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Tribunale Roma, N.XXX-18 Ottobre 2010

(Tribunale Roma
N:XXX - 18 Ottobre 2010)

Est. Foscolo – P.A. (avv.ti Salvagni, Auricchio) c. Procter & Gamble Italia Spa (avv.ti Maresca, Bonomo)

Note: Somministrazione a termine e causali di assunzione: vizi formali e ripercussioni sull’utilizzatore

Somministrazione di lavoro – Genericità delle causali – Obbligo di specificazione – Temporaneità delle esigenze – Nullità apposizione dei termini – Sanzione ex art 27, d.lgs. n. 276/2003

La genericità delle causali giustificatrici apposte ai contratti di lavoro a tempo determinato nell’ambito di una somministrazione a termine, nonché la carenza del requisito della temporaneità delle suddette esigenze, determinano la nullità del termine apposto ai singoli contratti e la conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto sin dalla origine, alle dipendenze dell’utilizzatore (parte convenuta), in applicazione della sanzione di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 276/2003
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Tribunale Melfi, N.475-15 Luglio 2011

(Tribunale Melfi
N:475 - 15 Luglio 2011)

Est. Palma – Sata Spa (avv.ti B. Amendolito, F. Amendolito, Di Biase, Fazio, Dirutigliano, Ropolo) c. Fiom-Cgil (avv.ti Focareta, Piccinini, Zuccherelli e Grosso) (

Note: Caso Melfi: orgoglio (operaio) e pregiudizio (del giudice)?

Condotta antisindacale – Definizione – Diritto di sciopero – Limiti – Licenziamento per giusta causa – Proporzionalità della sanzione – Sussiste – Antisindacalità del licenziamento – Non sussiste.

Per la sussistenza della condotta antisindacale non è rilevante l’elemento psicologico del datore, ma l’obiettiva idoneità lesiva della condotta. Il licenziamento per fatti accaduti durante uno sciopero è antisindacale se vi sia un’obiettiva disparità di trattamento. L’esercizio del diritto di sciopero deve rispettare il limite costituito dal diritto al libero esercizio dell’impresa. La condotta ostruzionistica e gravemente insubordinata dei lavoratori che impediscano la produzione con la presenza fisica sul tracciato dei carrelli rifornitori delle materie prime, malgrado il richiamo dei superiori, e tengano un atteggiamento irriguardoso e provocatorio, causando un grave danno economico all’azienda, ha sanzione proporzionata nel licenziamento per giusta causa
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