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Sussidi e indennità di disoccupazione

Corte di Cassazione, N.24828-24 Novembre 2011

(Corte di Cassazione
N:24828 - 24 Novembre 2011)

Sez. lav. – Pres. Roselli, Est. Berrino – P.M. Gaeta (conf.) – L.L. (avv.ti Bussa, Giusti) c. L.G. & C. Srl (avv.ti Pagni, Del Punta). Conf. Corte d’Appello Firenze 10 giugno 2008, n. 859.

Note: Un accordo «fuori legge». Le parti non possono negoziare ex ante l’iscrizione nelle liste di mobilità

Mobilità – Sussidi e indennità di disoccupazione – Indennità di mobilità ex art. 7, legge n. 223 del 1991 – Natura previdenziale – Conseguenze – Accordo transattivo in deroga alla legge – Validità – Esclusione.

L’indennità di mobilità ai lavoratori licenziati, di cui all’art. 7, legge n. 223 del 1991, configura una prestazione previdenziale che trova la sua fonte di disciplina in una inderogabile norma di legge. Ne consegue che è nullo per frode alla legge l’accordo transattivo modificativo della disciplina legale che regola i tempi, le modalità e i requisiti oggettivi che presiedono all’erogazione della suddetta indennità, ancorché stipulato in sede sindacale, tra un datore di lavoro e un lavoratore. In particolare la frode sussiste nell’ipotesi in cui le parti, a seguito del licenziamento del lavoratore, concordano in via transattiva un impegno del datore di lavoro ad attivare la procedura di mobilità con contestuale reintegra del lavoratore, ma con sospensione della prestazione
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