carrello
notiziario
rgl
home page

sciopero

Cassazione, N.10624-9 Mag 2006

(Cassazione
N:10624 - 9 Mag 2006)

Sez. lav. – Pres. Mileo, Est. Cuoco, P.M. Iannelli (Conf.) – Supermercati PAM S.p.a. (avv.ti Pinto e Bechi) c. Fisascat C.I.S.L. Grosseto (avv.ti Ciancaglini e Rossi). Cassa App. Firenze 15 aprile 2003

Note: Limiti alla sostituzione dei lavoratori in sciopero
Parole chiave: sciopero ::

Sciopero – Sostituzione di lavoratori in sciopero – Crumiraggio interno – Lavoro supplementare in contratto part-time a termine – Condotta antisindacale – Sussistenza.

Il contingente affidamento delle mansioni proprie dei dipendenti assenti per sciopero ai dipendenti che non hanno partecipato allo sciopero è diritto del datore di lavoro, tutelato dall’art. 2013 cod. civ., nelle condizioni ivi previste, salvo il caso di violazione di norma di legge o di norma collettiva. Tale è l’accordo aziendale con cui si è convenuta la possibilità di stipulare contratti a termine con lavoratori a tempo indeterminato, dipendenti da altro datore, per lo svolgimento di prestazioni part-time nei giorni di sabato e domenica (cd. contratti week-end).
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tribunale Siena, N.486-27 Aprile 2008

(Tribunale Siena
N:486 - 27 Aprile 2008)

Est. Cammarosano – M. B. (avv. Dinoi) c. Officine Sl Srl (avv. Pelosi).

Note: Clausola di pace sindacale atipica e titolarità del diritto di sciopero

Sciopero – Accordo aziendale – «Atipica» clausola di tregua sindacale – Partecipazione a sciopero di un lavoratore iscritto a organizzazione stipulante l’accordo – Trattamento economico differenziato – Esclusione ipotesi di discriminazione.

L’accordo aziendale stipulato tra il datore di lavoro e la Rsu avente a oggetto la previsione di un aumento salariale – a titolo di anticipazione sull’aumento che sarebbe stato previsto dal rinnovo del Ccnl – a fronte della mancata partecipazione dei lavoratori a scioperi indetti a livello nazionale, regionale, provinciale o locale per il rinnovo del contratto collettivo di categoria, configura clausola di tregua sindacale, seppur atipica. Conseguentemente non può ritenersi discriminatorio il comportamento del datore di lavoro che non riconosca al lavoratore partecipante allo sciopero indetto a livello nazionale, il beneficio economico previsto dall’accordo.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Corte di cassazione, N.15782-19 Luglio 2011

(Corte di cassazione
N:15782 - 19 Luglio 2011)

Sez. lav., – Pres. Miani Canevari, Est. La Terza, P.M. Sepe (conf.) – Carrefour Ssc Società sviluppo commerciale Srl (avv.ti Gentile, Manca) c. Filcams Cgil Venezia (avv.ti Andreoni, Grandese). Cassa Corte d’Appello Venezia 17 maggio 2007, con rinvio a Corte d’Appello Brescia.

Note: Continuons le combat: sciopero, crumiraggio e demansionamento
Parole chiave: sciopero :: crumiraggio ::

Sciopero – Sostituzione di lavoratori in sciopero – Crumiraggio – Lavoratori adibiti a mansioni inferiori – Condotta antisindacale – Non sussistenza.

Il comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione a uno sciopero indetto dai lavoratori, è configurabile allorché il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore, se l’adibizione dei primi a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche e obiettive esigenze aziendali
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tribuinale Torino, decr., N.-1 Giugno 2010

(Tribuinale Torino, decr.
N: - 1 Giugno 2010)

Pres. Est. Filicetti – Filcams-Cgil (avv.ti F. e N. Raffone) c. Scc Srl (avv.ti Manca, Zucchetti, Finazzi, Boni, Frus

Note: In dubious battle. Crumiraggio e condotta antisindacale nel bilanciamento tra diritto di sciopero e libera iniziativa economica

Sciopero – Sostituzione di lavoratori in sciopero – Crumiraggio – Lavoratori in somministrazione – Condotta antisindacale – Sussiste.

Ha natura antisindacale la condotta dei direttori dei punti vendita di un supermercato che hanno fatto ricorso a lavoratori in regime di somministrazione per sostituire propri dipendenti che abbiano aderito a uno sciopero nazionale. Qualora il ricorso al lavoro somministrato non sia stato programmato anteriormente alla proclamazione dello sciopero, si considera non rispettato l’obbligo di informativa nei confronti delle Rsa e delle Oo.Ss. territoriali previsto espressamente dall’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 276/2003.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tribunale Melfi, N.475-15 Luglio 2011

(Tribunale Melfi
N:475 - 15 Luglio 2011)

Est. Palma – Sata Spa (avv.ti B. Amendolito, F. Amendolito, Di Biase, Fazio, Dirutigliano, Ropolo) c. Fiom-Cgil (avv.ti Focareta, Piccinini, Zuccherelli e Grosso) (

Note: Caso Melfi: orgoglio (operaio) e pregiudizio (del giudice)?

Condotta antisindacale – Definizione – Diritto di sciopero – Limiti – Licenziamento per giusta causa – Proporzionalità della sanzione – Sussiste – Antisindacalità del licenziamento – Non sussiste.

Per la sussistenza della condotta antisindacale non è rilevante l’elemento psicologico del datore, ma l’obiettiva idoneità lesiva della condotta. Il licenziamento per fatti accaduti durante uno sciopero è antisindacale se vi sia un’obiettiva disparità di trattamento. L’esercizio del diritto di sciopero deve rispettare il limite costituito dal diritto al libero esercizio dell’impresa. La condotta ostruzionistica e gravemente insubordinata dei lavoratori che impediscano la produzione con la presenza fisica sul tracciato dei carrelli rifornitori delle materie prime, malgrado il richiamo dei superiori, e tengano un atteggiamento irriguardoso e provocatorio, causando un grave danno economico all’azienda, ha sanzione proporzionata nel licenziamento per giusta causa
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Corte di Cassazione, N.26368-16 Dicembre 2009

(Corte di Cassazione
N:26368 - 16 Dicembre 2009)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Morcavallo, P.M. Fuzio (conf.) – Auchan Spa (avv.ti Trifirò, Zucchinali, Corna) c. Filcams Cgil Venezia (avv.ti Andreoni, Grandese). Cassa Corte d’Appello Venezia, 27 gennaio 2006.

Note: In dubious battle. Crumiraggio e condotta antisindacale nel bilanciamento tra diritto di sciopero e libera iniziativa economica
Parole chiave: sciopero :: crumiraggio ::

Sciopero – Sostituzione di lavoratori in sciopero – Crumiraggio – Lavoratori in somministrazione e lavoratori adibiti a mansioni inferiori – Condotta antisindacale – Non sussiste.

Il diritto di iniziativa economica dell’imprenditore (art. 2082 cod. civ.), costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.), persiste anche in presenza di uno sciopero indetto dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, trovan- do in tale iniziativa il suo limite; nella logica di un necessario bilanciamen- to, il diritto di sciopero non può dirsi leso quando il diritto di continuare l’attività produttiva, al fine di limitare gli effetti negativi dell’astensione dal lavoro sulla situazione economica dell’azienda, sia esercitato affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all’agitazione, senza che ri- sultino violate norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa