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Tribunale Firenze, Sez. I pen., N.2926-10 Dicembre 2007

(Tribunale Firenze, Sez. I pen.
N:2926 - 10 Dicembre 2007)

Giud. Boscherini – imputati C. F. (avv. Del Core), C. A. e R. A. (avv. Bestini), P. A. (avv. De Luca); parti civili S. F. e, in qualità di Consigliera di parità della Regione Toscana, C. M. (avv. Guidotti).

Note: Donne, accesso al lavoro e progressioni di carriera

Discriminazioni – Discriminazioni di genere – Attività di selezione del personale – Esercizio abusivo di intermediazione – Sanzioni penali – Risarcibilità del danno.

Il precetto dell’art. 10, d.lgs. n. 276/2003, non è rivolto a «chiunque», ma a chi gestisce agenzie per il lavoro e quindi dà luogo a una figura di reato proprio, che si aggiunge alla generale previsione degli artt. 1 e 16, legge n. 903/1977. Il reato in parola genera un danno morale al soggetto discriminato, consistente nella sofferenza psichica conseguente al rifiuto dell’esame della candidatura (per un lavoro che astrattamente poteva corrispondere alla sua preparazione professionale) fondato sul mero fatto di appartenere al genere femminile.
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Corte Appello Torino, N.564-14 Mag 2008

(Corte Appello Torino
N:564 - 14 Mag 2008)

Pres. Peyron, Est. Trafighet – Comune di Orbassano (avv. Bosco) c. R. D. (avv. Caffaratti) e c. L. C., Consigliera di parità della Provincia di Torino (avv. Caffaratti).

Note: Donne, accesso al lavoro e progressioni di carriera

Discriminazioni – Discriminazioni di genere – Inquadramento – Computo del periodo di astensione obbligatoria per maternità ai fini della progressione di carriera – Diritto alla valutazione per il periodo lavorato – Mancata valutazione funzionale alla progressione – Violazione contrattuale – Comportamento discriminatorio

La mancata valutazione dell’attività della lavoratrice (perché in maternità per un periodo superiore al limite fissato arbitrariamente dall’amministrazione pubblica), valutazione nella specie funzionale al passaggio di carriera, ha determinato la violazione non solo della normativa contrattuale che prevede che i periodi di aspettativa per gravidanza e maternità obbligatoria siano considerati a tutti gli effetti quale servizio effettivamente prestato, ma anche della norma di cui all’art. 42, d.lgs. n. 198/2006, che al comma 2, punto a), prevede la possibilità di azioni positive per le pari opportunità e l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro per eliminare le disparità […] nella progressione di carriera.
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Tribunale Prato, N.263-21 Novembre 2007

(Tribunale Prato
N:263 - 21 Novembre 2007)

Giud. Rizzo – B. M., B. M., N. S. e, nella qualità di Consigliera di parità della Regione Toscana, C. M. (avv.ti Rusconi e Valenti), C. R., G. S., G. E., L. A., L. L. F., M. E., P. C., S. D., M. C. e, in qualità di Consigliera di parità della Regione Toscana, C. M. (avv. Bologni) c. Cariprato Spa (avv.ti Papaleoni e Cappellini).

Note: Donne, accesso al lavoro e progressioni di carriera

Discriminazioni – Discriminazioni di genere – Accertamento progressione automatica di carriera – Accertamento riconoscimento periodi di astensione facoltativa ai fini dell’anzianità – Retribuzione – Azione collettiva di discriminazione ex art. 4, legge n. 125/1991.

La condotta assunta dalla società convenuta (mancato riconoscimento dei periodi di astensione facoltativa quali periodi utili al computo dell’anzianità richiesta ai fini della progressione automatica di carriera e dei relativi benefìci economici) si risolve in una discriminazione indiretta ai sensi del comma 2 dell’art. 4, legge n. 125/1991. Le ricorrenti, quali fruitrici della tutela loro apprestata dall’art. 7, legge n. 1204/1971, sono state oggetto di una discriminazione in ragione del sesso, con la conseguenza che le loro carriere dovranno essere ricostruite computando nell’anzianità di servizio utile ai fini della progressione automatica (di cui all’art. 10 Ccnl Acri del 19 dicembre 1994) anche i periodi di astensione facoltativa per maternità
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