Contribuzione previdenziale – Pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali (Cnpr) – Ridefinizione della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi – Determinazione della misura del trattamento pensionistico dovuto con le regole del sistema di calcolo contributivo – Ritenuta irragionevole disparità di trattamento rispetto agli assicurati presso gli enti previdenziali privati ex d.lgs. n. 103 del 1996 – Esclusione – Conseguente infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, recante «Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi».
Contribuzione previdenziale – Pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali (Cnpr) – Ridefinizione della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi – Determinazione della misura del trattamento pensionistico dovuto con le regole del sistema di calcolo contributivo – Ritenuto eccesso di delega in relazione ai criteri di calcolo della quota di pensione gravante sulle gestioni interessate dalla totalizzazione – Esclusione – Conseguente infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, recante «Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi».
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del
d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi
assicurativi), secondo cui per gli enti previdenziali privatizzati (e tra questi la Cassa
nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali) la
misura del trattamento pensionistico dovuto a seguito di totalizzazione dei periodi assicurativi
è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei
parametri dettati dallo stesso art. 4, comma 3, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.