Sicurezza sul lavoro – Articoli 40 e 43, commi 3 e 4, d.lgs. n. 626/1994
– Articolo 379, d.P.R. n. 547/1955 – Idoneità dei dispositivi di protezione
individuale (Dpi) messi a disposizione dei lavoratori –
Efficienza e lavaggio Dpi – Responsabilità del datore di lavoro –
Sussiste.
L’identificazione in concreto dei «Dispositivi di protezione individuale»
(Dpi) è una quaestio facti rimessa alla valutazione del giudice di merito e, pertanto,
non censurabile, in sede di legittimità, ove la motivazione, sul punto, della
sentenza di merito sia sufficiente o non contraddittoria.
L’idoneità dei dispositivi che il datore deve mettere a disposizione dei lavoratori,
ai sensi della normativa vigente all’epoca (nel caso specifico articoli 40 e
43, commi 3 e 4, del decreto legislativo 626/1994 e articolo 379, d.P.R. n.
547/1955), deve sussistere non solo al momento della consegna ai lavoratori degli
indumenti stessi, ma anche durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione
lavorativa