Repressione della condotta antisindacale – Legittimazione attiva – Attribuzione alle associazioni sindacali a diffusione nazionale e svolgenti un’attività di rappresentatività a livello nazionale – Necessità – Legittimazione delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300 del 1970 e delle rappresentanze sindacali unitarie – Esclusione.
Il sindacato nazionale il cui organismo locale è legittimato a proporre ricorso per la repressione della condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970 è quello che non solo ha effettiva diffusione su tutto il territorio nazionale, ma che svolge, altresì, in concreto un’attività sindacale (anche con riferimento al momento contrattuale) a livello nazionale; le rappresentanze sindacali aziendali, costituite in virtù dell’art. 19 della stessa legge n. 300 del 1970, e le rappresentanze sindacali unitarie, costituite in virtù dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, non sono invece legittimate, esclusivamente in quanto tali, a proporre il ricorso disciplinato dal citato art. 28. (1) (Massima non ufficiale)