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sicurezza sul lavoro

Corte di Cassazione, N.18107-21 Luglio 2008

(Corte di Cassazione
N:18107 - 21 Luglio 2008)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. Cuoco, P.M. Lo Voi (conf.) – P. A. (avv.ti Marzia e Bordone) c. Enel Distribuzione Spa (avv.ti Tartaglia e Ferrando). Corte d’Appello di Milano 24 marzo 2004.

Note: Sicurezza del lavoro: esonero di responsabilità e rilevanza della condotta del lavoratore

Sicurezza sul lavoro – Obblighi del datore di lavoro – Vigilanza sulla corretta esecuzione del lavoro – Rifiuto della prestazione pericolosa del lavoratore. Sicurezza sul lavoro – Responsabilità del datore di lavoro – Condotta abnorme del lavoratore e caso fortuito – Esclusione – Mancata vigilanza sul corretto svolgimento dei lavori – Sussistenza.

L’osservanza delle prescrizioni per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro riferibili al datore di lavoro comprende, oltre all’adozione delle misure necessarie, anche il controllo che il lavoratore presti la propria collaborazione attuando il comportamento prescritto; l’informazione adeguata al lavoratore della necessità della collaborazione e delle conseguenze derivanti dalla relativa omissione, la verifica continua dell’effettiva attuazione del comportamento da parte dei dipendenti, nonché il dovere di rifiutare la prestazione del lavoratore che non osservi le disposizioni correttamente impartite sono condizioni essenziali per escludere la responsabilità del datore di lavoro.
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Tribunale di Torino, N.2169-27 Marzo 2008

(Tribunale di Torino
N:2169 - 27 Marzo 2008)

Est. Lanza – C. L. (avv.ti Martino, Distasio) c. Autogrill Spa (avv. Lavizzari).

Note: Il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di tutelare l’integrità fisio-psichica dei dipendenti contro il rischio di aggressioni..

Sicurezza sul lavoro – Obbligo di prevenzione dai rischi da rapine – Insufficienza di adeguate misure di tutela – Richiesta di astensione dalla prestazione lavorativa nei turni di lavoro oggetto di episodi criminosi – Ripartizione dell’onere della prova – Responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di sicurezza per l’attività criminosa di terzi – Sussistenza

L’art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro l’adozione e il mantenimento delle misure atte a preservare i lavoratori dalla lesione dell’integrità psico-fisica in ambiente di lavoro e in costanza dello stesso tanto più in relazione alla frequenza assunta dalla attività criminosa di terzi rispetto a una certa attività; ciò a prescindere da criteri di fattibilità economica.
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Corte di Cassazione, N.15202-23 Giugno 2010

(Corte di Cassazione
N:15202 - 23 Giugno 2010)

Sez. lav. – Pres. Roselli, Est. Amoroso, P.M. Fedeli (Conf.) – A.G. (avv. Massano) c. Aquilani Società Multiservizi Spa (avv.ti Cinque e Zaccagno). Conf. Corte d’Appello L’Aquila 19 novembre 2005

Note: L’obbligo datoriale di provvedere al lavaggio degli indumenti
Parole chiave: sicurezza sul lavoro ::

Sicurezza sul lavoro – Articoli 40 e 43, commi 3 e 4, d.lgs. n. 626/1994 – Articolo 379, d.P.R. n. 547/1955 – Idoneità dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) messi a disposizione dei lavoratori – Efficienza e lavaggio Dpi – Responsabilità del datore di lavoro – Sussiste.

L’identificazione in concreto dei «Dispositivi di protezione individuale» (Dpi) è una quaestio facti rimessa alla valutazione del giudice di merito e, pertanto, non censurabile, in sede di legittimità, ove la motivazione, sul punto, della sentenza di merito sia sufficiente o non contraddittoria. L’idoneità dei dispositivi che il datore deve mettere a disposizione dei lavoratori, ai sensi della normativa vigente all’epoca (nel caso specifico articoli 40 e 43, commi 3 e 4, del decreto legislativo 626/1994 e articolo 379, d.P.R. n. 547/1955), deve sussistere non solo al momento della consegna ai lavoratori degli indumenti stessi, ma anche durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa
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Tribunale di Torino, N.2282-27 Marzo 2008

(Tribunale di Torino
N:2282 - 27 Marzo 2008)

Est. Denaro – P. S. (avv.ti Martino, Distasio) c. Autogrill Spa (avv. Lavizzari).

Note: Il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di tutelare l’integrità fisio-psichica dei dipendenti contro il rischio di aggressioni..

Sicurezza sul lavoro – Obbligo di prevenzione dai rischi da rapine – Insufficienza di adeguate misure di tutela – Richiesta di astensione dalla prestazione lavorativa nei turni di lavoro oggetto di episodi criminosi – Ripartizione dell’onere della prova – Responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di sicurezza per l’attività criminosa di terzi – Sussistenza.

L’art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro l’adozione e il mantenimento delle misure atte a preservare i lavoratori dalla lesione dell’integrità psico-fisica in ambiente di lavoro e in costanza dello stesso tanto più in relazione alla frequenza assunta dalla attività criminosa di terzi rispetto a una certa attività; ciò a prescindere da criteri di fattibilità economica.
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Corte Appello Torino, N.127-15 Febbraio 2011

(Corte Appello Torino
N:127 - 15 Febbraio 2011)

Pres. Girolami, Est. Milani - A.A. D'A. et al. (avv.ti Chiodo, Pellerito) c. Fiat Gruoup Automobiles Spa (avv.ti Bonamico, Ropolo) Rif. Tribunale Torini 1° dicembre 2009

Note: Considerazioni in tema di applicazionie dell'autotutela inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicurezza su lavoro - Art. 2087 cod civ. - Art. 44 T.U. n. 81/2008 - Obbligo di sicurezza del datore di lavoro - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato - Astensione/rifiuto di prestazione lavorativa - Dirito a non subire pregiudizio - Garanzia retributiva - Susiste - Violazione dovere di sicurezza - Eccezione di inadempimento

Il diritto di astensione dalla prestazione lavorativa nel caso di pericolo grave e immediato, senza alcuna conseguenza né pregiudizio, con la conservazione della garanzia retributiva, rientra nel regime di autotutela del lavoratore, che può allontanarsi dal luogo di lavoro o rifiutare di continuare a svolgere le proprie mansioni fintantoché il pericolo non sia cessato. Tale diritto discende dalla natura contrattuale dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro e configura una speciale forma di eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. Il datore di lavoro, nel caso in cui si verifichi tale situazione, ed essa sia a lui imputabile, non è liberato dall’obbligazione inerente la corresponsione della retribuzione.
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Corte di Cassazione, N.45-7 Gennaio 2009

(Corte di Cassazione
N:45 - 7 Gennaio 2009)

Sez. lav. – Pres. Mercurio, Est. De Matteis, P.M. Riello (diff.) – B. G. (avv. Pernazza) c. S. P. (avv. Nappi). Corte d’Appello di Torino 4 aprile 2005.

Note: Sull'obbligo di sicurezza in caso di esternalizzazione
Parole chiave: sicurezza sul lavoro ::

Sicurezza sul lavoro – Art. 2087 cod. civ. – Responsabilità del datore di lavoro – Danno differenziale – Lavoratori di più imprese operanti sul medesimo teatro lavorativo – Attività lavorativa prestata al di fuori del dominio diretto del datore di lavoro.

Ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l’opera o con il risultato dell’opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l’ambiente di lavoro ai sensi del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 4 e 5, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., a informarsi dei rischi derivanti dall’opera o dal risultato dell’opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti.
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