Licenziamento individuale – Art. 2110 cod. civ. – Periodo di
Comporto – Impugnativa – Termine di decadenza ex legge n.
604/1966 – Esclusione.
La fattispecie di recesso del datore di lavoro, per le ipotesi di assenze de-
terminate da malattia del lavoratore, è soggetta alle regole dettate dall’art.
2110 cod. civ., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina ge-
nerale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parzia-
le della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenzia-
menti individuali.