Contratto a termine – Indennizzo ex art. 32, comma 5, legge n.
183/2010 – Interpretazione conforme alla clausola 8, par. 3 e
alla clausola 4, par. 1, dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva
n. 1999/70/Ce – Si somma alle retribuzioni dovute dall’offerta
delle prestazioni lavorative.
Non è conforme alle clausole 8, par. 3, e 4, par. 1, dell’Accordo quadro allegato
alla Direttiva n. 1999/70/Ce l’interpretazione dell’art. 32, comma 5, legge n.
183/2010, secondo cui, a seguito della pronuncia di nullità del termine, si configura
una conversione ex nunc del rapporto di lavoro che, unita all’indennità risarcitoria,
soddisferebbe il criterio di adeguatezza e dissuasività della sanzione voluto
dalla direttiva citata (come invece sostenuto da Corte Cost. n. 303/2011 e Cass. n.
1411/2012); ciò in quanto, in tal modo, si realizza un significativo arretramento
delle tutele economiche del lavoratore rispetto al regime previgente e, altresì, una discriminazione
del lavoratore a termine rispetto a quello a tempo indeterminato