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Tribunale Firenze ord., N.653-7 Marzo 2011

(Tribunale Firenze ord.
N:653 - 7 Marzo 2011)

Est. Taiti - S.M. (avv. Macciotta) c. Ministero della Giustizia (avv.ti dello Stato Cortigiani e Goggioli)

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Reclamo - Revoca ordinanza - Provvedimento di urgenza – Insussistenza

L’art. 16, legge n. 183/2010, nel prevedere in capo alla p.a. la facoltà di revocare unilateralmente – entro il 23 maggio 2011 – i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, impone il rispetto solo sostanziale dei principi di correttezza e buona fede, non richiedendo un particolare obbligo di motivazione formale delle ragioni alla base del procedimento di riconversione
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Tribunale Trento ord., N.216-4 Mag 2011

(Tribunale Trento ord.
N:216 - 4 Mag 2011)

Est. Beghini - M.T. c. Mnistero della Giustizia

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Contrasto con la Direttiva n. 97/81/Ce e con l'art. 15 della Carta di Nizza - Disapplicazione - Provvedimento di urgenza - Susistenza

L’art. 16, legge 4 novembre 2010, n. 183, nel prevedere in capo alla p.a. la facoltà di revocare unilateralmente – entro il 23 maggio 2011 – i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo i principi di correttezza e buona fede, si pone in contrasto con il principio consensualistico divisato nella Direttiva n. 97/81/Ce e nell’art. 15 della Carta di Nizza. Ne consegue la disapplicazione della norma laddove non è previsto il necessario consenso del lavoratore coinvolto nella ri-trasformazione del rapporto di lavoro.
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Tar Lazio Sez. III-bis, N.5780-18 Giugno 2009

(Tar Lazio Sez. III-bis
N:5780 - 18 Giugno 2009)

Pres. Speranza; Est. Brandileone – Guarriello (avv.ti Di Nitto, Torchia) c. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato), Servidori.

Note: Consigliere nazionale di parità e rapporto (inesistente) di fiducia col governo

Parità uomo-donna – Consigliera nazionale di parità – Nomina effettuata dal governo nel mese precedente lo scioglimento anticipato della XV legislatura – Revoca per «mancanza di sintonia» con gli indirizzi politici del governo insediatosi all’inizio della XVI legislatura – Legittimità.

È legittimo il provvedimento col quale il governo insediatosi all’inizio della XVI legislatura abbia revocato la Consigliera nazionale di parità nominata dal precedente governo nel mese antecedente lo scioglimento anticipato della XV legislatura, ove la Consigliera abbia dimostrato «mancanza di sintonia» rispetto agli indirizzi politici del nuovo governo in materia di politiche per la parità e le pari opportunità uomo-donna
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Tribunale Trento ord., N.323-16 Giugno 2011

(Tribunale Trento ord.
N:323 - 16 Giugno 2011)

Est. Ancona - M.T. c. Ministero della Giustizia

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Contrasto con la Direttiva n. 97/81/Ce e con l'art. 15 della Carta di Nizza - Disapplicazione - Provvedimento di urgenza - Susistenza

L’art. 16, legge 4 novembre 2010, n. 183, nel prevedere in capo alla p.a. la facoltà di revocare unilateralmente – entro il 23 maggio 2011 – i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo i principi di correttezza e buona fede, non si pone in contrasto con la Direttiva n. 97/81/Ce ed è inconferente rispetto all’art. 15 della Carta di Nizza. Ne consegue che la norma non deve essere disapplicata, in quanto non è previsto il necessario consenso del lavoratore coinvolto nella ri-trasformazione del rapporto di lavoro.
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Tribunale Firenze ord., N.20001-31 Gennaio 2011

(Tribunale Firenze ord.
N:20001 - 31 Gennaio 2011)

Est. Taiti - S.M. (avv. Macciotta) c. Ministero della Giustizia (avv.ti dello Stato Cortigiani e Goggioli)

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Sospensione - Provvedimento di urgenza - Sussistenza

L’art. 16, l. n. 183/2010, nel prevedere in capo alla p.a. la facoltà di revocare unilateralmente – entro il 23 maggio 2011 – i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, impone il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che si sostanziano nella esausti-va motivazione delle ragioni alla base del procedimento di riconversione
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