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Malattia

Corte di Cassazione, N.7658-30 Marzo 2010

(Corte di Cassazione
N:7658 - 30 Marzo 2010)

Sez. lav. – Pres. Ravagnini, Est. De Renzis, P.M. Velardi (concl. conf.) – N. M. (avv.ti Afeltra, Zezza) c. Poste Italiane Spa (avv.ti Pessi, Trifiroi). Conferma Corte d’App. Venezia, 10 maggio 2006

Note: Sulla specialità del licenziamento ex art. 2110 cod. civ.
Parole chiave: Licenziamento individuale :: Malattia ::

Licenziamento individuale – Art. 2110 cod. civ. – Periodo di Comporto – Impugnativa – Termine di decadenza ex legge n. 604/1966 – Esclusione.

La fattispecie di recesso del datore di lavoro, per le ipotesi di assenze de- terminate da malattia del lavoratore, è soggetta alle regole dettate dall’art. 2110 cod. civ., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina ge- nerale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parzia- le della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenzia- menti individuali.
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Corte di Cassazione, N.1861-28 Gennaio 2010

(Corte di Cassazione
N:1861 - 28 Gennaio 2010)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Monacci, P.M. Fedeli (diff.) – F. M. (avv. Fortuna) c. Poste Italiane Spa (avv.ti Fiorillo, Granozzi). Cassa Corte d’App. Palermo, 13 febbraio 2006.

Note: Sulla specialità del licenziamento ex art. 2110 cod. civ.
Parole chiave: Licenziamento individuale :: Malattia ::

Licenziamento individuale – Art. 2110 cod. civ. – Periodo di Comporto – Impugnativa – Termine di decadenza ex art. 6, legge n. 604/1966 – Esclusione.

Dato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non è regolato dalla legge n. 604 del 1966, e successive modificazioni, ma dal- l’art. 2110 cod. civ., comma 2, in questa ipotesi l’impugnazione da parte del prestatore di lavoro non è soggetta al termine di decadenza stabilito dall’art. 6 della stessa legge
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Corte di Cassazione, N.20080-21 Luglio 2008

(Corte di Cassazione
N:20080 - 21 Luglio 2008)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Maiorano, P.M. Apice – Inps (avv.ti Fabiani, Triolo e De Rose) c. R. M. F. (avv.ti Bussa e Pini). Conf. Corte d’Appello Torino 7 aprile 2005.

Note: Giustificato motivo di assenza alla visita di controllo domiciliare
Parole chiave: Malattia :: Visita di controllo ::

Malattia – Visita di controllo – Obbligo di reperibilità – Assenza del lavoratore – Sanzioni disciplinari – Giustificato motivo di assenza – Concomitanza di prestazioni sanitarie e controlli medici – Criteri di giustificabilità.

L’effettuazione di un elettrocardiogramma e la visita cardiologia, data la natura delle prestazioni, presentano di per sé un certo carattere di urgenza se non di assoluta indifferibilità tale da giustificare l’assenza alla visita di controllo, anche in ragione del fatto che l’eventuale differimento di un appuntamento già fissato comporta il rischio di un rinvio molto lungo stanti le ben note difficoltà in cui versa il servizio sanitario. Del resto, per giustificare la violazione dell’obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma basta un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento da casa.
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corte di cassazione, N.29481-17 Dicembre 2008

(corte di cassazione
N:29481 - 17 Dicembre 2008)

Pres. Rosselli, Rel. Di Nubila, P.M. Fedeli (concl. conf.) – Inps c. F. L.

Note: ANNO LX - 2009 - N2

Dimissioni – Indennità di disoccupazione – Giusta causa di dimissioni – Motivi di salute del lavoratore – Esclusione

A sensi dell’art. 34, comma 5, della legge n. 448/98, la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni avvenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione dell’indennità di disoccupazione (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha escluso la concessione dell’indennità di disoccupazione in favore del lavoratore che aveva rassegnato le dimissioni per motivi di salute).
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