carrello
notiziario
rgl
home page

sistema

Tribunale Torino, N.2583-15 Settembre 2011

(Tribunale Torino
N:2583 - 15 Settembre 2011)

Est. Ciocchetti – Fiom-Cgil Nazionale (avv.ti Alleva, Ferrara, Focareta, Martino, Panici, Piccinini, Poli, Recchi) c. Fiat Spa, Fiat Group Automobiles Spa, Fabbrica Italia Pomigliano Spa (avv.ti De Luca Tamajo, Dirutigliano, Dondi, Favalli, Olivieri) e c. Fim-Cisl Nazionale (avv. Baldoni), Uilm-Uil Nazionale (avv.ti Giorgi, Pozza), Fismic (avv.ti Scalenghe, D’Amato, Ciaramella), Ugl metalmeccanici (avv. Roggero)

Note: Il giudice «equilibrista» e il rebus del sistema sindacale italiano: osservazioni sulla controversia tra Fiom e Fiat

Condotta antisindacale – Costituzione di società che non aderisce a Confindustria e sottoscrive contratti collettivi, con il dissenso di Fiom-Cgil – Impiego dei prestatori, già operanti nello stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco, presso tale società, senza applicazione dell’art. 2112 cod. civ. – Validità dei contratti collettivi – Corretta qualificazione dei contratti collettivi come di primo e secondo livello – Insussistenza

Ferma la legittimità in sé dei due contratti collettivi impugnati, si esclude che la stipulazione dei medesimi possa essere considerata espressione di antisindacalità. Infatti il contratto sottoscritto il 29 dicembre 2010 è stato correttamente qualificato come di primo livello, dal momento che esso si svincola dal contratto nazionale di categoria per l’industria metalmeccanica e definisce ogni aspetto dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, con una ampiezza ed esaustività del tutto simile a qualsiasi contratto nazionale: l’art. 2112 c.c. non può allora essere ritenuto violato, considerato che l’ipotetica applicazione di quest’ultimo non renderebbe in ogni caso operante l’indicato contratto nazionale presso Fabbrica Italia Pomigliano Spa, ai sensi del co. 3.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa