Somministrazione di lavoro – Genericità delle causali – Obbligo di specificazione
– Temporaneità delle esigenze – Nullità apposizione dei
termini – Sanzione ex art 27, d.lgs. n. 276/2003
La genericità delle causali giustificatrici apposte ai contratti di lavoro a tempo
determinato nell’ambito di una somministrazione a termine, nonché la carenza
del requisito della temporaneità delle suddette esigenze, determinano la
nullità del termine apposto ai singoli contratti e la conseguente conversione a
tempo indeterminato del rapporto sin dalla origine, alle dipendenze dell’utilizzatore
(parte convenuta), in applicazione della sanzione di cui all’art. 27 del
d.lgs. n. 276/2003
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Tribunale Melfi, N.475-15 Luglio 2011
(Tribunale Melfi
N:475 - 15 Luglio 2011)
Est. Palma – Sata Spa (avv.ti B.
Amendolito, F. Amendolito, Di Biase, Fazio, Dirutigliano, Ropolo) c.
Fiom-Cgil (avv.ti Focareta, Piccinini, Zuccherelli e Grosso) (
Condotta antisindacale – Definizione – Diritto di sciopero – Limiti –
Licenziamento per giusta causa – Proporzionalità della sanzione –
Sussiste – Antisindacalità del licenziamento – Non sussiste.
Per la sussistenza della condotta antisindacale non è rilevante l’elemento psicologico
del datore, ma l’obiettiva idoneità lesiva della condotta. Il licenziamento
per fatti accaduti durante uno sciopero è antisindacale se vi sia un’obiettiva disparità di trattamento. L’esercizio del diritto di sciopero deve rispettare il limite costituito dal diritto al libero esercizio dell’impresa. La condotta ostruzionistica e gravemente insubordinata dei lavoratori che impediscano la produzione con la presenza fisica sul tracciato dei carrelli rifornitori delle materie prime, malgrado il richiamo dei superiori, e tengano un atteggiamento irriguardoso e provocatorio, causando un grave danno economico all’azienda, ha sanzione proporzionata nel licenziamento per giusta causa
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