Controversie di lavoro e previdenza – Lavoro pubblico – Trasferimento del personale Ata dagli enti locali allo Stato – Trattamento economico – Legge di interpretazione autentica – Peggioramento – Art. 6 Cedu – Violazione – Sussiste – Art. 1, Protocollo 1 – Violazione – Sussiste.
L’art. 1 l. 266/2005, laddove interpreta autenticamente l’art. 8 l. 124/1999 limitando i diritti del personale Ata, trasferito dagli enti locali allo Stato, al solo «maturato economico», da una parte, non è giustificato dalla sussistenza delle ragioni imperative di interesse generale che consentono agli Stati di disciplinare, in materia civile e mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già esistenti, violando, di conseguenza,
le disposizioni di cui all’art. 6 della Cedu; dall’altro, dà vita a un’ingerenza dello Stato nell’esercizio del diritto di proprietà che i lavoratori interessati potevano far valere in base alla legislazione precedente che contrasta con l’art. 1 del Protocollo.