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licenziamento collettivo

Corte di Appello Milano, N.1229-7 Novembre 2008

(Corte di Appello Milano
N:1229 - 7 Novembre 2008)

Pres. Salmeri; Est. De Angelis (diff.) – L. M. (avv.ti L. e M. Giorgio) c. N. E. Srl (avv. Giuliani). Tribunale Monza 17 aprile 2007.

Note: Licenziamenti collettivi e momento di verifica dei presupposti applicativi

Licenziamento collettivo – Comunicazione apertura procedura – Riduzione licenziamenti da 7 a 3 – Art. 24, legge n. 223/91 – Applicabilità

In presenza di un iniziale programma di messa in mobilità di un numero di lavoratori almeno pari a cinque, e a prescindere dalla successiva riduzione del numero dei dipendenti espulsi, è obbligatoria ed esclusiva la via della procedura ex lege n. 223 del 1991 e non è consentito adoperare il diverso strumento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in ossequio alle finalità della legge n. 223/91 e alla Direttiva n. 98/59/Ce come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in causa C-188/03, Junk
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Cassazione, N.16000-14 Luglio 2006

(Cassazione
N:16000 - 14 Luglio 2006)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Cuoco, P.M. Abbritti (concl. conf.) – G. R. (avv. Ferri) c. Rome American Hospital Spa (avv.ti Cerroni e Bertucci). Conf. Trib. Roma del 10 gennaio 2003.

Note: Ancora sull’ambito di riferimento del licenziamento collettivo
Parole chiave: licenziamento collettivo ::

Licenziamento collettivo – Ambito di riferimento – Reparto – Ammissibilità.

In caso di licenziamento collettivo, l’applicazione dei criteri di scelta, dettati dall’art. 5 della legge n. 223 del 1991, non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire nell’ambito della singola unità produttiva o del settore interessato alla ristrutturazione qualora la predeterminazione del campo di selezione non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro ma sia giustificata dalle esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale. (1)
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Corte di Cassazione, N.13381-23 Mag 2008

(Corte di Cassazione
N:13381 - 23 Mag 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Rel. Consigliere Picone, P.M. Riello – R. G. (avv.ti D’Angelo e Poto) c. Ideal Standard – Divisione American Standard Italia Srl (avv. Scocozza). Conf. App. Salerno 19 maggio 2004.

Note: Sulla comunicazione dei criteri di scelta alle rsa

Licenziamento collettivo – Informazione e consultazione dei sindacati – Irrituale – Inefficacia dei licenziamenti – Esclusione

In tema di licenziamento collettivo, nel caso in cui venga disposta la chiusura di un settore o ramo d’azienda, la mancata indicazione da parte del datore di lavoro, nella comunicazione resa alle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 4, legge n. 223 del 1991, delle ragioni che non hanno consentito l’adozione di misure alternative al recesso, non comporta l’inefficacia dei licenziamenti. (Massima non ufficiale)
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Corte di Cassazione, N.25353-2 Dicembre 2009

(Corte di Cassazione
N:25353 - 2 Dicembre 2009)

Sez. lav. – Pres. Vidiri, Est. Picone, P.M. Matera (conf.) – Comp. Internaz. Carrozze Letti Turismo Sa (avv. Vesci) c. Z. C. (avv. Lacagnina). Conf. Corte d’Appello Roma, 26 luglio 2005.

Note: Licenziamento collettivo e ambito aziendale interessato
Parole chiave: licenziamento collettivo ::

Licenziamento collettivo – Criteri di scelta – Applicazione con riferimento all’unità produttiva o a uno specifico settore dell’azienda – Ammissibilità – Condizioni – Onere probatorio

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti a un determinato reparto o settore ove ricorrano, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale, oggettive esigenze tecnico-produttive, restando onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata. Ne consegue che non può essere ritenuta legittima la scelta dei lavoratori solo perché impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative
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Tribunale Modena, N.737-26 Febbraio 2010

(Tribunale Modena
N:737 - 26 Febbraio 2010)

Est. Ponterio – F. D., G. M., M. E., R. A. (avv. Bertoni) c. Biztiles Italia Spa e c. Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa (avv.ti Borsari e D’Incerti).

Note: Ambito di applicazione dei criteri di scelta e infungibilità della posizione del lavoratore nelle procedure di mobilità

Licenziamenti collettivi – Licenziamenti collettivi conseguenti a cessazione di attività – Riduzione e criteri di scelta del personale – Limitazione della scelta alla sola unità produttiva interessata dalla riduzione o cessazione dell’attività – Comparazione dei lavoratori aventi professionalità fungibili – Necessità.

Nell’ambito delle procedure di mobilità, ove la ristrutturazione o la soppressione sia limitata a un settore dell’azienda ma non esaurisca in esso i suoi effetti, per la mancanza di autonomia di tale settore e per la presenza in esso di professionalità fungibili e suscettibili di passaggio al settore mantenuto in attività, non solo l’ambito della scelta dei lavoratori da licenziare deve investire l’intero complesso aziendale, ma, ancor prima, la comunicazione ex art. 4, comma 3, legge n. 223/91, deve contenere l’indicazione delle ragioni che rendono impraticabili misure diverse dai programmati licenziamenti misure diverse dai programmati licenziamenti.
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Corte di Cassazione, N.528-11 Gennaio 2008

(Corte di Cassazione
N:528 - 11 Gennaio 2008)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Vidiri, P.M. Salvi – Soc. Varta Batterie (avv.ti Magrini, Damoli e Pisa) c. S. M. G. (avv. Panici). Diff. Corte d’Appello Venezia 12 febbraio 2004.

