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ontratto collettivo

Tribunale Bologna decr., N.1566-3 Giugno 2011

(Tribunale Bologna decr.
N:1566 - 3 Giugno 2011)

Est. Palladino – Fiom-Cgil (avv.ti D’Oronzo, Di Stasi, Focareta, Maggi, Piccinini, Poli, Recchi) c. Magneti Marelli Spa (avv.ti Dondi, Nicoli, Rondo)

Note: I giudici e il conflitto intersindacale tra libertà sindacale e diritto comune

Condotta antisindacale – Applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 15 ottobre 2009, con il dissenso di Fiom- Cgil, in vigenza del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 20 gennaio 2008 anche da Fiom-Cgil – Richiesta nel petitum di applicazione del contratto collettivo del 2008 a tutti i dipendenti della convenuta, quale unico ed esclusivo contratto valido ed efficace – Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Le O.S. stipulanti il contratto di categoria 2008 non costituivano una parte unitaria, ma più parti stipulanti, ciascuna portatrice di propri interessi: appare pertanto evidente che ciascuna di esse, in base alle proprie valutazioni, poteva stipulare nuovi e diversi accordi, superando il precedente contratto per mutuo consenso. Ciò è conforme al principio di libertà sindacale previsto dall’art 39 Cost. Possono così coesistere più contratti collettivi e si pone allora il diverso problema di delimitare la sfera soggettiva di applicazione di ciascuno degli accordi compresenti. Ne consegue il rigetto del ricorso, nel cui petitum è contenuta l’intimazione alla società di applicare a tutti i dipendenti il contratto di categoria 2008
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