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Tribunale Ivrea, N.595-1 Giugno 2011

(Tribunale Ivrea
N:595 - 1 Giugno 2011)

Est. Mancini – Fiom-Cgil (avv.ti Di Stasi, Focareta, Novo, Piccinini, Poli, Recchi) c. Eaton Srl (avv.ti De Luca Tamajo, Favalli, Maresca, Musy)

Note: I giudici e il conflitto intersindacale tra libertà sindacale e diritto comune

Condotta antisindacale – Applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 15 ottobre 2009, con il dissenso di Fiom- Cgil, in vigenza del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 20 gennaio 2008 anche da Fiom-Cgil – Permanente applicazione del contratto collettivo del 2008 agli iscritti della Fiom-Cgil – Non sussiste

Non emerge comportamento antisindacale, in caso di adesione della società convenuta al nuovo testo contrattuale sottoscritto nel 2009 da Federmeccanica, Fim e Uilm, in vigenza del precedente del 2008, stipulato pure dalla Fiom. Infatti non si applica a un contratto plurilaterale, quale è il contratto collettivo, il principio secondo cui le parti di un contratto possano legittimamente rinegoziare il proprio originario accordo o mutarlo, purché questo accada nel reciproco consenso. L’applicazione dei livelli retributivi stabiliti dal contratto del 2009, migliorativi di quelli garantiti dal contratto del 2008, anche ai lavoratori Fiom, è stata posta in essere dall’azienda in attuazione delle norme inderogabili previste dagli artt. 16, legge n. 300 del 1970, nonché 3 e 36 Cost.
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Corte di Appello Brescia, N.-7 Marzo 2009

(Corte di Appello Brescia
N: - 7 Marzo 2009)

Pres. Dessì, Est. Nuovo – A. S. M. Scarl (avv.ti Carinci, Cavalloni, Casale) c. A. e altri (avv.ti Piccinini, Mangione, Berr uti).

Note: Accordi separati: casi di prevalenza della precedente disciplina unitaria

Contratto collettivo – Accordo aziendale – Efficacia erga omnes – Limiti – Dissenso esplicito di organizzazione sindacale non firmataria e suoi iscritti – Non estensione

L’efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali trova il suo limite invalicabile nel principio fondamentale di libertà di organizzazione e attività sindacale. Pertanto tale efficacia non può essere estesa a quei lavoratori aderenti a un’organizzazione sindacale non firmataria se ne condividano l’esplicito dissenso, finanche in presenza di un’espressione favorevole, a maggioranza, dell’assemblea dei lavoratori.
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Tribunale Torino decr., N.XXX-20 Mag 2011

(Tribunale Torino decr.
N:XXX - 20 Mag 2011)

Est. Rocchetti – Fiom-Cgil (avv.ti Di Stasi, Focareta, Lesca, Piccinini, Poli, Recchi) c. 2A Spa (avv.ti De Luca Tamajo, Favalli, Maresca, A. e G. Pacchiana)

Note: I giudici e il conflitto intersindacale tra libertà sindacale e diritto comune

Condotta antisindacale – Applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 15 ottobre 2009, con il dissenso di Fiom-Cgil, in vigenza del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 20 gennaio 2008 anche da Fiom-Cgil – Danno di immagine nei confronti del ricorrente – Sussiste – Conseguenze – Applicazione del contratto collettivo del 2008 agli iscritti Fiom-Cgil, nonché ai non iscritti che ne facciano richiesta

Costituiscono comportamenti antisindacali, minando la credibilità e danneggiando l’immagine del sindacato ricorrente, l’adesione della società al nuovo testo contrattuale sottoscritto nel 2009 da Federmeccanica, Fim e Uilm, in vigenza del precedente del 2008, stipulato pure dalla Fiom, e la sua generalizzata applicazione ai propri dipendenti; la mancata attenzione alle sollecitazioni e richieste della Fiom sulla perdurante vigenza del contratto 2008, emergente all’interno di lettera di risposta dell’azienda; la richiesta, formulata ai lavoratori non iscritti, di versamento della contribuzione sindacale straordinaria a favore di Fim e Uilm, la quale ha indotto i lavoratori non iscritti e gli iscritti alla Fiom a ritenere che il contratto del 2009 avesse sostituito quello del 2008
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Tribunale Bologna decr., N.1566-3 Giugno 2011

(Tribunale Bologna decr.
N:1566 - 3 Giugno 2011)

Est. Palladino – Fiom-Cgil (avv.ti D’Oronzo, Di Stasi, Focareta, Maggi, Piccinini, Poli, Recchi) c. Magneti Marelli Spa (avv.ti Dondi, Nicoli, Rondo)

