Rinunzie e transazioni – Art. 2113 cod. civ. – Quietanza a saldo – Configurabilità – Estremi.
La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, a una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o transazione, che il lavoratore ha l’onere di impugnare nel termine di cui all’art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o transigere sui medesimi; ...