Condotta antisindacale – Applicazione del contratto collettivo nazionale
di categoria stipulato il 15 ottobre 2009, con il dissenso di Fiom-Cgil,
314 P A RT E I I – G I U R I S P RU D E N Z A
in vigenza del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 20
gennaio 2008 anche da Fiom-Cgil – Lesione delle prerogative dell’organizzazione
sindacale ricorrente – Sussiste – Conseguenze – Applicazione
del contratto collettivo del 2008 agli iscritti Fiom-Cgil
Il contratto collettivo 2008 è un contratto di scambio, che vincola Confindustria e i tre sindacati, i quali costituiscono non un unitario centro di interessi, bensì, in forza dell’art. 39 Cost., ciascuno un interesse distinto da quello dell’altro sindacato. Ne viene che la risoluzione parziale per mutuo consenso ex art. 1372 c. c. è ammessa: risoluzione soggettivamente parziale, limitata a Confindustria, Uil, Cisl. Realizza tuttavia comportamento antisindacale, misconoscendo il ruolo contrattuale del sindacato ricorrente, l’adesione della società al nuovo testo contrattuale siglato nel 2009 da Federmeccanica, Fim e Uilm, in vigenza del precedente del 2008, stipulato pure dalla Fiom, e la sua indifferenziata applicazione per tutti gli iscritti della Fiom