Licenziamento individuale – Reintegrazione nel posto di lavoro – Opzione per l’indennità sostituiva delle quindici mensilità – Risoluzione del rapporto – Diritto al risarcimento del danno fino alla data di dichiarazione della scelta per la prestazione sostituiva.
Nel caso di opzione per l’indennità sostitutiva del licenziamento ex art. 18, comma 5, legge n. 300/1970, i princìpi fondamentali della disciplina dei contratti non possono essere derogati neppure nella materia lavoristica. Una volta manifestata la volontà di ottenere l’indennità monetaria, l’obbligazione monetaria accessoria diventa unica e si sostituisce a quella ripristinatoria, con la conseguenza che il rapporto di lavoro si estingue a tal data e contestualmente cessa la maturazione delle retribuzioni a titolo di danno. (1)