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lavoro pubblico

Consiglio di Stato, Sezione I, parere, N.1081-22 Marzo 2010

(Consiglio di Stato, Sezione I, parere
N:1081 - 22 Marzo 2010)

Pres. de Lise, Est. Torsello – Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche

Note: Civit e Consigliere di parità: quale indipendenza dall'autorità politica?

Lavoro pubblico – Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) – Natura di «autorità amministrativa indipendente» – Effetti – Esclusione dall’ambito delle «amministrazioni pubbliche» cui si applicano le norme in materia di lavoro pubblico e le altre che a esse fanno riferimento per definire il proprio ambito di applicazione.

La Civit ha natura di autorità amministrativa indipendente e non rientra nell’ambito delle «amministrazioni pubbliche» cui si riferiscono a) l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01, per individuare le amministrazioni e gli enti pubblici cui si applica la disciplina del lavoro pubblico e b) le norme che fanno riferimento all’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165 – come quelle in materia di locazione degli immobili da adibire a pubblici uffici – per definire il proprio ambito di applicazione
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Tribunale Trento ord., N.323-16 Giugno 2011

(Tribunale Trento ord.
N:323 - 16 Giugno 2011)

Est. Ancona - M.T. c. Ministero della Giustizia

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Contrasto con la Direttiva n. 97/81/Ce e con l'art. 15 della Carta di Nizza - Disapplicazione - Provvedimento di urgenza - Susistenza

L’art. 16, legge 4 novembre 2010, n. 183, nel prevedere in capo alla p.a. la facoltà di revocare unilateralmente – entro il 23 maggio 2011 – i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo i principi di correttezza e buona fede, non si pone in contrasto con la Direttiva n. 97/81/Ce ed è inconferente rispetto all’art. 15 della Carta di Nizza. Ne consegue che la norma non deve essere disapplicata, in quanto non è previsto il necessario consenso del lavoratore coinvolto nella ri-trasformazione del rapporto di lavoro.
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Tribunale Torino decr., N.2639-2 Aprile 2010

(Tribunale Torino decr.
N:2639 - 2 Aprile 2010)

Est. Lanza – Funzione pubblica Cgil-Regione Piemonte e altri (avv. Durazzo) c. Inps- Direzione generale del Piemonte (avv. Cuomo)

Note: Contratti collettivi e «istituti della partecipazione» nel settore pubblico dopo la «riforma Brunetta»

Condotta antisindacale – Lavoro pubblico – Modifica del sistema di relazioni sindacali a opera del d.lgs. n. 150/2009 – Comune – Obblighi di concertazione previsti dal Ccnl vigente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 – Violazione – Antisindacalità.

È antisindacale il comportamento dell’ente pubblico non economico che, assumendo l’inapplicabilità, in esito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009, del sistema di informazione e concertazione a livello aziendale, previsto dal Ccnl di settore vigente all’entrata in vigore dello stesso decreto, abbia negato alle organizzazioni sindacali il diritto all’informazione e alla concertazione su provvedimenti relativi all’organizzazione degli uffici e del lavoro, adottando altresì iniziative unilaterali su tali materie (nella specie, il giudice ha ordinato, oltre alla cessazione del comportamento antisindacale, l’avvio del confronto richiesto dalle organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di informazione e di concertazione
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Tribunale Firenze ord., N.20001-31 Gennaio 2011

(Tribunale Firenze ord.
N:20001 - 31 Gennaio 2011)

Est. Taiti - S.M. (avv. Macciotta) c. Ministero della Giustizia (avv.ti dello Stato Cortigiani e Goggioli)

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Sospensione - Provvedimento di urgenza - Sussistenza

L’art. 16, l. n. 183/2010, nel prevedere in capo alla p.a. la facoltà di revocare unilateralmente – entro il 23 maggio 2011 – i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, impone il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che si sostanziano nella esausti-va motivazione delle ragioni alla base del procedimento di riconversione
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Corte Appello Catania, N.339-27 Aprile 2011

(Corte Appello Catania
N:339 - 27 Aprile 2011)

Pres. Nigro, Est. Cordio – Iti «Stanislavo Cannizzaro» (Avv. dello Stato) c. Cgil- Scuola Catania (avv. Spataro). Conf. Trib. Catania 27 maggio 2008.

Note: L’art. 28 Stat. alla prova del tempo: da norma a garanzia dell’effettività dei diritti sindacali a strumento di lotta nella p.a.

Condotta antisindacale – Assemblea «di strada» – Omissione degli adempimenti collaborativi del dirigente scolastico – Art. 8 Ccnl Scuola 2003 – Sussiste.

In materia di assemblea sindacale durante l’orario di lavoro sono del tutto irrilevanti le modalità di svolgimento dell’assemblea, rimesse all’autonoma determinazione del Sindacato proponente, mentre è inibito all’amministrazione di esercitare ogni forma di controllo su tali modalità. È antisindacale, pertanto, il comportamento del dirigente scolastico che, in violazione dell’art. 8, comma 8, Ccnl Scuola 2003, abbia omesso di preavvertire, mediante circolare interna, il personale della scuola circa la indizione di un’assemblea sindacale a carattere territoriale in forma di manifestazione pubblica da svolgersi sulla pubblica via
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Cassazione, N.24170-13 Novembre 2006

(Cassazione
N:24170 - 13 Novembre 2006)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Rel. Picone; P.M. Matera (concl. Conf.) – G. Z. (avv. Tamburini) c. Amministrazione provinciale di Siena (avv. Dinoi).

