Invalidi civili – Prestazioni – Accertamento sanitario – Natura non provvedimentale – Effetti (art. 147 disp. att. cod. proc. civ.).
A norma dell’art. 147, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, di natura sostanziale e processuale, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica. Tale regola non è derogata dalle disposizioni speciali dettate dall’art. 1 della legge n. 295 del 1990, applicabile, nella specie, ratione temporis. In particolare, l’esame di tale disciplina, nella parte in cui prescrive le modalità di accertamento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione di prestazioni di assistenza e prevede che i verbali di visita medica conseguenti agli accertamenti compiuti dalle commissioni costituite presso le U.S.L. vengano trasmessi alle commissioni mediche...