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Corte Appello Torino, N.1519-20 Dicembre 2011

(Corte Appello Torino
N:1519 - 20 Dicembre 2011)

Pres. Mariani, Est. Pasquarelli – O.G. Srl (avv. Mesiano) c. L.M. (avv. F.M. Romeo)

Note: L’indennizzo ex art. 32 del Collegato lavoro tra giurisprudenza e interventi legislativi

Contratto a termine – Clausola di termine nulla – Indennizzo ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 – Periodo di riferimentocontratto, termine, nullità, indennizzo, art. 32, legge n. 183/2010, periodo, riferimento

È preferibile l’interpretazione secondo cui l’indennità forfetizzata prevista dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010 copra il periodo intercorso dalla scadenza del termine illegittimo al deposito del ricorso: momento da cui matura il diritto alle retribuzioni.
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Tribunale Roma, N.XXX-18 Ottobre 2010

(Tribunale Roma
N:XXX - 18 Ottobre 2010)

Est. Foscolo – P.A. (avv.ti Salvagni, Auricchio) c. Procter & Gamble Italia Spa (avv.ti Maresca, Bonomo)

Note: Somministrazione a termine e causali di assunzione: vizi formali e ripercussioni sull’utilizzatore

Somministrazione di lavoro – Genericità delle causali – Obbligo di specificazione – Temporaneità delle esigenze – Nullità apposizione dei termini – Sanzione ex art 27, d.lgs. n. 276/2003

La genericità delle causali giustificatrici apposte ai contratti di lavoro a tempo determinato nell’ambito di una somministrazione a termine, nonché la carenza del requisito della temporaneità delle suddette esigenze, determinano la nullità del termine apposto ai singoli contratti e la conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto sin dalla origine, alle dipendenze dell’utilizzatore (parte convenuta), in applicazione della sanzione di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 276/2003
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Tribunale Velletri, N.711-1 Marzo 2012

(Tribunale Velletri
N:711 - 1 Marzo 2012)

Est. Russo – D.G.S. (avv.ti S. e R. Muggia) c. L.P. di C.C. (avv. Barbuscia).

Note: L’indennizzo ex art. 32 del Collegato lavoro tra giurisprudenza e interventi legislativi

Contratto a termine – Indennizzo ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 – Interpretazione conforme alla clausola 8, par. 3 e alla clausola 4, par. 1, dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/Ce – Si somma alle retribuzioni dovute dall’offerta delle prestazioni lavorative.

Non è conforme alle clausole 8, par. 3, e 4, par. 1, dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/Ce l’interpretazione dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, secondo cui, a seguito della pronuncia di nullità del termine, si configura una conversione ex nunc del rapporto di lavoro che, unita all’indennità risarcitoria, soddisferebbe il criterio di adeguatezza e dissuasività della sanzione voluto dalla direttiva citata (come invece sostenuto da Corte Cost. n. 303/2011 e Cass. n. 1411/2012); ciò in quanto, in tal modo, si realizza un significativo arretramento delle tutele economiche del lavoratore rispetto al regime previgente e, altresì, una discriminazione del lavoratore a termine rispetto a quello a tempo indeterminato
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Corte Appello Brescia, N.505-13 Dicembre 2011

(Corte Appello Brescia
N:505 - 13 Dicembre 2011)

Pres. Nuovo, Est. Terzi – Fondazione A.P. Onlus (avv. Vassalini) c. R.M. (avv. Pasini)

Note: Abuso del contratto a tempo determinato, indennità ex art. 32, legge n. 183/2010 e risarcimento del danno non patrimoniale

Contratto a termine – Somministrazione di lavoro – Conversione, indennità e risarcimento del danno non patrimoniale

L’abusivo ricorso a contratti a termine, mediante il ripetuto approfittamento di un accentuato stato di bisogno del lavoratore, è possibile fonte di responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro per i danni arrecati alla sua dignità personale e sociale i quali vanno risarciti in aggiunta all’indennità ex art. 32, legge 4 novembre 2010, n. 183. L’indennità prevista per la conversione del contratto a termpo determinato dall’art. 32, legge 4 novembre 2010, n. 183, è applicabile anche al lavoro somministrato
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Tribunale La Spezia, ord., N.533-28 Mag 2012

(Tribunale La Spezia, ord.
N:533 - 28 Mag 2012)

Est. Panico – F.B. (avv. A. Vesco, M. Bachini) c. Call & Call La Spezia Srl (avv. Luperi).

Note: Valutazione dei rischi, specificazione della ragione sostitutiva e legittimità della clausola appositiva del termine
Parole chiave: Divieto :: valutazione :: termine :: contratto :: rischi :: sicurezza ::

Contratto a termine – Divieto di apporre il termine in mancanza di valutazione dei rischi alla sicurezza – Inosservanza – Conseguenze.

Ai sensi dell’art. 3, lett. d, d.lgs. n. 368/2001, è fatto divieto al datore di lavoro, che non abbia previamente effettuato la valutazione dei rischi, di effettuare assunzioni a tempo determinato. Pertanto, ove il datore di lavoro – convenuto ex art. 700 cod. proc. civ. – non provi documentalmente di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, deve essere ordinata la riammissione in servizio del lavoratore estromesso per decorso del termine, essendo invece rimessa al giudizio di merito l’eventuale dichiarazione di nullità del termine
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Corte Appello Roma, N.267-2 Febbraio 2012

(Corte Appello Roma
N:267 - 2 Febbraio 2012)

Pres. ed Est. Torrice – P.S. (avv. Rizzo) c. Poste Italiane Spa (avv. Fiorillo).

Note: L’indennizzo ex art. 32 del Collegato lavoro tra giurisprudenza e interventi legislativi

Contratto a termine – Clausola di termine nulla – Indennizzo ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 – Periodo di riferimento.

In caso di nullità della clausola di termine apposta al contratto di lavoro, al prestatore, unitamente alla conversione in contratto a tempo indeterminato, spetta l’indennità di cui all’art. 32 della legge n. 183/2010, che «copre» il solo periodo intercorso dalla scadenza del termine illegittimo al deposito del ricorso, mentre per il periodo successivo, quale effetto della conversione, sono dovute le retribuzioni e gli accessori.
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