Discriminazioni – Licenziamento discriminatorio – Condizione di
lavoratrice madre – Onere della prova – Nullità del licenziamento
– Reintegrazione nel posto di lavoro.
Nel concetto di discriminazione basata sul sesso va annoverata anche la
discriminazione collegata alla stato di gravidanza/maternità, come risulta
dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ce, le cui indicazioni sono state
trasfuse nell’art. 2, comma 7, Direttiva n. 2002/73/Ce. Ai sensi dell’art. 3
della legge n. 108/1990, ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori si estendono
le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 18 della legge n.
300/1970, a prescindere dal numero dei dipendenti e anche a favore dei dirigenti.