Orario di lavoro - Riposo settimanale - Lavoro a turni - Cambio squadra e cambio turno - Art. 9, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 66/2003, come modificato dall'art. 41, comma 6, d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008 - Contrasto della norma con la Direttiva n. 2003-88 - Sussiste - Disapplicazione - Risarcimento del danno
Il nuovo testo dell’art. 9, co. 2, lett. a, d.lgs. n. 66/2003, come sostituito dall’art. 41, co. 6, l. n. 133/2008, che ammette la deroga alla regola del riposo settimanale di 24 ore più 11 di riposo giornaliero, sia nel caso di cambio squadra che nel caso di cambio turno, va disapplicato per contrasto con la regula iuris posta dall’art. 17,
n. 4, lett. a, della Direttiva n. 2003/88/Ce, che peraltro ha contenuto identico a quello del testo previgente dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003.