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Licenziamento individuale

Corte di Cassazione, N.144-8 Gennaio 2008

(Corte di Cassazione
N:144 - 8 Gennaio 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Roselli, P.M. Sepe (conf.) – T. I. Spa (avv.ti Maresca, Morrico, Romei, Boccia) c. L. C. (non costituito).

Note: Si può licenziare per l'uso "disinvolto" del cellulare aziendale?

Licenziamento individuale – Abuso del telefono cellulare aziendale – Mancato rispetto del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti – Illegittimità della sanzione espulsiva.

L’inesistenza di un obbligo dell’imprenditore di attribuire ai dipendenti, versanti nella medesima situazione di fatto, lo stesso trattamento economico e normativo non esclude che il licenziamento debba essere motivato in modo completo e coerente e che un’incoerenza possa essere ravvisata, con conseguente illegittimità del licenziamento, dal giudice di merito nell’essere stata inflitta sanzione conservativa ad altri dipendenti per il medesimo illecito disciplinare in mancanza di specifiche ragioni di diversificazione, ciò che ne esclude una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.
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Corte di Cassazione, N.8830-14 Aprile 2010

(Corte di Cassazione
N:8830 - 14 Aprile 2010)

s.Uu. – Pres. Carbone, Est. Morcavallo, P.M. Gambardella (conf.) – C. G. (avv.ti Russo, Bianco) c. B.M.P.S. Spa (avv. Scognamiglio). Conf. Cass., Sez. lav., 4 settembre 2008, n. 22287

Note: Le Sezioni Unite reinterpretano l’art. 6 della legge n. 604 del 1966
Parole chiave: Licenziamento individuale :: decadenza ::

Licenziamento individuale – Impugnazione stragiudiziale – Spedizione di missiva raccomandata – Ricezione oltre il termine di cui all’art. 6, legge n. 604/66 – Decadenza – Esclusione.

L’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’art. 6, legge n. 604/66, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato, atteso che – in base ai princìpi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte Costituzionale – l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria
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Corte di Cassazione, N.29480-17 Dicembre 2008

(Corte di Cassazione
N:29480 - 17 Dicembre 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Roselli, P.M. Abbritti (conf.) – A. D. A. (avv.ti Pirani, Parascandolo) c. Telecom Italia Spa (avv.ti Maresca, Romei, Boccia, Morrico). Conf. Corte d’Appello Roma 3 novembre 2005.

Note: Immediatezza della contestazione disciplinare e specificità
Parole chiave: Licenziamento individuale ::

Licenziamento individuale – Disciplinare – Principio dell’immediatezza della contestazione e della tempestività del recesso – Carattere relativo – Accertamento di merito – Fattispecie.

Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e della tempestività del recesso datoriale, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato
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Corte di Cassazione, N.25308-1 Dicembre 2009

(Corte di Cassazione
N:25308 - 1 Dicembre 2009)

Pres. Roselli, Cons. Est. Di Nubila – Banca Nazionale del Lavoro Spa (avv. Roberto Fessi) c. P. S. (avv.ti Fontana, De Luca Tamajo). Conf. Corte d’Appello Salerno, n. 1134/06, depositata il 29 agosto 2006.

Note: L’illegittimità del licenziamento e il risarcimento del danno: il concorso di colpa fra il datore di lavoro e il lavoratore
Parole chiave: Licenziamento individuale ::

Lavoro subordinato – Licenziamento – Illegittimità – Risarcimento del danno – Liquidazione oltre le cinque mensilità – Art. 18 dello Statuto dei lavoratori – Art. 1227, comma 2, cod. civ.

«La legge n. 300 del 1970, art. 18, stabilisce che in caso di licenziamen- to illegittimo spetta al lavoratore la reintegrazione e un risarcimento del dan- no commisurato alla retribuzione, con un minimale di cinque mensilità. Non esiste quindi alcun automatismo tra la retribuzione medio tempore percepibi- le e il risarcimento del danno, il quale può esser ridotto in determinate circo- stanze».
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Corte di Cassazione, N.23107-9 Settembre 2008

(Corte di Cassazione
N:23107 - 9 Settembre 2008)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Picone, P.M. Lo Voi (conf.) – T. I. Spa (avv.ti Maresca, De Luca Tamajo, Morrico, Romei, Boccia) c. T. C. (non costituito).

Note: Si può licenziare per l'uso "disinvolto" del cellulare aziendale?

Licenziamento individuale – Abuso del telefono cellulare aziendale – Mancato rispetto del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti – Illegittimità della sanzione espulsiva.