Note: I giudici e il conflitto intersindacale tra libertà sindacale e diritto comune

Condotta antisindacale – Applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 15 ottobre 2009, con il dissenso di Fiom- Cgil, in vigenza del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 20 gennaio 2008 anche da Fiom-Cgil – Richiesta nel petitum di applicazione del contratto collettivo del 2008 a tutti i dipendenti della convenuta, quale unico ed esclusivo contratto valido ed efficace – Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Le O.S. stipulanti il contratto di categoria 2008 non costituivano una parte unitaria, ma più parti stipulanti, ciascuna portatrice di propri interessi: appare pertanto evidente che ciascuna di esse, in base alle proprie valutazioni, poteva stipulare nuovi e diversi accordi, superando il precedente contratto per mutuo consenso. Ciò è conforme al principio di libertà sindacale previsto dall’art 39 Cost. Possono così coesistere più contratti collettivi e si pone allora il diverso problema di delimitare la sfera soggettiva di applicazione di ciascuno degli accordi compresenti. Ne consegue il rigetto del ricorso, nel cui petitum è contenuta l’intimazione alla società di applicare a tutti i dipendenti il contratto di categoria 2008
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Tribunale Tolmezzo decr., N.-17 Mag 2011

(Tribunale Tolmezzo decr.
N: - 17 Mag 2011)

Est. Luongo – Fiom-Cgil (avv.ti Di Stasi, Focareta, Piccinini, D. e G. Pividari, Poli, Recchi) c. D.M. Elektron Spa (avv.ti Compagnone, De Luca Tamajo, Favalli, Maresca, Mosetti, Zilli)

Note: I giudici e il conflitto intersindacale tra libertà sindacale e diritto comune

Condotta antisindacale – Applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 15 ottobre 2009, con il dissenso di Fiom-Cgil, in vigenza del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 20 gennaio 2008 anche da Fiom-Cgil – Permanente applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 20 gennaio 2008 agli iscritti della Fiom-Cgil – Non sussiste – Richiesta nel petitum di applicazione del contratto di categoria del 2008 a tutti i dipendenti della convenuta, quale unico ed esclusivo contratto valido ed efficace – Violazione dell’art. 112 c.p.c.

Non emerge condotta antisindacale, in caso di adesione della società al testo contrattuale siglato nel 2009 da Federmeccanica, Fim e Uilm, in vigenza del precedente del 2008, stipulato pure dalla Fiom. La facoltà rimessa a ciascuna delle parti stipulanti di provocare l’effetto estintivo di un contratto nazionale vigente, risolvendone consensualmente l’efficacia per mutuo dissenso anche quando quest’ultima sia sottoposta a un termine, rinviene il suo fondamento nell’art. 39 Cost. Ne consegue il rigetto del ricorso, nel cui petitum è contenuta l’intimazione alla società di applicare a tutti i dipen. il contratto nazionale 2008
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Tribunale Reggio Emilia decr., N.1623-3 Giugno 2011

(Tribunale Reggio Emilia decr.
N:1623 - 3 Giugno 2011)

Est. Gnani – Fiom-Cgil (avv.ti Di Stasi, Focareta, Pezzarossi, A. Piccinini, Poli, Recchi) c. Landi Renzo Spa (avv.ti Bassi, De Luca Tamajo, Favalli, Maresca, S. Piccinini)

Note: I giudici e il conflitto intersindacale tra libertà sindacale e diritto comune

Condotta antisindacale – Applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 15 ottobre 2009, con il dissenso di Fiom-Cgil, 314 P A RT E I I – G I U R I S P RU D E N Z A in vigenza del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 20 gennaio 2008 anche da Fiom-Cgil – Lesione delle prerogative dell’organizzazione sindacale ricorrente – Sussiste – Conseguenze – Applicazione del contratto collettivo del 2008 agli iscritti Fiom-Cgil

Il contratto collettivo 2008 è un contratto di scambio, che vincola Confindustria e i tre sindacati, i quali costituiscono non un unitario centro di interessi, bensì, in forza dell’art. 39 Cost., ciascuno un interesse distinto da quello dell’altro sindacato. Ne viene che la risoluzione parziale per mutuo consenso ex art. 1372 c. c. è ammessa: risoluzione soggettivamente parziale, limitata a Confindustria, Uil, Cisl. Realizza tuttavia comportamento antisindacale, misconoscendo il ruolo contrattuale del sindacato ricorrente, l’adesione della società al nuovo testo contrattuale siglato nel 2009 da Federmeccanica, Fim e Uilm, in vigenza del precedente del 2008, stipulato pure dalla Fiom, e la sua indifferenziata applicazione per tutti gli iscritti della Fiom
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