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pubblico impiego

Tribunale Ancona, N.-6 Luglio 2006

(Tribunale Ancona
N: - 6 Luglio 2006)

Sez. lav. – G.U. De Antoniis – Papi (avv.ti Medici, Gabrielli) c. Comunità Montana dell’Esino-Frasassi, in persona del legale rappresentante pro tempore (avv.ti G. Ranci, A. Ranci).

Note: Le mansioni superiori nel rapporto di lavoro privato e nel pubblico impiego

Mansioni superiori – Pubblico dipendente – Differenze retributive.

L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. L’assegnazione a mansioni superiori deve avvenire in presenza di un incarico formale e di un posto vacante in pianta organica: in tal caso non viene pregiudicato il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico previsto per la qualifica superiore espletata. (1)
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Corte di Cassazione, N.7945-7 Marzo 2008

(Corte di Cassazione
N:7945 - 7 Marzo 2008)

Ss.Uu. civ. – Pres. Carbone, Est. Vidiri, P.M. Iannelli – Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate c. D. L., B. A., A. A.

Note: Disabilità e lavoro: il diritto di scelta della sede del lavoratore (non solo) pubblico

Lavoro pubblico – Diritto alla scelta e al mantenimento della sede di lavoro ex art. 33, comma 5, legge n. 104/92 – Requisiti espressamente previsti dalla legge – Continuità dell’assistenza prestata a congiunto disabile – Requisiti ulteriori – Interpretazione dell’inciso «ove possibile » – Verifica di compatibilità con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro – Rilevanza dell’interesse comune.

Alla stregua della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, il diritto del genitore o del familiare lavoratore che assiste con continuità un handicappato di scegliere la sede lavorativa più vicino al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non si configura come un diritto assoluto o illimitato perché detto diritto può essere fatto valere allorquando – alla stregua della regola di un equo bilanciamento tra i diritti, tutti con rilevanza costituzionale – il suo esercizio finisca per ledere in ...
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Corte di Cassazione, N.16504-18 Giugno 2008

(Corte di Cassazione
N:16504 - 18 Giugno 2008)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Curcuruto, P.M. Fedeli (diff.) – Univ. Studi Basilicata c. Tedesco (avv. Di Pardo). Diff. Trib. Potenza 10 giugno 2004.

Note: Contratto collettivo e parità nel lavoro pubblico

Contratto collettivo – Lavoro pubblico – Inquadramento – Parità – Discriminazione.

La clausola di cui all’art. 74, comma 4, Ccnl comparto Università 9 agosto 2000 – là dove, segnatamente, recita: «con l’art. 74 del Ccnl le parti hanno legittimamente delineato il sistema di inquadramento del personale nelle nuove categorie, né può configurarsi un contrasto tra la citata norma contrattuale e l’art. 52, d.lgs. n. 165/2001» – non è affetta da nullità, giacché: 1) non si può ravvisare un contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45, d.lgs. n. 165, cit., in quanto tale principio vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede;
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