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Corte di Appello Brescia, N.-7 Marzo 2009

(Corte di Appello Brescia
N: - 7 Marzo 2009)

Pres. Dessì, Est. Nuovo – A. S. M. Scarl (avv.ti Carinci, Cavalloni, Casale) c. A. e altri (avv.ti Piccinini, Mangione, Berr uti).

Note: Accordi separati: casi di prevalenza della precedente disciplina unitaria

Contratto collettivo – Accordo aziendale – Efficacia erga omnes – Limiti – Dissenso esplicito di organizzazione sindacale non firmataria e suoi iscritti – Non estensione

L’efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali trova il suo limite invalicabile nel principio fondamentale di libertà di organizzazione e attività sindacale. Pertanto tale efficacia non può essere estesa a quei lavoratori aderenti a un’organizzazione sindacale non firmataria se ne condividano l’esplicito dissenso, finanche in presenza di un’espressione favorevole, a maggioranza, dell’assemblea dei lavoratori.
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Cassazione, N.6429-23 Marzo 2006

(Cassazione
N:6429 - 23 Marzo 2006)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Balletti, P.M. Fedeli (Diff.) – Fiat Auto Partecipazioni S.p.a. (avv.ti De Luca Tamajo, Perlini e Fontana) c. S.IN. COBAS – Sindacato Intercategoriale dei Comitati di Base (avv. Marziale).

Note: Il requisito della «nazionalità» delle associazioni sindacali e la legittimazione ad agire ex art. 28, legge n. 300/70
Parole chiave: sindacato ::

Repressione della condotta antisindacale – Legittimazione attiva – Attribuzione alle associazioni sindacali a diffusione nazionale e svolgenti un’attività di rappresentatività a livello nazionale – Necessità – Legittimazione delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300 del 1970 e delle rappresentanze sindacali unitarie – Esclusione.

Il sindacato nazionale il cui organismo locale è legittimato a proporre ricorso per la repressione della condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970 è quello che non solo ha effettiva diffusione su tutto il territorio nazionale, ma che svolge, altresì, in concreto un’attività sindacale (anche con riferimento al momento contrattuale) a livello nazionale; le rappresentanze sindacali aziendali, costituite in virtù dell’art. 19 della stessa legge n. 300 del 1970, e le rappresentanze sindacali unitarie, costituite in virtù dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, non sono invece legittimate, esclusivamente in quanto tali, a proporre il ricorso disciplinato dal citato art. 28. (1) (Massima non ufficiale)
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Tribunale Torre Annunziata, N.183-20 Marzo 2008

(Tribunale Torre Annunziata
N:183 - 20 Marzo 2008)

Est. Rocco – F. C. e al. (avv. Riccio) c. L. P. Srl (avv.ti Pignataro, Di Blasio e Fortunato).

Note: Ancora in tema di procedura sui licenziamenti collettivi

Licenziamento collettivo – Procedura – Mancata richiesta esame congiunto – Omessa comunicazione all’autorità amministrativa dell’esito della cd. fase sindacale – Art. 4, comma 6, legge n. 223/1991 – Inosservanza – Licenziamento – Inefficacia.

È nullo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, legge n. 223/1991, il licenziamento disposto in esito alla procedura di mobilità nel caso in cui il datore di lavoro ometta di dare comunicazione all’autorità amministrativa, ex art. 4, comma 6, della stessa legge, dell’esito della fase sindacale, anche nel caso in cui la consultazione non abbia avuto corso a causa della mancata richiesta da parte delle rappresentanze e associazioni sindacali dell’esame congiunto.
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Tribunale Ascoli Piceno ord., N.696-3 Luglio 2009

(Tribunale Ascoli Piceno ord.
N:696 - 3 Luglio 2009)

Est. Pocci – G. R. c. T. Spa.

Note: Il diritto di critica del prestatore di lavoro subordinato...

Lavoro subordinato – Diritto di critica nei confronti del datore di lavoro – Uso di espressioni esagerate e inopportune – Rivendicazione del ruolo sindacale – Licenziamento per giustificato motivo soggettivo – Illegittimità – Insussistenza dell’intento di arrecare danno al datore di lavoro e all’attività produttiva.

Nell’esercizio del diritto di critica, allorché le espressioni utilizzate siano esagerate e inopportune, non giustificano l’irrogazione del licenziamento, se sono inserite in un contesto di rivendicazioni sindacali e della dignità degli stessi lavoratori e se non emerge alcuna volontà di arrecare danno al datore di lavoro e all’attività produttiva.
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