Lavoro notturno – Personale di volo – Ipotesi concernente lavoratrice
madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni – Disciplina ex d.lgs. n.
185/2005 di attuazione della Direttiva n. 2000/79 – Esclusione applicazione
d.lgs. n. 66/2003 – Non obbligo a prestare lavoro notturno
ex art. 53, comma 2, d.lgs. n. 151/2001 – Manifestazione della volontà
di prestare lavoro notturno all’atto della firma del contratto individuale
– Sufficienza – Dissenso alla prestazione notturna manifestato
successivamente – Irrilevanza.
L’art. 53 del d.lgs. n. 151/2001 prevede la possibilità di esprimere il consenso
a espletare o meno il lavoro notturno allorché ricorrano certe condizioni ritenute
meritevoli di tutela dall’ordinamento. Il consenso può essere manifestato nel
contratto di lavoro in via preventiva oppure prestato o negato in un momento
successivo alla stipula del contratto, nel momento in cui il lavoratore o la lavoratrice
si trovi nella condizione di potere scegliere. In tale contesto, il dissenso del lavoratore
può rilevare ma, dal momento in cui questi ha espresso la sua volontà
una volta per tutte nel documento contrattuale, fino a quando la materia non
torni a essere nuovamente sottoposta a contrattazione tra le parti, non è consentita
al lavoratore una revoca unilaterale del consenso.