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Licenziamento individuale

Corte di Cassazione, N.19295-14 Luglio 2008

(Corte di Cassazione
N:19295 - 14 Luglio 2008)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Figurelli, P.M. Riello (conf.) – G. L. Srl (avv. Pulsoni) c. R. S. (avv.ti Della Vedova, Giucastro). Conf. Corte d’Appello Milano 31 agosto 2004.

Note: Immediatezza della contestazione disciplinare e specificità
Parole chiave: Licenziamento individuale ::

Licenziamento individuale – Disciplinare – Principio della specificità della contestazione – Reiterazione di comportamenti – Diritto di difesa.

Il principio di specificità della contestazione assolve, tra l’altro, alla finalità di rendere l’incolpato edotto dei fatti a lui ascritti, così da consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa. I fatti privi di riferimento alle modalità e alle persone offese non pongono il lavoratore in grado di difendersi adeguatamente.
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Corte di Cassazione, N.8237-7 Aprile 2010

(Corte di Cassazione
N:8237 - 7 Aprile 2010)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Balletti, P.M. Finocchi Ghersi (Conf.) – B.F. (avv. Cifelli) c. Csbs Srl (avv. La Gioia). Conf. Corte d’Appello Brescia 11 ottobre 2005.

Note: Licenziamento per motivi economici: l’ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell’azienda
Parole chiave: Licenziamento individuale ::

Licenziamento individuale – Licenziamento giustificato motivo – Soppressione del posto – Legittimità del recesso – Presupposti – Riassetto organizzativo – Criteri – Scelta imprenditoriale – Insindacabilità.

In tema di giustificato motivo di licenziamento non è sindacabile, nei suoi profili di congruità e opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia avuto come conseguenza la soppressione del posto di lavoro cui era addetta la dipendente licenziata sempre che risulti l’oggettività e non la pretestuosità del riassetto organizzativo operato e della scelta della dipendente de qua.
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Corte di Cassazione, N.16155-9 Luglio 2009

(Corte di Cassazione
N:16155 - 9 Luglio 2009)

Pres. Ianniruberto, Est. Napoletano, P.M. Fedeli (Conf.) – B. G. (avv.ti Andreoni e Regazzo) c. Soc. coop. Cooperativa Ambiente (avv.ti Vania e Micucci). Conf. Corte d’Appello Venezia 13 giugno 2005.

Note:

Licenziamento individuale – Licenziamento discriminatorio e ritorsivo – Nozione.

Il licenziamento intimato da una società cooperativa di produzione e lavoro per il fatto che il dipendente rifiuti di proseguire il rapporto come socio lavoratore anziché come dipendente non è ritorsivo e tale motivo non è un motivo determinante contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al costume o ad altri scopi vietati per legge.
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Corte Appello Torino, N.304-24 Aprile 2008

Licenziamento individuale, lavoratrice madre, divieto, deroghe, onere della prova

La deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre opera non solo in caso di cessazione dell’attività dell’impresa ma anche nel caso di cessazione dell’attività del reparto cui la lavoratrice è addetta, purché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. L’applicazione estensiva della deroga è subordinata alla condizione che il datore di lavoro assolva l’onere probatorio circa l’impossibilità di utilizzare la lavoratrice presso altre unità produttive dell’azienda
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Corte di cassazione, N.17739-29 Agosto 2011

(Corte di cassazione
N:17739 - 29 Agosto 2011)

Sez. lav., ord. – Pres. Roselli, Est. Tria, P.M. Basile (conf.) – Iper Montebello Spa (avv. Menegazzi) c. M.G. (avv.ti Verticchio, Boiocchi). Conf. Corte d’Appello Brescia 17 gennaio 2009.

Note: Il sindacato giudiziale di proporzionalità nel licenziamento disciplinare

Licenziamento individuale – Licenziamento disciplinare – Proporzionalità – Standard valutativi – Lieve entità del danno patrimoniale e assenza di recidiva – Mancata lesione del vincolo fiduciario – Illegittimità.

Spetta al giudice di merito, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata, considerare la proporzionalità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale, sulla base anche degli standard valutativi della realtà sociale. Nel giudizio di proporzionalità, in ogni caso, la gravità dell’inadempimento deve esser valutata in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola della «non scarsa importanza» di cui all’art. 1455 cod. civ. L’irrogazione della massima sanzione è giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
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Corte di Cassazione, N.144-8 Gennaio 2008

(Corte di Cassazione
N:144 - 8 Gennaio 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Roselli, P.M. Sepe (conf.) – T. I. Spa (avv.ti Maresca, Morrico, Romei, Boccia) c. L. C. (non costituito).

