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revoca unilaterale del consenso

Tribunale Civitavecchia ord., N.-14 Luglio 2009

(Tribunale Civitavecchia ord.
N: - 14 Luglio 2009)

Pres. Dell’Utri; Est. Rossi – N. R. G. (avv. Messina Veneruso) c. Alitalia/Compagnia Aerea Italiana (avv.ti Marazza, Pane).

Note: Il non obbligo al lavoro notturno e l’adempimento dei carichi di cura

Lavoro notturno – Personale di volo – Ipotesi concernente lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni – Disciplina ex d.lgs. n. 185/2005 di attuazione della Direttiva n. 2000/79 – Esclusione applicazione d.lgs. n. 66/2003 – Non obbligo a prestare lavoro notturno ex art. 53, comma 2, d.lgs. n. 151/2001 – Manifestazione della volontà di prestare lavoro notturno all’atto della firma del contratto individuale – Sufficienza – Dissenso alla prestazione notturna manifestato successivamente – Irrilevanza.

L’art. 53 del d.lgs. n. 151/2001 prevede la possibilità di esprimere il consenso a espletare o meno il lavoro notturno allorché ricorrano certe condizioni ritenute meritevoli di tutela dall’ordinamento. Il consenso può essere manifestato nel contratto di lavoro in via preventiva oppure prestato o negato in un momento successivo alla stipula del contratto, nel momento in cui il lavoratore o la lavoratrice si trovi nella condizione di potere scegliere. In tale contesto, il dissenso del lavoratore può rilevare ma, dal momento in cui questi ha espresso la sua volontà una volta per tutte nel documento contrattuale, fino a quando la materia non torni a essere nuovamente sottoposta a contrattazione tra le parti, non è consentita al lavoratore una revoca unilaterale del consenso.
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