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Mobbing

Tribunale Roma, Sez. IV pen., N.10418-5 Marzo 2008

(Tribunale Roma, Sez. IV pen.
N:10418 - 5 Marzo 2008)

Est. S. Iulia – A. Sciarretta, O. Fanella e M. Raponi imputati; Nina Lopez parte civile Diff. Trib. Roma 4 maggio 2005.

Note: La condotta di mobbing in ambito lavorativo può configurare il delitto di maltrattamenti

Mobbing – Comportamento vessatorio sul luogo di lavoro – Mancata reintegrazione nelle mansioni – Costituisce anche reato – Maltrattamento di persone sottoposte all’autorità

Il reato di maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli si applica anche nel rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai fini dell’art. 572 cod. pen., il prestatore di lavoro è soggetto rientrante nella qualifica di «persona sottoposta alla sua autorità». In particolare è configurabile il reato di cui all’art. 572 cod. pen. per «maltrattamenti» nel comportamento degli imputati che, in violazione della statuizione del giudice in favore della lavoratrice, non reintegrino la medesima nelle mansioni precedentemente svolte ma anzi attuino nei suoi confronti condotte «mobizzanti»
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Corte di Cassazione, N.40891-7 Novembre 2007

(Corte di Cassazione
N:40891 - 7 Novembre 2007)

VI Sez. penale - Pres. Mannino, Est. Salvatore, P.M. Galati – Imp. C. W. Annulla senza rinvio App. Lecce, 23 settembre 2005

Note: Il ruolo della Cassazione nella tutela dal mobbing
Parole chiave: Mobbing ::

Demansionamento – Mobbing – Amministrazione pubblica – Abuso di ufficio

In materia di abuso d’ufficio, integra il requisito della violazione di legge il mutamento di destinazione di una dipendente comunale, dallo svolgimento delle mansioni di coordinatrice economa a quelle di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, deliberato dal sindaco in violazione dell’art. 56, d.lgs. n. 29 del 1993, sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e dell’art. 7 Ccnl dei dipendenti degli enti locali, recepito nel d.P.R. n. 593 del 1993...
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Cassazione, N.4774-6 Marzo 2006

(Cassazione
N:4774 - 6 Marzo 2006)

Sez. lav. – Pres. Mercurio, Est. Miani Canevari, P.M. Funzio (Conf.) – M. M. (avv.ti Salemi e D’Angelo) c. Unicredito S.p.a. (avv. Wongher e Melchiorri).

Note: Mobbing: quando il lavoratore vorrebbe licenziare il datore di lavoro!
Parole chiave: Mobbing ::

Mobbing – Fattispecie – Obblighi di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. – Violazione – Estremi.

Costituisce mobbing l’insieme delle condotte datoriali protratte nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione del dipendente con comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali, indipendentemente dall’inadempimento di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato. Sicché, la sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata – procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi – considerando l’idoneità offensiva della condotta, che può essere dimo- strata, per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive...
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Tribunale Modena, N.583-18 Gennaio 2010

(Tribunale Modena
N:583 - 18 Gennaio 2010)

Est. Ponterio – XX (avv.ti Giuliano, Sammartino) c. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Avvocatura dello Stato).

Note: La discrezionalità nell'esercizio dei poteri datoriali e il sindacato giudiziale

Mansioni e qualifiche – Dequalificazione – Mobbing – Danno biologico – Danno non patrimoniale – Esercizio dei poteri datoriali.

La condotta del datore di lavoro, materialmente posta in essere dai superiori gerarchici della lavoratrice, che dalle prove raccolte dimostri in modo in equivoco una condizione di forte sofferenza in ambito lavorativo non legata solo a una qualifica inferiore rispetto ai titoli posseduti oppure ad aspettative non realizzate, bensì a comportamenti vessatori, ingiusti e mortificanti, è illegittimo in quanto contrario agli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ. e, in particolare, al dovere di fare tutto quanto necessario al fine di tutelare la salute, la personalità morale del lavoratore e la sua dignità sul luogo di lavoro. Tale dovere viene disatteso quando nelle modalità di esercizio dei poteri del datore non si ravvisa un’adeguata giustificazione.
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