Note: Si può licenziare per l'uso "disinvolto" del cellulare aziendale?
Parole chiave: Licenziamento individuale ::

Licenziamento individuale – Abuso del telefono cellulare aziendale – Mancato rispetto del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti – Illegittimità della sanzione espulsiva.

L’inesistenza di un obbligo dell’imprenditore di attribuire ai dipendenti, versanti nella medesima situazione di fatto, lo stesso trattamento economico e normativo non esclude che il licenziamento debba essere motivato in modo completo e coerente e che un’incoerenza possa essere ravvisata, con conseguente illegittimità del licenziamento, dal giudice di merito nell’essere stata inflitta sanzione conservativa ad altri dipendenti per il medesimo illecito disciplinare in mancanza di specifiche ragioni di diversificazione, ciò che ne esclude una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.
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Tribunale Roma, N.13617-17 Settembre 2010

(Tribunale Roma
N:13617 - 17 Settembre 2010)

ORFANELLI – P.G. (avv. Raffaele Nardoianni) c. Editrice Europa Oggi s.r.l. (avv. Tommaso Longo).

Note: Il licenzimento discriminatorio come violazione del principio di uguaglianza

Licenziamento ritorsivo - Art. 4, legge n. 604/'66 - Art. 15, legge n. 300/'70 - dirigente - organizzazione di tendenza - nullità - diritto alla reintegra ex art. 18 legge n. 300/'70

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, legge n. 604/1966, e 15, leggn. 300/1970, il lavoratore licenziato per motivo ritorsivo ha diritto alla reintegra ex art. 18 della legge n. 300/1970 anche nel caso che sia un dirigente, nonché nell’ipotesi in cui la datrice di lavoro sia un’organizzazione di tendenza
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Corte di Appello Brescia, N.-15 Dicembre 2009

(Corte di Appello Brescia
N: - 15 Dicembre 2009)

Est. Nuovo – Italcementi Spa (avv.ti Lucchini, Favalli, Trifirò, Codignola) c. Inps (avv.ti Imparato, Tagliente)

Note: Una norma rimasta in soffitta: l'ultimo comma dell'art. 18 Stat. lav.

Licenziamento individuale – Tutela ex art. 18, ultimo comma, Stat. lav. – Necessità di una effettiva reintegrazione – Soggetti destinatari della norma e rilevanza dei permessi sindacali

L’inottemperanza all’ordine di reintegrazione del dirigente sindacale consente all’Inps di iscrivere a ruolo le somme dovute al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, anche quando al lavoratore sia concesso l’accesso in azienda per lo svolgimento di attività sindacale. Il lavoratore destinatario della tutela ex art. art. 18, ult. co., Stat. lav. è chi ha la responsabilità della conduzione della Rsa, esplicitata dal godimento dei permessi ex art. 23 Stat. lav., senza che occorrano qualificazioni formali o comunicazioni ufficiali al datore di lavoro
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Corte di Cassazione, N.21579-13 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21579 - 13 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. Bandini, P.M. Salvi – D. V. (avv.ti Abati, Sotgiu) c. La Rosa Dei Venti Srl (avv.ti Longheu, Tirelli). Diff. Corte d’Appello Cagliari 27 giugno 2005.

Note: Per evitare il licenziamento si può dequalificare?

Licenziamento individuale – Giustificato motivo oggettivo – Illegittimità – Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione – Consenso del lavoratore – Legittimità – Conservazione del posto di lavoro – Onere della prova a carico del datore di lavoro.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l’assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.
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Corte di cassazione, N.17087-8 Agosto 2011

(Corte di cassazione
N:17087 - 8 Agosto 2011)

Sez. lav. – Pres. Foglia, Est. Ianniello, P.M. Finocchi Ghersi (diff.) – M.V. (avv.ti Grattarola e Spinoso) c. L.V. Srl (avv.ti Boccia e Marelli). Cassa Corte d’Appello Torino 22 maggio 2008.

Note: La ritorsione indiretta

Licenziamento individuale – Ritorsione diretta e indiretta del datore di lavoro – Onere della prova – Nullità dell’atto ed effetto reintegratorio

lavoro a un comportamento legittimo tenuto dal lavoratore colpito (diretto) o anche da un’altra persona a quest’ultimo legata (indiretto), che attribuisce all’atto stesso il connotato dell’ingiustificata vendetta. Quando tale reazione sia il motivo unico e determinante del recesso, il licenziamento è nullo e si applica l’art. 3 della legge n. 108/1990
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