Licenziamento individuale – Licenziamento disciplinare – Proporzionalità
– Standard valutativi – Lieve entità del danno patrimoniale
e assenza di recidiva – Mancata lesione del vincolo fiduciario
– Illegittimità.
Spetta al giudice di merito, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità
ove congruamente motivata, considerare la proporzionalità della sanzione
espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo
conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale, sulla base anche degli
standard valutativi della realtà sociale. Nel giudizio di proporzionalità, in ogni caso,
la gravità dell’inadempimento deve esser valutata in senso accentuativo a tutela
del lavoratore rispetto alla regola della «non scarsa importanza» di cui all’art.
1455 cod. civ. L’irrogazione della massima sanzione è giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria
del rapporto.