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Retribuzione

Corte Appello Bologna, N.-17 Dicembre 2007

(Corte Appello Bologna
N: - 17 Dicembre 2007)

Pres. Castiglione, Est. Migliorati – Inps (avv.ti Barusi e Fonzo) c. Max Mara Fashion Group Srl (avv.ti Persiani e Spaggiari). Riforma Pret. Reggio Emilia 30 dicembre 1994, n. 572 (non definitiva), e Trib. Reggio Emilia 11 gennaio 2002, n. 56.

Note: Fiscalizzazione degli oneri sociali e sistema retributivo a cottimo

Retribuzione – Fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi – Presupposto – Applicazione di condizioni non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo – Regole aziendali – Trattamenti non inferiori a quelli collettivi solo in caso di superamento di determinati livelli di cottimo – Presupposto per la fiscalizzazione – Inesistenza.

La fiscalizzazione degli oneri sociali non spetta qualora le retribuzioni di fatto corrisposte da un’azienda ai propri dipendenti siano non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi solo in caso di superamento di determinati livelli di cottimo.
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Corte di cassazione, N.17399-17 Agosto 2011

(Corte di cassazione
N:17399 - 17 Agosto 2011)

Sez. lav. – Pres. Lamorgese, Est. Tria, P.M. Cesqui (conf.) – T.G. (avv. Zicavo) c. Cgsmapb (avv. Marini). Cassa Corte d’Appello Roma 13 settembre 2007.

Note: Rapporto di lavoro presso comunità religiose esercenti attività commerciali

Lavoro subordinato – Subordinazione – Elementi costitutivi del rapporto – Retribuzione – Minimi salariali – Principio della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. – Criteri – Parametro della contrattazione collettiva di settore – Comunità religiose – Struttura alberghiera – Ccnl turismo – Si applica.

Le comunità appartenenti a ordini religiosi svolgono attività commerciale qualora, verso corrispettivo, accolgano ospiti. Pertanto, i lavoratori che svolgano attività all’interno di questa impresa alberghiera devono essere inquadrati nei contratti collettivi di riferimento, e non vanno considerati come collaboratori domestici.
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Tribunale Lecce, N.7148-31 Ottobre 2007

(Tribunale Lecce
N:7148 - 31 Ottobre 2007)

Est. Bellanova – G. P. (avv. Dell’Anna) c. N. R. Mic e Mic di N. R. Srl (avv. Sodo).

Note: La tutela del lavoratore in caso di annullamento delle dimissioni

Dimissioni – Annullamento – Ricostituzione del rapporto – Messa in mora – Diritto alle retribuzioni – Non sussiste – Diritto al risarcimento del danno – Non sussiste

Nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni per incapacità naturale del lavoratore o vizio della volontà, opera il principio secondo cui l’annullamento di un negozio giuridico, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone la prestazione dell’attività lavorativa, onde il pagamento della prima in assenza della seconda rappresenta un’eccezione che, come nelle ipotesi di malattia o licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, deve essere espressamente prevista dalla legge
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Corte Appello Trento, Sezione distaccata di Bolzano, N.22-30 Novembre 2011

(Corte Appello Trento, Sezione distaccata di Bolzano
N:22 - 30 Novembre 2011)

Pres. Pichler, Est. Bonell – D.D.Z.I. ed E.K.H. (avv. Lanzinger) c. Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano (Avv. Stato di Trento) e c. Coop. Servizi Società Cooperativa (contumace).

Note: La tutela del credito da lavoro negli appalti con il committente pubblico

Appalto – Retribuzione – Diritti dei dipendenti degli appaltatori nei confronti dei committenti – Responsabilità solidale tra committente e appaltatore – Pubblica amministrazione – Art. 1, comma 2, e art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 – Art. 6, legge n. 30/2003 – Applicabilità – Art. 1676 cod. civ. – Controversie di lavoro e previdenza – Lavoro subordinato

Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata che favorisca una lettura coerente con i princìpi e criteri fissati dalla legge delega, l’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, che fa nascere in capo al committente, all’appaltatore e all’eventuale subappaltatore un obbligazione solidale per i crediti retributivi e previdenziali dei dipendenti delle ditte in appalto o sub-appalto, può essere applicato alla pubblica amministrazione, nella sua veste di committente. In conformità con quanto previsto dalla legge delega, l’esclusione della pubblica amministrazione riportata nel decreto legislativo deve essere letta sottintendendo «nella sua veste di datore di lavoro»
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Tribunale Prato, N.263-21 Novembre 2007

(Tribunale Prato
N:263 - 21 Novembre 2007)

Giud. Rizzo – B. M., B. M., N. S. e, nella qualità di Consigliera di parità della Regione Toscana, C. M. (avv.ti Rusconi e Valenti), C. R., G. S., G. E., L. A., L. L. F., M. E., P. C., S. D., M. C. e, in qualità di Consigliera di parità della Regione Toscana, C. M. (avv. Bologni) c. Cariprato Spa (avv.ti Papaleoni e Cappellini).

Note: Donne, accesso al lavoro e progressioni di carriera

Discriminazioni – Discriminazioni di genere – Accertamento progressione automatica di carriera – Accertamento riconoscimento periodi di astensione facoltativa ai fini dell’anzianità – Retribuzione – Azione collettiva di discriminazione ex art. 4, legge n. 125/1991.

La condotta assunta dalla società convenuta (mancato riconoscimento dei periodi di astensione facoltativa quali periodi utili al computo dell’anzianità richiesta ai fini della progressione automatica di carriera e dei relativi benefìci economici) si risolve in una discriminazione indiretta ai sensi del comma 2 dell’art. 4, legge n. 125/1991. Le ricorrenti, quali fruitrici della tutela loro apprestata dall’art. 7, legge n. 1204/1971, sono state oggetto di una discriminazione in ragione del sesso, con la conseguenza che le loro carriere dovranno essere ricostruite computando nell’anzianità di servizio utile ai fini della progressione automatica (di cui all’art. 10 Ccnl Acri del 19 dicembre 1994) anche i periodi di astensione facoltativa per maternità
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Corte di giustizia, N.C-30/10-10 Febbraio 2011

(Corte di giustizia
N:C-30/10 - 10 Febbraio 2011)

Sez. VIII – Pres. A. Prechal, Est. K. Schiemann, Avv. Gen. Y. Bot – Lotta Andersson c. Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten.

Note: L’impossibile subordinazione del lavoratore imprenditore
Parole chiave: Retribuzione ::

Retribuzione – Rinvio pregiudiziale – Direttiva n. 80/987/Cee – Art. 10, lett. c – Disposizione nazionale – Garanzia del pagamento di crediti insoluti dei lavoratori subordinati – Esclusione dei soggetti detentori, nei sei mesi anteriori al deposito dell’istanza di fallimento dell’impresa datrice di lavoro, di una parte essenziale della medesima e che hanno esercitato una notevole influenza sulle sue attività – Conformità col diritto comunitario.

L’art. 12, lett. c, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, n. 2008/94/Ce, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (versione codificata), deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma nazionale che escluda un lavoratore subordinato dal privilegio della garanzia di pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati per essere questi stato, da solo o con parenti stretti, titolare di una parte essenziale dell’impresa e per aver esercitato una notevole influenza sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l’istanza di fallimento dell’impresa medesima.
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