carrello
notiziario
rgl
home page

disparità di trattamento

Corte di Cassazione, N.23107-9 Settembre 2008

(Corte di Cassazione
N:23107 - 9 Settembre 2008)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Picone, P.M. Lo Voi (conf.) – T. I. Spa (avv.ti Maresca, De Luca Tamajo, Morrico, Romei, Boccia) c. T. C. (non costituito).

Note: Si può licenziare per l'uso "disinvolto" del cellulare aziendale?

Licenziamento individuale – Abuso del telefono cellulare aziendale – Mancato rispetto del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti – Illegittimità della sanzione espulsiva.

Malgrado non esista a carico del datore di lavoro un obbligo di parità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti, il giudice può ritenere un licenziamento illegittimo se, in assenza della prova del profilo soggettivo dell’illecito sanzionato, ravvisi un’incoerenza nell’essere stata precedentemente inflitta una sanzione conservativa ad altri dipendenti per il medesimo illecito disciplinare senza specifiche ragioni di diversificazione. Ciò, infatti, ne escluderebbe una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Corte Cost., N.8-20 Gennaio 2012

(Corte Cost.
N:8 - 20 Gennaio 2012)

Pres. Quaranta, Est. Mazzella. – A.A. c. Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Cnpr) (avv.ti Luciani e Fusillo).

Note: Totalizzazione dei periodi assicurativi e sistema di calcolo contributivo per le casse previdenziali privatizzate...

Contribuzione previdenziale – Pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali (Cnpr) – Ridefinizione della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi – Determinazione della misura del trattamento pensionistico dovuto con le regole del sistema di calcolo contributivo – Ritenuta irragionevole disparità di trattamento rispetto agli assicurati presso gli enti previdenziali privati ex d.lgs. n. 103 del 1996 – Esclusione – Conseguente infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, recante «Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi». Contribuzione previdenziale – Pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali (Cnpr) – Ridefinizione della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi – Determinazione della misura del trattamento pensionistico dovuto con le regole del sistema di calcolo contributivo – Ritenuto eccesso di delega in relazione ai criteri di calcolo della quota di pensione gravante sulle gestioni interessate dalla totalizzazione – Esclusione – Conseguente infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, recante «Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi».

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), secondo cui per gli enti previdenziali privatizzati (e tra questi la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali) la misura del trattamento pensionistico dovuto a seguito di totalizzazione dei periodi assicurativi è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei parametri dettati dallo stesso art. 4, comma 3, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Corte di Cassazione, N.144-8 Gennaio 2008

(Corte di Cassazione
N:144 - 8 Gennaio 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Roselli, P.M. Sepe (conf.) – T. I. Spa (avv.ti Maresca, Morrico, Romei, Boccia) c. L. C. (non costituito).

Note: Si può licenziare per l'uso "disinvolto" del cellulare aziendale?

Licenziamento individuale – Abuso del telefono cellulare aziendale – Mancato rispetto del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti – Illegittimità della sanzione espulsiva.

L’inesistenza di un obbligo dell’imprenditore di attribuire ai dipendenti, versanti nella medesima situazione di fatto, lo stesso trattamento economico e normativo non esclude che il licenziamento debba essere motivato in modo completo e coerente e che un’incoerenza possa essere ravvisata, con conseguente illegittimità del licenziamento, dal giudice di merito nell’essere stata inflitta sanzione conservativa ad altri dipendenti per il medesimo illecito disciplinare in mancanza di specifiche ragioni di diversificazione, ciò che ne esclude una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa