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lavoro autonomo

Corte di Cassazione, N.24367-1 Ottobre 2008

(Corte di Cassazione
N:24367 - 1 Ottobre 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Balletti (conf.) – Cortellazzi Fintec Spa (avv.ti Fusillo e Borghesi) c. C. M. (avv.ti Magrini e Dell’Omarino). Corte d’Appello Brescia 19 marzo 2005.

Note: il recesso dal contratto d'opera intellettuale a termine
Parole chiave: lavoro autonomo ::

Lavoro autonomo – Contratto d’opera intellettuale – Apposizione del termine finale – Recesso per giusta causa – Inapplicabilità della disciplina del recesso di cui all’art. 2237 cod. civ. – Diritto del prestatore d’opera al pagamento dell’intero corrispettivo pattuito.

In tema di contratto d’opera, risponde a interessi meritevoli di tutela per entrambe le parti (ex art. 1322 cod. civ.) la pattuizione di predeterminazione della durata in deroga alla regolamentazione legale del recesso dal contratto, con la conseguenza che l’interruzione del rapporto contrattuale, per l’inadempimento di una delle due parti alla detta pattuizione, comporta per l’altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione del rapporto nel periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine medesimo.
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Corte di Cassazione, N.21031-1 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21031 - 1 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Bandini, P.M. Sepe (conf.) – E. 2000 Srl (avv. Bosio) c. Inps (avv.ti Coretti, Cossu, Correra). Corte d’Appello Genova 6 dicembre 2004.

Note: Il lavoro umano nell’impresa: la subordinazione di tipo economico-funzionale
Parole chiave: lavoro subordinato :: lavoro autonomo ::

Lavoro subordinato – Lavoro autonomo – Criteri distintivi – Prestazioni saltuarie – Identificazione dell’autonomia del rapporto – Esclusione – Ricorrenza del vincolo della subordinazione – Configurabilità.

La sussistenza del vincolo della subordinazione e quindi la non configurabilità come lavoro autonomo avviene anche per prestazioni saltuarie se le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa sono contraddistinte dalla messa a disposizione da parte dei lavoratori delle proprie energie lavorative, dall’obbligo di sottostare alle disposizioni impartite loro dal superiore gerarchico e, quindi, dal loro inserimento nell’organizzazione aziendale.
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Corte di Cassazione, N.21380-7 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21380 - 7 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. Roselli, P.M. Salvi (diff.) – M. C. (avv. Marchese) c. C. Srl (avv. Agosta). Corte d’Appello Roma 25 settembre 2004.

Note: Il lavoro umano nell’impresa: la subordinazione di tipo economico-funzionale
Parole chiave: lavoro subordinato :: lavoro autonomo ::

Lavoro subordinato – Lavoro autonomo – Differenza tra elementi costitutivi del rapporto – Mancanza di organizzazione imprenditoriale e rischio economico del lavoratore.

Per escludere la subordinazione nel rapporto di lavoro prestato con continuità e coordinamento con altro soggetto è necessario che il giudice di merito accerti il rischio economico a carico del lavoratore e così, ad esempio, che resti a suo carico l’acquisto o l’uso dei materiali necessari a lavorare o che il rapporto con i terzi utenti venga da lui instaurato e gestito. Quanto all’assenza dell’obbligo di giustificare le assenze, quale indice della mancanza di subordinazione, è necessario l’accertamento negativo in concreto delle conseguenze disciplinari.
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