della sua funzionalizzazione alla produzione di beni e servizi, secondo la nozione di «piccola azienda» fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità: in questa prospettiva deve escludersi la possibilità di ritenere sussistente la fattispecie del ramo d’azienda tutte le volte in cui manchi il nesso funzionale tra gli elementi strutturali che lo compongono, dovendo escludersi che tale nozione dipenda da una autonoma deliberazione dei contraenti il negozio traslativo, ...
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Tribunale La Spezia, N.579-14 Ottobre 2008

(Tribunale La Spezia
N:579 - 14 Ottobre 2008)

TRIBUNALE LA SPEZIA, 14 ottobre 2008, Sez. lav. – Giudice Panico – C. E. e al. (avv.ti Lamma, Bordigoni) c. Acam Spa, Acam Impianti e Reti Srl (avv.ti Nanni, Benifei)

Note: Il ramo d’azienda e gli indici di genuinità del trasferimento

Trasferimento ramo d’azienda – Nozione – Art. 2112 cod. civ. – Illegittimità – Requisiti di autonomia e preesistenza del ramo – Indici di genuinità del trasferimento – Rilevanza probatoria – Trasferimento fraudolento

Non costituisce autonomo ramo aziendale un reparto in cui non si realizza un’attività finale dell’azienda ma una mera attività strumentale o ausiliaria del più generale core business aziendale. La modifica dell’art. 2112 cod. civ. operata dal d.lgs. n. 276/03 non muta, infatti, i requisiti di autonomia e di preesistenza del complesso trasferito, necessari perché possa legittimamente realizzarsi il trasferimento. Ai fini dell’indagine in ordine alla non autenticità del ramo possono assumere rilievo probatorio talune circostanze concrete quali l’assenza, nell’oggetto sociale dell’azienda cedente, dell’indicazione dell’attività specificatamente esercitata dal comparto che si intende trasferire, l’eterogeneità e non circoscrivibilità delle attività nello stesso esercitate.
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Tribunale Padova, N.-5 Febbraio 2007

(Tribunale Padova
N: - 5 Febbraio 2007)

Sez. lav. – Est. Campo – Bu. Lu. e altri (avv. Moro) c. Tim Italia Spa (avv.ti Maresca, Romei e Boccia).

Note: Trasferimento di ramo d’azienda: la nuova nozione tra flessibilità e vincoli giuridici

Trasferimento d’azienda – Nozione di «articolazione funzionalmente autonoma» – Art. 32, d.lgs. n. 276/2003 – Soppressione requisito preesistenza – Perdurante vigenza del requisito dell’autonomia funzionale – Autonomia funzionale: necessità di valutazione oggettiva – Conseguenza: indisponibilità della nozione da parte dei soggetti imprenditoriali protagonisti della vicenda circolatoria aziendale.

Il superamento del requisito della preesistenza del ramo d’azienda oggetto di trasferimento ex art. 2112 cod. civ. da parte dell’art. 32 del d.lgs. n. 276/2003 (cd. legge Biagi) non comporta di per sé e automaticamente quello del requisito della strutturazione autonoma del ramo d’azienda e della sua funzionalizzazione alla produzione di beni e servizi, secondo la nozione di «piccola azienda» fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità: in questa prospettiva deve escludersi la possibilità di ritenere sussistente la fattispecie del ramo d’azienda tutte le volte in cui manchi il nesso funzionale tra gli elementi strutturali che lo compongono, dovendo escludersi che tale nozione dipenda da una autonoma deliberazione dei contraenti il negozio traslativo, ...
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Tribunale Milano, N.-29 Febbraio 2008

(Tribunale Milano
N: - 29 Febbraio 2008)

Sez. Lav. - Est. Atanasio – D. R. (avv. Spagnuolo Vigorita) c. Sistemi Informativi Spa (avv. Stanchi) e Selfin Spa (avv.ti Ciriello e Fabozzi)

Note: La preesistenza è requisito necessario del ramo d’azienda per legittimarne il trasferimento

Trasferimento di ramo d’azienda – Nozione – Soppressione del requisito della preesistenza ex art. 32 del d.lgs. n. 276/2003 – Perdurante necessità della preesistenza dell’autonomia funzionale del ramo oggetto di trasferimento – Diritto comunitario – Primazia.

Nel nostro ordinamento, in virtù del principio di supremazia del Diritto comunitario su quello nazionale, sussiste un preciso obbligo per il giudice di interpretare il diritto interno alla luce della lettera e della ratio della disciplina comunitaria tenendo conto anche dei risultati cui è pervenuta la giurisprudenza comunitaria nell’opera di armonizzazione della legislazione statale dei diversi paesi membri dell’Unione europea. Pertanto – anche in considerazione del valore «normativo» delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia – deve ritenersi che la nozione di ramo d’azienda elaborata nell’ambito della giurisprudenza comunitaria sia vincolante anche per il giudice nazionale. ...
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