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Onere della prova

Tribunale Chieti, N.1726-5 Mag 2010

(Tribunale Chieti
N:1726 - 5 Mag 2010)

Est. Prozzo - Casa di cura privata dott. Spatocco srl (Avv. Tatozzi, Tittaferrante, Cirulli, Mezzanotte) c. Inps (Avv. Cassarino e Savella)

Note: Nota a Tribunale Chieti, 5 maggio 2010

Controversie di lavoro - Verbale ispettivo - Opposizione a cartella esattoriale - Onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - Grava sull'ente previdenziale

L'opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione relativo a diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale, con la conseguenza che grava sull'ente previdenziale l'onere di provaere i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere.
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Corte Appello Torino, N.304-24 Aprile 2008

Licenziamento individuale, lavoratrice madre, divieto, deroghe, onere della prova

La deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre opera non solo in caso di cessazione dell’attività dell’impresa ma anche nel caso di cessazione dell’attività del reparto cui la lavoratrice è addetta, purché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. L’applicazione estensiva della deroga è subordinata alla condizione che il datore di lavoro assolva l’onere probatorio circa l’impossibilità di utilizzare la lavoratrice presso altre unità produttive dell’azienda
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Tribunale di Milano, N.2694-9 Agosto 2007

(Tribunale di Milano
N:2694 - 9 Agosto 2007)

Est. Ravazzoni – P. (avv.ti Chessa e Coccia) e Consigliere di parità della Provincia di Milano (avv. Mottalini) c. CM Sistemi Spa (avv.ti Prosperetti, Dal Bo e Del Pennino).

Note: Sul licenziamento «discriminatorio» della lavoratrice madre

Discriminazioni – Licenziamento discriminatorio – Condizione di lavoratrice madre – Onere della prova – Nullità del licenziamento – Reintegrazione nel posto di lavoro.

Nel concetto di discriminazione basata sul sesso va annoverata anche la discriminazione collegata alla stato di gravidanza/maternità, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ce, le cui indicazioni sono state trasfuse nell’art. 2, comma 7, Direttiva n. 2002/73/Ce. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 108/1990, ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori si estendono le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 18 della legge n. 300/1970, a prescindere dal numero dei dipendenti e anche a favore dei dirigenti.
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