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lavoratrice madre

Tribunale di Milano, N.2694-9 Agosto 2007

(Tribunale di Milano
N:2694 - 9 Agosto 2007)

Est. Ravazzoni – P. (avv.ti Chessa e Coccia) e Consigliere di parità della Provincia di Milano (avv. Mottalini) c. CM Sistemi Spa (avv.ti Prosperetti, Dal Bo e Del Pennino).

Note: Sul licenziamento «discriminatorio» della lavoratrice madre

Discriminazioni – Licenziamento discriminatorio – Condizione di lavoratrice madre – Onere della prova – Nullità del licenziamento – Reintegrazione nel posto di lavoro.

Nel concetto di discriminazione basata sul sesso va annoverata anche la discriminazione collegata alla stato di gravidanza/maternità, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ce, le cui indicazioni sono state trasfuse nell’art. 2, comma 7, Direttiva n. 2002/73/Ce. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 108/1990, ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori si estendono le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 18 della legge n. 300/1970, a prescindere dal numero dei dipendenti e anche a favore dei dirigenti.
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Tribunale Civitavecchia ord., N.-14 Luglio 2009

(Tribunale Civitavecchia ord.
N: - 14 Luglio 2009)

Pres. Dell’Utri; Est. Rossi – N. R. G. (avv. Messina Veneruso) c. Alitalia/Compagnia Aerea Italiana (avv.ti Marazza, Pane).

Note: Il non obbligo al lavoro notturno e l’adempimento dei carichi di cura

Lavoro notturno – Personale di volo – Ipotesi concernente lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni – Disciplina ex d.lgs. n. 185/2005 di attuazione della Direttiva n. 2000/79 – Esclusione applicazione d.lgs. n. 66/2003 – Non obbligo a prestare lavoro notturno ex art. 53, comma 2, d.lgs. n. 151/2001 – Manifestazione della volontà di prestare lavoro notturno all’atto della firma del contratto individuale – Sufficienza – Dissenso alla prestazione notturna manifestato successivamente – Irrilevanza.

L’art. 53 del d.lgs. n. 151/2001 prevede la possibilità di esprimere il consenso a espletare o meno il lavoro notturno allorché ricorrano certe condizioni ritenute meritevoli di tutela dall’ordinamento. Il consenso può essere manifestato nel contratto di lavoro in via preventiva oppure prestato o negato in un momento successivo alla stipula del contratto, nel momento in cui il lavoratore o la lavoratrice si trovi nella condizione di potere scegliere. In tale contesto, il dissenso del lavoratore può rilevare ma, dal momento in cui questi ha espresso la sua volontà una volta per tutte nel documento contrattuale, fino a quando la materia non torni a essere nuovamente sottoposta a contrattazione tra le parti, non è consentita al lavoratore una revoca unilaterale del consenso.
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Corte Appello Torino, N.304-24 Aprile 2008

Licenziamento individuale, lavoratrice madre, divieto, deroghe, onere della prova

La deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre opera non solo in caso di cessazione dell’attività dell’impresa ma anche nel caso di cessazione dell’attività del reparto cui la lavoratrice è addetta, purché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. L’applicazione estensiva della deroga è subordinata alla condizione che il datore di lavoro assolva l’onere probatorio circa l’impossibilità di utilizzare la lavoratrice presso altre unità produttive dell’azienda
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Tribunale Bologna ord., N.-2 Aprile 2010

(Tribunale Bologna ord.
N: - 2 Aprile 2010)

Giud. Coco – I. M. e Consigliera provinciale di parità Provincia Bologna c. Centrale Adriatica Società Cooperativa.

Note: Nota a Tribunale Bologna 2 aprile 2010

Mansioni e qualifiche – Lavoratrice madre – Rientro dal congedo di maternità – Modificazione delle mansioni – Passaggio da addetta al controllo di qualità ad addetta al data entry fornitori – Trattamento discriminatorio – Nullità.

La modificazione delle mansioni della lavoratrice al rientro dal periodo di congedo di maternità e parentale della durata complessiva di sei mesi, con il passaggio da responsabile del controllo qualità a quello di addetta al data entry fornitori è da considerarsi discriminatoria previa verifica della riduzione dei contenuti professionali delle mansioni assegnate, che non sono di concetto secondo la declaratoria del Ccnl applicato, senza che la qualifica di coordinatrice del servizio attribuita valga a riequilibrare l’ascrivibilità delle attività assegnate a mansioni esecutive. Tale trattamento vìola la ratio di tutela che ispira il legislatore costituzionale e speciale, in coerenza con l’idem sentire della collettività che ripudia la disincentivazione dell’essenziale ruolo materno
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Tribunale Forlì, N.75-22 Marzo 2007

(Tribunale Forlì
N:75 - 22 Marzo 2007)

Est. Allegra – F. (avv. Graziani) e Consigliera di parità della Provincia di Forlì Cesena (avv. Graziani) c. Biemme Elettrocambi Srl (avv.ti Dolcini e Beleffi).

Note: Sul licenziamento «discriminatorio» della lavoratrice madre

Discriminazioni – Licenziamento discriminatorio – Condizione di lavoratrice madre – Nullità del licenziamento – Riassunzione – Deroga al divieto di licenziamento per cessazione dell’attività aziendale – Non sussiste.

Sussistendo elementi per considerare in via deliberativa nullo il licenziamento irrogato durante il periodo di gravidanza, la lavoratrice ha diritto alla riammissione al lavoro. Trattandosi di impresa con meno di quindici dipendenti, non può essere pronunciato formale provvedimento di reintegrazione, d’altra parte neppure richiesto dalla ricorrente, che ha appunto domandato la riassunzione nel posto di lavoro.
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