Mansioni e qualifiche – Dequalificazione – Mobbing – Danno biologico
– Danno non patrimoniale – Esercizio dei poteri datoriali.
La condotta del datore di lavoro, materialmente posta in essere dai superiori gerarchici
della lavoratrice, che dalle prove raccolte dimostri in modo in equivoco
una condizione di forte sofferenza in ambito lavorativo non legata solo a una
qualifica inferiore rispetto ai titoli posseduti oppure ad aspettative non realizzate,
bensì a comportamenti vessatori, ingiusti e mortificanti, è illegittimo in quanto
contrario agli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ. e, in particolare, al dovere
di fare tutto quanto necessario al fine di tutelare la salute, la personalità morale
del lavoratore e la sua dignità sul luogo di lavoro. Tale dovere viene disatteso
quando nelle modalità di esercizio dei poteri del datore non si ravvisa un’adeguata
giustificazione.