carrello
notiziario
rgl
home page

poste italiane

Tribunale Trani ord., N.-23 Novembre 2009

(Tribunale Trani ord.
N: - 23 Novembre 2009)

Est. La Notte Chirone – V. C. D. (avv. Carpagnano) c. Poste Italiane Spa (avv. De Luca Tamajo

Note: La flessibilità «insicura» dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001: la disapplicazione della norma dopo la sent. 214/09
Parole chiave: contratto a termine :: poste italiane ::

Lavoro subordinato – Contratto a termine – Imprese concessionarie di servizi nel settore postale – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001 – Condizioni legittimanti la clausola appositiva del termine nella norma a-causale – Violazioni princìpi comunitari anche in ipotesi di un unico contratto a termine – Interpretazione della giurisprudenza comunitaria – Disapplicazione della norma per contrasto con il diritto comunitario – Nullità del termine – Trasformazione a tempo indeterminato.

L’art. 2, comma 1-bis, si pone in contrasto con la clausola n. 8, punto 3, dell’Accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70 anche in ipotesi di un unico contratto a termine visto che la tipologia acausale – sebbene introdotta dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e, quindi, successivamente alla trasposizione propriamente detta (intervenuta con il d.lgs. 368/01) – è, da un lato, pacificamente collegata con l’applicazione dell’Accordo quadro, nella misura in cui è andata a «completare» e a «modificare» le norme nazionali già adottate [vedi sentenza Mangold (punto 51)], e, dall’altro, non risulta diretta ad applicare un altro obiettivo distinto da quello di applicare l’Accordo quadro [vedi sentenza Mangold (punti 52 e 53)].
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tribunale Foggia, N.-11 Aprile 2007

(Tribunale Foggia
N: - 11 Aprile 2007)

Est. Colucci – Villani (avv. De Michele) c. Poste Italiane Spa (avv.ti Fiorillo e Carrieri).

Note: La «disciplina aggiuntiva» del contratto a termine per il settore delle poste e la direttiva 1999/70/Ce
Parole chiave: poste italiane ::

Contratto a termine – Imprese concessionarie di servizi nel settore postale – Contrasto con diritto comunitario – Disapplicazione – Illegittimità clausola di apposizione del termine senza indicazione della causale – Permanenza del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine.

L’articolo 1, comma 558, della legge del 23 dicembre 2005, n. 266, che aggiunge all’art. 2, d.lgs. n. 368/2001, il comma 1-bis, concernente le assunzioni a termine effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, contrasta con la clausola n. 8, paragrafo 3, della Direttiva n. 99/77/Ce (clausola di non regresso); tale norma interna confligge altresì, più in generale, con la normativa comunitaria in materia di contratto di lavoro a termine. Il giudice ordinario è obbligato a disapplicarla o non applicarla. Anche per le imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste vi è, quindi, il dovere della specifica indicazione delle ragioni che legittimano l’apposizione del termine. ...
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tribunale Roma, N.-26 Febbraio 2008

(Tribunale Roma
N: - 26 Febbraio 2008)

Est. Delle Donne – Rizzo (avv. Iorio) c. Poste Italiane Spa (avv. Grassi).

Note: lavoro a termine e principio di eguaglianza

Contratto a termine – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/ Questione di legittimità costituzionale ex artt. 3, comma 1, e 104 Cost. – Rilevante e non manifestamente infondata.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione all’art. 3, comma 1, Cost. Il differente e ingiustificato trattamento nei confronti dei lavoratori di Poste Italiane Spa consiste nella dispensa dall’obbligo di indicare i motivi di apposizione del limite di durata come, invece, è statuito dalla generale disciplina sul lavoro a termine di cui all’art. 1 del d.lgs. citato.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tribunale Milano, N.-29 Giugno 2007

(Tribunale Milano
N: - 29 Giugno 2007)

Est. Martello – Lippi (avv. Zezza) c. Poste Italiane Spa (avv. Amato).

Note: La «disciplina aggiuntiva» del contratto a termine per il settore delle poste e la direttiva 1999/70/Ce
Parole chiave: poste italiane ::

Contratto a termine – Imprese per le imprese concessionarie di servizi nel settore postale – Complementarietà e non alternatività rispetto all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001 – Illegittimità clausola di apposizione del termine senza indicazione della causale – Permanenza del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine.

L’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001, introdotto dalla legge del 23 dicembre 2005, n. 266, è complementare e non alternativo rispetto all’art. 1 del d.lgs. stesso (se invece si interpretasse tale norma come alternativa rispetto all’art. 1, la stessa contrasterebbe con la Direttiva n. 99/77/Ce e andrebbe disapplicata). Anche per le imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste vi è, quindi, il dovere della specifica indicazione delle ragioni che legittimano l’apposizione del termine. Pertanto, il contratto di lavoro a termine stipulato da Poste Italiane Spa senza l’indicazione di una causale specifica viola l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 368/2001. ...
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tribunale Foggia, N.6107-10 Marzo 2009

(Tribunale Foggia
N:6107 - 10 Marzo 2009)

Est. Colucci – C. M. R. A. (avv. De Michele) c. Poste Italiane Spa (avv. Maresca).

Note: Illegittima apposizione del termine e applicabilità dell’art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

Contratto a termine – Apposizione del termine in attuazione dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001 – Inapplicabilità dell’art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, per insussistenza violazione art. 2, comma 1-bis – Interpretazione dell’art. 2, comma 1-bis, secondo i princìpi del diritto comunitario – Complementarietà e non alternatività rispetto all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001 – Conseguente illegittimità della clausola di apposizione del termine per mancata indicazione della causale ex art. 1 – Permanenza del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine illegittimamente apposto.

Se sussistono i requisiti previsti dall’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001, non vi è violazione di tale norma e quindi non si applica l’art. 4-bis del decreto stesso. L’art. 2, comma 1-bis, va interpretato alla luce del rapporto tra diritto comunitario e diritto nazionale. I princìpi del diritto comunitario impongono – a modifica dell’interpretazione adottata in precedenti sentenze – di qualificare tale norma quale disciplina complementare e non alternativa rispetto all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001. Pertanto, anche le «imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste» devono giustificare l’apposizione del termine secondo quanto previsto dall’art. 1.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa