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orario di lavoro

Tribunale Torino, N.-7 Mag 2010

(Tribunale Torino
N: - 7 Mag 2010)

Est. Ciocchetti – Filcams- Cgil (avv.ti Martino, Distasio), Uiltucs-Uil (avv. Busso) c. Finairport Service Srl (avv.ti Sbarra, De La Forest).

Note: Sull’antisindacalità della condotta del datore in caso di lesione del diritto all’immagine e alla credibilità del sindacato

Condotta antisindacale – Contratto di solidarietà – Inosservanza dell’accordo sindacale e modifica unilaterale dell’orario lavoro – Lesione del diritto all’immagine del sindacato – Configurabilità.

La violazione del patto di solidarietà e la successiva modifica unilaterale da parte del datore di lavoro della turnazione settimanale ledono il diritto all’immagine e alla credibilità del sindacato e costituiscono condotta antisindacale quando ridimensionano il ruolo delle Oo.Ss.
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Corte di giustizia, N.C-429/09-25 Novembre 2010

(Corte di giustizia
N:C-429/09 - 25 Novembre 2010)

Sez. II – Pres. J.N. Cunha Rodrigues, Est. A.O. Caoimh – Günter Fuß c. Stadt Halle (Avv. Gen. P. Mengozzi).

Note: Violazione del limite massimo settimanale dell’orario di lavoro e risarcimento del danno
Parole chiave: orario di lavoro ::

Orario di lavoro – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, Direttive n. 93/104/Ce e n. 2003/88/Ce – Organizzazione dell’orario di lavoro – Vigili del fuoco occupati nel settore pubblico – Art. 6, lett. b, della Direttiva n. 2003/88/Ce – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Superamento – Risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione – Condizioni alle quali è subordinata l’esistenza di un diritto al risarcimento – Modalità procedurali – Obbligo di presentare previa domanda al datore di lavoro – Forma ed entità del risarcimento – Tempo libero aggiuntivo o indennità – Princìpi di equivalenza e di effettività.

Un lavoratore, quale il sig. Fuß nella causa principale, che ha svolto, in qualità di Vigile del fuoco impiegato in un servizio di pronto intervento rientrante nel settore pubblico, un orario di lavoro caratterizzato da una durata media settimanale superiore a quella prevista dall’art. 6, lett. b, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, può avvalersi del diritto dell’Unione per far dichiarare la responsabilità delle autorità dello Stato membro interessato al fine di ottenere il risarcimento del danno subìto a causa della violazione di tale disposizione...
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Corte di giustizia, N.C-227/09-21 Ottobre 2010

(Corte di giustizia
N:C-227/09 - 21 Ottobre 2010)

Sez. II – Pres. J.N. Cunha Rodrigues, Est. A.O. Caoimh – A.A. et al. c. Comune di Torino (Avv. Gen. P. Cruz Villon)

Note: Riposo settimanale e deroghe facoltative all’esame della Corte di Giustizia
Parole chiave: orario di lavoro ::

Orario di lavoro – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Agenti di Polizia municipale – Direttiva n. 93/104/Ce – Direttiva n. 93/104/Ce come modificata dalla Direttiva n. 2000/34/Ce – Direttiva n. 2003/88/Ce – Artt. 5, 17 e 18 – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale – Deroghe relative al riposo settimanale differito e al riposo compensativo – Effetto diretto – Interpretazione conforme.

La circostanza che una professione non sia menzionata nell’art. 17, n. 2, Direttiva n. 93/104/Ce concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, tanto nella versione originale quanto in quella modificata dalla Direttiva n. 2000/34/Ce non impedisce che essa possa rientrare nella deroga prevista nell’art. 17 n. 3; ciò perché l’art. 17, n. 3, ha una portata autonoma rispetto al n. 2 di questo stesso articolo; le deroghe facoltative previste dall’art. 17, Direttiva n. 93/104, modificata dalla Direttiva n. 2000/34 nonché, eventualmente, dagli artt. 17 e/o 18, Direttiva n. 2003/88 Ce, non possono poi essere invocate contro singoli come i ricorrenti della causa principale ...
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Corte di cassazione, N.15774-19 Luglio 2011

(Corte di cassazione
N:15774 - 19 Luglio 2011)

Sez. lav. – Pres. Miani Canevari, Est. Filabozzi, P.M. Matera (conf.) – Autostrade Italia Spa (avv. Morrico) c. C.E. (avv. Moshi Nyranne). Conf. Corte d’Appello Milano 22 febbraio 2006.

Note: Volontà delle parti e trasformazione del rapporto di lavoro

Lavoro a tempo parziale – Orario di lavoro effettivo – Volontà implicita delle parti – Trasformazione del rapporto da part-time a fulltime.

Ai fini della determinazione della natura a tempo parziale o a tempo pieno del rapporto di lavoro non rileva il negozio costitutivo del rapporto medesimo e l’iniziale manifestazione di volontà delle parti, ma la concreta attuazione del contratto di lavoro stipulato tra le parti stesse. Ne consegue che, ove sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo (o anche superiore) a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno, il contratto va qualificato come a tempo pieno, restando privo di rilievo il richiamo alla disciplina del codice civile in tema di conversione del contratto nullo e la ricerca di una volontà novativa delle parti
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