Malgrado non esista a carico del datore di lavoro un obbligo di parità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti, il giudice può ritenere un licenziamento illegittimo se, in assenza della prova del profilo soggettivo dell’illecito sanzionato, ravvisi un’incoerenza nell’essere stata precedentemente inflitta una sanzione conservativa ad altri dipendenti per il medesimo illecito disciplinare senza specifiche ragioni di diversificazione. Ciò, infatti, ne escluderebbe una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.
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Corte di Cassazione, N.7658-30 Marzo 2010

(Corte di Cassazione
N:7658 - 30 Marzo 2010)

Sez. lav. – Pres. Ravagnini, Est. De Renzis, P.M. Velardi (concl. conf.) – N. M. (avv.ti Afeltra, Zezza) c. Poste Italiane Spa (avv.ti Pessi, Trifiroi). Conferma Corte d’App. Venezia, 10 maggio 2006

Note: Sulla specialità del licenziamento ex art. 2110 cod. civ.
Parole chiave: Licenziamento individuale :: Malattia ::

Licenziamento individuale – Art. 2110 cod. civ. – Periodo di Comporto – Impugnativa – Termine di decadenza ex legge n. 604/1966 – Esclusione.

La fattispecie di recesso del datore di lavoro, per le ipotesi di assenze de- terminate da malattia del lavoratore, è soggetta alle regole dettate dall’art. 2110 cod. civ., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina ge- nerale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parzia- le della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenzia- menti individuali.
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Corte di Cassazione, N.19295-14 Luglio 2008

(Corte di Cassazione
N:19295 - 14 Luglio 2008)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Figurelli, P.M. Riello (conf.) – G. L. Srl (avv. Pulsoni) c. R. S. (avv.ti Della Vedova, Giucastro). Conf. Corte d’Appello Milano 31 agosto 2004.

Note: Immediatezza della contestazione disciplinare e specificità
Parole chiave: Licenziamento individuale ::

Licenziamento individuale – Disciplinare – Principio della specificità della contestazione – Reiterazione di comportamenti – Diritto di difesa.

Il principio di specificità della contestazione assolve, tra l’altro, alla finalità di rendere l’incolpato edotto dei fatti a lui ascritti, così da consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa. I fatti privi di riferimento alle modalità e alle persone offese non pongono il lavoratore in grado di difendersi adeguatamente.
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Corte di Cassazione, N.8237-7 Aprile 2010

(Corte di Cassazione
N:8237 - 7 Aprile 2010)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Balletti, P.M. Finocchi Ghersi (Conf.) – B.F. (avv. Cifelli) c. Csbs Srl (avv. La Gioia). Conf. Corte d’Appello Brescia 11 ottobre 2005.

Note: Licenziamento per motivi economici: l’ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell’azienda
Parole chiave: Licenziamento individuale ::

Licenziamento individuale – Licenziamento giustificato motivo – Soppressione del posto – Legittimità del recesso – Presupposti – Riassetto organizzativo – Criteri – Scelta imprenditoriale – Insindacabilità.

In tema di giustificato motivo di licenziamento non è sindacabile, nei suoi profili di congruità e opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia avuto come conseguenza la soppressione del posto di lavoro cui era addetta la dipendente licenziata sempre che risulti l’oggettività e non la pretestuosità del riassetto organizzativo operato e della scelta della dipendente de qua.
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Corte di Cassazione, N.16155-9 Luglio 2009

(Corte di Cassazione
N:16155 - 9 Luglio 2009)

Pres. Ianniruberto, Est. Napoletano, P.M. Fedeli (Conf.) – B. G. (avv.ti Andreoni e Regazzo) c. Soc. coop. Cooperativa Ambiente (avv.ti Vania e Micucci). Conf. Corte d’Appello Venezia 13 giugno 2005.

Note:

Licenziamento individuale – Licenziamento discriminatorio e ritorsivo – Nozione.

Il licenziamento intimato da una società cooperativa di produzione e lavoro per il fatto che il dipendente rifiuti di proseguire il rapporto come socio lavoratore anziché come dipendente non è ritorsivo e tale motivo non è un motivo determinante contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al costume o ad altri scopi vietati per legge.
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Corte Appello Torino, N.304-24 Aprile 2008

Licenziamento individuale, lavoratrice madre, divieto, deroghe, onere della prova

La deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre opera non solo in caso di cessazione dell’attività dell’impresa ma anche nel caso di cessazione dell’attività del reparto cui la lavoratrice è addetta, purché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. L’applicazione estensiva della deroga è subordinata alla condizione che il datore di lavoro assolva l’onere probatorio circa l’impossibilità di utilizzare la lavoratrice presso altre unità produttive dell’azienda
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