Note: Gli ostacoli all’accesso degli stranieri al lavoro pubblico
Parole chiave: lavoro pubblico :: cittadini stranieri ::

Impiego pubblico – Stranieri extracomunitari – Esclusione dall’accesso al lavoro pubblico al di fuori delle eccezioni previste dalla legge – Fondamento.

Il requisito del possesso della cittadinanza italiana, richiesto per accedere al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dall’art. 2, d.P.R. n. 487/1994 – norma «legificata» dall’art. 70, comma 13, d.lgs. n. 165/2001 –, e dal quale si prescinde, in parte, solo per gli stranieri comunitari, nonché per casi particolari (art. 38, d.lgs. n. 165/2001; art. 22, d.lgs. n. 286/1998), si inserisce nel complesso delle disposizioni che regolano la materia particolare dell’impiego pubblico; materia fatta salva dal d.lgs. n. 286/1998, che, in attuazione della Convenzione Oil n. 175/1975, resa esecutiva con legge n. 158/1981, sancisce, in generale, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani;...
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Tribunale Firenze ord., N.653-7 Marzo 2011

(Tribunale Firenze ord.
N:653 - 7 Marzo 2011)

Est. Taiti - S.M. (avv. Macciotta) c. Ministero della Giustizia (avv.ti dello Stato Cortigiani e Goggioli)

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Reclamo - Revoca ordinanza - Provvedimento di urgenza – Insussistenza

L’art. 16, legge n. 183/2010, nel prevedere in capo alla p.a. la facoltà di revocare unilateralmente – entro il 23 maggio 2011 – i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, impone il rispetto solo sostanziale dei principi di correttezza e buona fede, non richiedendo un particolare obbligo di motivazione formale delle ragioni alla base del procedimento di riconversione
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Corte Edu, N.43549-7 Giugno 2011

(Corte Edu
N:43549 - 7 Giugno 2011)

ricorsi nn. 43549/2008, 6107/2009, 5087/2009, Sez. II – Pres. Tulkens – Agrati e altri (avv. Sullam) c. Italia (agenti Spatafora e Lettieri).

Note: I contrasti tra Corte EDU E Corte Costituzionale sulle leggi retroattive che eliminano diritti di lavoratori e pensionati

Controversie di lavoro e previdenza – Lavoro pubblico – Trasferimento del personale Ata dagli enti locali allo Stato – Trattamento economico – Legge di interpretazione autentica – Peggioramento – Art. 6 Cedu – Violazione – Sussiste – Art. 1, Protocollo 1 – Violazione – Sussiste.

L’art. 1 l. 266/2005, laddove interpreta autenticamente l’art. 8 l. 124/1999 limitando i diritti del personale Ata, trasferito dagli enti locali allo Stato, al solo «maturato economico», da una parte, non è giustificato dalla sussistenza delle ragioni imperative di interesse generale che consentono agli Stati di disciplinare, in materia civile e mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già esistenti, violando, di conseguenza, le disposizioni di cui all’art. 6 della Cedu; dall’altro, dà vita a un’ingerenza dello Stato nell’esercizio del diritto di proprietà che i lavoratori interessati potevano far valere in base alla legislazione precedente che contrasta con l’art. 1 del Protocollo.
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Tribunale di Roma, N.16778-28 Ottobre 2010

(Tribunale di Roma
N:16778 - 28 Ottobre 2010)

Giud.: M.L. Buconi - S.C. )Avv. Serreti) c.ISPA (Avv.ti Ricciardi Tenore e Biagianti)

Note:

Lavoro pubblico - Concorso pubblico - L. n. 296/2006 e L. n.244/2007 -Riconoscimento lavoro a tempo indeterminato

Il Tribunale riconosce alla lavoratrice ricorrente, vincitrice di concorso pubblico con contratto a tempo determinato, il diritto di accesso alla procedura di stabilizzazione prevista dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 520, e di assunzione con contratto di lavoro a subordinato a tempo indeterminato, con condanna al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non percepite dalla data di insorgenza del diritto all'assunzione sino a quella di effettiva costituzione del rapporto.
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Tribunale Trento ord., N.216-4 Mag 2011

(Tribunale Trento ord.
N:216 - 4 Mag 2011)

Est. Beghini - M.T. c. Mnistero della Giustizia

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Contrasto con la Direttiva n. 97/81/Ce e con l'art. 15 della Carta di Nizza - Disapplicazione - Provvedimento di urgenza - Susistenza

L’art. 16, legge 4 novembre 2010, n. 183, nel prevedere in capo alla p.a. la facoltà di revocare unilateralmente – entro il 23 maggio 2011 – i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo i principi di correttezza e buona fede, si pone in contrasto con il principio consensualistico divisato nella Direttiva n. 97/81/Ce e nell’art. 15 della Carta di Nizza. Ne consegue la disapplicazione della norma laddove non è previsto il necessario consenso del lavoratore coinvolto nella ri-trasformazione del rapporto di lavoro.
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