Note: Sull’efficacia sanante delle irregolarità della procedura in caso di accordo delle organizzazioni sindacali

Licenziamento collettivo – Procedimento – Incompletezza delle comunicazioni prescritte per l’avvio della procedura di mobilità – Stipula di accordi sindacali – Effetti.

In ragione del fine delle informative sulla procedura di mobilità, che è quello di favorire la gestione contrattata della crisi, la circostanza che sia stato in concreto raggiunto tale fine, per essere stato stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, assume rilevanza nel giudizio di completezza della comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 223 del 1991. Eventuali insufficienze o inadempienze informative possono, in ogni caso, essere fatte valere dalle organizzazioni sindacali e non dai singoli lavoratori, salvo che questi ultimi dimostrino la idoneità in concreto di siffatte informative a fuorviare o ledere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali, con ricadute a essi lavoratori pregiudizievoli. (1)
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Corte di Cassazione, N.2782-6 Febbraio 2008

(Corte di Cassazione
N:2782 - 6 Febbraio 2008)

Sez. Lav. - Pres. Senese, Est. Celentano, P.M. Patrone – Soc. Costr. G. (avv. Pepe) c. B. (avv. Bernetti). Conf. Corte d’Appello Roma, 30 settembre 2005.

Note: Fine lavoro nelle costruzioni edili e licenziamenti collettivi
Parole chiave: licenziamento collettivo ::

Licenziamento collettivo – Licenziamento per fine lavoro nelle costruzioni edili – Attività esentate dalle procedure sindacali previste dall’art. 24, legge n. 223/1991 – Fase lavorativa – Nozione – Graduale esaurimento della fase lavorativa – Rilevanza – Applicazione della procedura sindacale prevista per i licenziamenti collettivi.

La esclusione dell’obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi prevista dall’art. 24, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fra l’altro, per la fine lavoro nelle costruzioni edili, motivata dalla impossibilità assoluta di una ulteriore utilizzazione dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di recesso, opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente; non opera, invece, quando la fase lavorativa non sia ultimata, ma sia in corso di graduale esaurimento, atteso che in tal caso si rende necessaria una scelta fra lavoratori da licenziare e lavoratori da adibire alla ultimazione dei lavori.
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Tribunale Torre Annunziata, N.183-20 Marzo 2008

(Tribunale Torre Annunziata
N:183 - 20 Marzo 2008)

Est. Rocco – F. C. e al. (avv. Riccio) c. L. P. Srl (avv.ti Pignataro, Di Blasio e Fortunato).

Note: Ancora in tema di procedura sui licenziamenti collettivi

Licenziamento collettivo – Procedura – Mancata richiesta esame congiunto – Omessa comunicazione all’autorità amministrativa dell’esito della cd. fase sindacale – Art. 4, comma 6, legge n. 223/1991 – Inosservanza – Licenziamento – Inefficacia.

È nullo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, legge n. 223/1991, il licenziamento disposto in esito alla procedura di mobilità nel caso in cui il datore di lavoro ometta di dare comunicazione all’autorità amministrativa, ex art. 4, comma 6, della stessa legge, dell’esito della fase sindacale, anche nel caso in cui la consultazione non abbia avuto corso a causa della mancata richiesta da parte delle rappresentanze e associazioni sindacali dell’esame congiunto.
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Cassazione, N.16000-14 Luglio 2006

(Cassazione
N:16000 - 14 Luglio 2006)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Cuoco, P.M. Abbritti (concl. conf.) – G. R. (avv. Ferri) c. Rome American Hospital Spa (avv.ti Cerroni e Bertucci). Conf. Trib. Roma del 10 gennaio 2003.

Note:
Parole chiave: licenziamento collettivo ::

Licenziamento collettivo – Ambito di riferimento – Reparto – Ammissibilità.

In caso di licenziamento collettivo, l’applicazione dei criteri di scelta, dettati dall’art. 5 della legge n. 223 del 1991, non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire nell’ambito della singola unità produttiva o del settore interessato alla ristrutturazione qualora la predeterminazione del campo di selezione non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro ma sia giustificata dalle esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale. (1)
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Corte di cassazione, N.6030-15 Marzo 2011

(Corte di cassazione
N:6030 - 15 Marzo 2011)

Sez. lav. – Pres. Miani Canevari, Est. De Renzis, P.M. Matera (conf.) – F.D. (avv.ti Nigro, Berti, Raffone) c. Intesa Sanpaolo Spa (già Banca Intesa Spa) (avv.ti Ferzi, Chiello). Conf. Corte d’Appello Torino 16 gennaio 2007

Note: Licenziamenti collettivi e buona fede
Parole chiave: licenziamento collettivo ::

Licenziamento collettivo – Artt. 17 e 18 Ccnl 11 luglio 1999 per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali dipendenti delle aziende di credito – Confronto preliminare tra delegazione sindacale ad hoc e società capogruppo – Doverosità – Rilevanza – Successiva trattativa con la Rsa e suo carattere fittizio – Esclusione – Fondamento.

In materia di collocamento in mobilità e licenziamenti collettivi, il confronto a livello di gruppo tra una delegazione sindacale ad hoc e la società capogruppo, previsto dagli artt. 17 e 18 del Ccnl 11 luglio 1999 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle aziende di credito, integra la prima fase della procedura di riduzione del personale, senza che ne derivi, ove siano stati osservati i passaggi procedurali previsti dalla legge n. 223/1991, il carattere fittizio della successiva trattativa intercorsa dopo breve tempo con la rappresentanza sindacale aziendale nell’ambito della consultazione regolata dall’art. 4, comma 2,ancorché in tale sede le parti abbiano solo recepito l'accordo precedente.
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