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Corte di Cassazione, N.9812-14 Aprile 2008

(Corte di Cassazione
N:9812 - 14 Aprile 2008)

Sez. lav. – Pres. Ravagnani, Est. D’Agostino, P.M. Salvi – Società Solidea Sas (avv.ti Ferretti, Casella e Scudier) c. Inps (avv.ti Maritato, Coretti e Correra). Conf. Corte d’Appello Venezia.

Note: Il lavoro delle «telefoniste» e gli indici della subordinazione
Parole chiave: lavoro subordinato :: qualificazione :: Indici ::

Lavoro subordinato – Indici normativi di individuazione della natura del rapporto – Contenuto. Qualificazione del giudice di merito – Censurabilità in sede di legittimità – Limiti.

L’elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro con il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale: costituiscono indici sintomatici della subordinazione l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario, la cadenza e la forma delle retribuzioni e l’utilizzazione di strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro nell’ambiente dallo stesso apprestato.
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Corte di Cassazione, N.11589-12 Mag 2008

(Corte di Cassazione
N:11589 - 12 Mag 2008)

Sez. lav. – Pres. Ravagnani, Est. Mammone, P.M. Fucci (parz. conf.) – Confezioni S. Spa (avv. De Arcangelis) c. A. N. (avv. Martire).

Note: In tema di qualificazione del rapporto di lavoro
Parole chiave: lavoro subordinato :: qualificazione ::

Lavoro subordinato – In genere – Iniziale qualificazione data dalle parti – Rilevanza non assorbente – Comportamento posteriore delle parti – Rilevanza in funzione della interpretazione della volontà originaria – Sussistenza – Rilevanza anche per l’accertamento di un mutamento della qualificazione originaria del rapporto – Sussistenza.

Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo non si può comunque prescindere dalla volontà delle parti contraenti e sotto questo profilo va tenuto presente il nomen iuris utilizzato, il quale, però, non ha mai un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto, con la conseguenza che in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle modalità della prestazione occorre dare prevalenza ai secondi.
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Corte di Cassazione, N.21540-12 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21540 - 12 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Picone, P.M. Lo voi (diff.) – Il Sole 24 ore Spa (avv.ti Biamonti, Balbis) c. M. F. (avv.ti Muggia, Fezzi). Corte d’Appello di Milano 8 giugno 2004.

Note: Ancora sulla subordinazione attenuata nel rapporto di lavoro giornalistico

Lavoro subordinato – Qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico – Subordinazione attenuata.

Con riferimento all’attività giornalistica in cui la subordinazione risulta attenuata per la creatività e la particolare autonomia che caratterizzano le prestazioni di lavoro, la sussistenza di connotati normalmente propri del rapporto di lavoro subordinato quali la collaborazione, l’osservanza di un determinato orario, la forma della retribuzione non sono decisivi ai fini dell’individuazione del rapporto di lavoro subordinato giornalistico.
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Tribunale Roma, N.16250-12 Ottobre 2011

(Tribunale Roma
N:16250 - 12 Ottobre 2011)

Est. Armone – P.P.S. (avv. Aiello) c. Compagnia di navigazione Ponte S. Angelo in liquidazione (avv. Napoletano).

Note: Questioni in tema di qualificazione del rapporto di lavoro e onere della prova nel caso di asserite dimissioni
Parole chiave: subordinato :: rapporto :: qualificazione :: lavoro ::

Lavoro subordinato – Qualificazione del rapporto – Successiva apposizione del termine – Nullità – Cessazione del rapporto – Asserite dimissioni – Ripartizione dell’onere della prova.

Nel caso di successione di un rapporto di lavoro di tipo occasionale e di un rapporto subordinato a termine di lavoro marittimo, l’accertamento della natura subordinata del primo rapporto, formalmente qualificato come autonomo, travolge il successivo contratto a termine e la relativa apposizione del termine, con la conseguenza che il rapporto deve considerarsi unico e a tempo indeterminato sin dall’origine. Ove si controverta sulle modalità di risoluzione del rapporto con affermazioni contrapposte (licenziamento orale o dimissioni), sul lavoratore grava esclusivamente la prova della cessazione del rapporto, mentre la controdeduzione del datore riguardante le dimissioni ha valore di eccezione e la prova incombe sullo stesso essipiente
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