Lavoro subordinato – In genere – Iniziale qualificazione data dalle parti
– Rilevanza non assorbente – Comportamento posteriore delle
parti – Rilevanza in funzione della interpretazione della volontà originaria
– Sussistenza – Rilevanza anche per l’accertamento di un mutamento
della qualificazione originaria del rapporto – Sussistenza.
Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo non si può
comunque prescindere dalla volontà delle parti contraenti e sotto questo profilo
va tenuto presente il nomen iuris utilizzato, il quale, però, non ha mai un rilievo
assorbente, poiché deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della
volontà delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore
alla conclusione del contratto, con la conseguenza che in caso di contrasto tra dati
formali e dati fattuali relativi alle modalità della prestazione occorre dare prevalenza
ai secondi.