Mobilità – Sussidi e indennità di disoccupazione – Indennità di
mobilità ex art. 7, legge n. 223 del 1991 – Natura previdenziale
– Conseguenze – Accordo transattivo in deroga alla legge –
Validità – Esclusione.
L’indennità di mobilità ai lavoratori licenziati, di cui all’art. 7, legge n. 223 del
1991, configura una prestazione previdenziale che trova la sua fonte di disciplina in
una inderogabile norma di legge. Ne consegue che è nullo per frode alla legge l’accordo
transattivo modificativo della disciplina legale che regola i tempi, le modalità e i
requisiti oggettivi che presiedono all’erogazione della suddetta indennità, ancorché
stipulato in sede sindacale, tra un datore di lavoro e un lavoratore. In particolare la
frode sussiste nell’ipotesi in cui le parti, a seguito del licenziamento del lavoratore,
concordano in via transattiva un impegno del datore di lavoro ad attivare la procedura
di mobilità con contestuale reintegra del lavoratore, ma con sospensione della
prestazione