Contributi sindacali – Credito per omesso versamento dei contributi –
Natura giuridica della «delega» sindacale – Cessione del credito –
Collocazione in privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ.
Il credito delle organizzazioni sindacali per omesso versamento dei contributi
loro dovuti dal datore di lavoro in forza delle cd. deleghe sindacali va ammesso
allo stato passivo in privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., configurandosi
in tali casi non già un’ipotesi di delegazione di pagamento ex art. 1268 cod.
civ., bensì un’ipotesi di cessione (parziale) del credito (futuro) da retribuzione che
trova la propria disciplina negli artt. 1260 ss. cod. civ.