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Corte Edu, N.43549-7 Giugno 2011

(Corte Edu
N:43549 - 7 Giugno 2011)

ricorsi nn. 43549/2008, 6107/2009, 5087/2009, Sez. II – Pres. Tulkens – Agrati e altri (avv. Sullam) c. Italia (agenti Spatafora e Lettieri).

Note: I contrasti tra Corte EDU E Corte Costituzionale sulle leggi retroattive che eliminano diritti di lavoratori e pensionati

Controversie di lavoro e previdenza – Lavoro pubblico – Trasferimento del personale Ata dagli enti locali allo Stato – Trattamento economico – Legge di interpretazione autentica – Peggioramento – Art. 6 Cedu – Violazione – Sussiste – Art. 1, Protocollo 1 – Violazione – Sussiste.

L’art. 1 l. 266/2005, laddove interpreta autenticamente l’art. 8 l. 124/1999 limitando i diritti del personale Ata, trasferito dagli enti locali allo Stato, al solo «maturato economico», da una parte, non è giustificato dalla sussistenza delle ragioni imperative di interesse generale che consentono agli Stati di disciplinare, in materia civile e mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già esistenti, violando, di conseguenza, le disposizioni di cui all’art. 6 della Cedu; dall’altro, dà vita a un’ingerenza dello Stato nell’esercizio del diritto di proprietà che i lavoratori interessati potevano far valere in base alla legislazione precedente che contrasta con l’art. 1 del Protocollo.
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Corte Edu, N.43549/08-7 Giugno 2011

(Corte Edu
N:43549/08 - 7 Giugno 2011)

ricorsi nn. 43549/2008, 6107/09 e 5087/09, Sez. II – Pres. Tulkens – Agrati e altri (avv. Sullam) c. Italia (agenti Spatafora e Lettieri)

Note: Le Corti europee rimettono in gioco i diritti del personale Ata
Parole chiave: trasferimento :: scuola :: personale ata :: azienda ::

Trasferimento d’azienda – Trasferimento del personale Ata dagli enti locali allo Stato – Legge di interpretazione autentica – Violazione del principio di «parità delle armi» nel processo – Sussiste – Esistenza di ragioni imperative di interesse generale – Non sussiste – Violazione dell’art. 6 e del Protocollo n. 1 della Cedu

La legge di interpretazione autentica del 1999 che ha limitato i diritti di anzianità del personale Ata, trasferito dagli enti locali allo Stato, al mantenimento del solo «maturato economico» non è giustificata da ragioni imperative di interesse generale e, alterando il principio di parità delle armi nel processo, ha violato l’art. 6 e il Protocollo n. 1 della Cedu.
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