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mansioni e qualifica

, N.18772-14 Settembre 2011

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N:18772 - 14 Settembre 2011)

14 settembre 2011, n. 18772, Sez. lav., ord. – Pres. Lamorgese, Est. Tricomi, P.M. Sepe (parz. diff.) – B.F. (avv.ti Calabrò, Pennisi) c. S.T. Microelectronics Srl (avv.ti Andronico, Antonini). Parz. diff. Corte d’Appello Catania 29 dicembre 2007

Note: Immediatezza della contestazione nel licenziamento disciplinare e demansionamento del lavoratore

Procedimento disciplinare – Principio dell’immediatezza della contestazione – Diritto di difesa del lavoratore – Tempestività del recesso – Necessità – Licenziamento disciplinare – Illegittimità. Mansioni e qualifica – Ius variandi – Mansioni equivalenti – Demansionamento – Danno da dequalificazione

La Suprema Corte torna a pronunciarsi su immediatezza della contestazione nel licenziamento disciplinare e demansionamento del lavoratore. La contestazione dell’addebito disciplinare deve essere immediata. Tale principio ha la finalità di garantire l’effettività del diritto di difesa del lavoratore, sancito dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Inoltre, l’immediatezza è l’elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro nel licenziamento per giusta causa. In merito al danno da demansionamento, per esercizio illegittimo dello ius variandi, esso sussiste anche quando vi è una formale, ma non sostanziale, equivalenza delle mansioni.
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Tribunale Firenze, N.1003-20 Luglio 2011

(Tribunale Firenze
N:1003 - 20 Luglio 2011)

Est. Nuvoli – L.V. (avv.ti Rusconi, Barone) c. Banca CR Firenze Spa (avv. Bechi).

Note: Nesso di causalità e fattori naturali concorrenti nella produzione del danno
Parole chiave: Danno :: mansioni e qualifica :: risarcimento ::

Mansioni e qualifica – Art. 2013 cod. civ. – Adibizioni a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione – Illegittimità – Risarcimento del danno da dequalificazione professionale non patrimoniale – Nesso di causalità – Concorso di cause – Regime probatorio nel diritto civile – Applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano.

Il datore di lavoro che ha concorso alla produzione dell’evento di danno insieme a circostanze naturali preesistenti e insufficienti a determinare lo stesso è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità.
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Tribunale Bologna ord., N.-2 Aprile 2010

(Tribunale Bologna ord.
N: - 2 Aprile 2010)

Giud. Coco – I. M. e Consigliera provinciale di parità Provincia Bologna c. Centrale Adriatica Società Cooperativa.

Note: Nota a Tribunale Bologna 2 aprile 2010

Mansioni e qualifiche – Lavoratrice madre – Rientro dal congedo di maternità – Modificazione delle mansioni – Passaggio da addetta al controllo di qualità ad addetta al data entry fornitori – Trattamento discriminatorio – Nullità.

La modificazione delle mansioni della lavoratrice al rientro dal periodo di congedo di maternità e parentale della durata complessiva di sei mesi, con il passaggio da responsabile del controllo qualità a quello di addetta al data entry fornitori è da considerarsi discriminatoria previa verifica della riduzione dei contenuti professionali delle mansioni assegnate, che non sono di concetto secondo la declaratoria del Ccnl applicato, senza che la qualifica di coordinatrice del servizio attribuita valga a riequilibrare l’ascrivibilità delle attività assegnate a mansioni esecutive. Tale trattamento vìola la ratio di tutela che ispira il legislatore costituzionale e speciale, in coerenza con l’idem sentire della collettività che ripudia la disincentivazione dell’essenziale ruolo materno
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Tribunale Modena, N.583-18 Gennaio 2010

(Tribunale Modena
N:583 - 18 Gennaio 2010)

Est. Ponterio – XX (avv.ti Giuliano, Sammartino) c. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Avvocatura dello Stato).

Note: La discrezionalità nell'esercizio dei poteri datoriali e il sindacato giudiziale

Mansioni e qualifiche – Dequalificazione – Mobbing – Danno biologico – Danno non patrimoniale – Esercizio dei poteri datoriali.

La condotta del datore di lavoro, materialmente posta in essere dai superiori gerarchici della lavoratrice, che dalle prove raccolte dimostri in modo in equivoco una condizione di forte sofferenza in ambito lavorativo non legata solo a una qualifica inferiore rispetto ai titoli posseduti oppure ad aspettative non realizzate, bensì a comportamenti vessatori, ingiusti e mortificanti, è illegittimo in quanto contrario agli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ. e, in particolare, al dovere di fare tutto quanto necessario al fine di tutelare la salute, la personalità morale del lavoratore e la sua dignità sul luogo di lavoro. Tale dovere viene disatteso quando nelle modalità di esercizio dei poteri del datore non si ravvisa un’adeguata giustificazione.
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