Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Contrasto con la Direttiva n. 97/81/Ce e con l'art. 15 della Carta di Nizza - Disapplicazione - Provvedimento di urgenza - Susistenza
L’art. 16, legge 4 novembre 2010, n. 183, nel prevedere in capo alla p.a. la facoltà di revocare
unilateralmente – entro il 23 maggio 2011 – i provvedimenti di concessione
della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo
i principi di correttezza e buona fede, non si pone in contrasto con la Direttiva n.
97/81/Ce ed è inconferente rispetto all’art. 15 della Carta di Nizza. Ne consegue che
la norma non deve essere disapplicata, in quanto non è previsto il necessario consenso
del lavoratore coinvolto nella ri-trasformazione del rapporto di lavoro.