Trasferimento ramo d’azienda – Nozione – Art. 2112 cod. civ. – Illegittimità
– Requisiti di autonomia e preesistenza del ramo – Indici di
genuinità del trasferimento – Rilevanza probatoria – Trasferimento
fraudolento
Non costituisce autonomo ramo aziendale un reparto in cui non si realizza
un’attività finale dell’azienda ma una mera attività strumentale o ausiliaria del
più generale core business aziendale. La modifica dell’art. 2112 cod. civ. operata
dal d.lgs. n. 276/03 non muta, infatti, i requisiti di autonomia e di preesistenza
del complesso trasferito, necessari perché possa legittimamente realizzarsi il
trasferimento. Ai fini dell’indagine in ordine alla non autenticità del ramo possono
assumere rilievo probatorio talune circostanze concrete quali l’assenza, nell’oggetto
sociale dell’azienda cedente, dell’indicazione dell’attività specificatamente
esercitata dal comparto che si intende trasferire, l’eterogeneità e non circoscrivibilità
delle attività nello stesso esercitate.