Licenziamento collettivo – Licenziamento per fine lavoro nelle costruzioni edili – Attività esentate dalle procedure sindacali previste dall’art. 24, legge n. 223/1991 – Fase lavorativa – Nozione –
Graduale esaurimento della fase lavorativa – Rilevanza –
Applicazione della procedura sindacale prevista per i licenziamenti collettivi.
La esclusione dell’obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi prevista dall’art. 24, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n.
223, fra l’altro, per la fine lavoro nelle costruzioni edili, motivata dalla impossibilità assoluta di una ulteriore utilizzazione dei lavoratori destinatari
dei provvedimenti di recesso, opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente; non opera, invece, quando la fase lavorativa non sia
ultimata, ma sia in corso di graduale esaurimento, atteso che in tal caso si
rende necessaria una scelta fra lavoratori da licenziare e lavoratori da adibire alla ultimazione dei lavori.