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disparità di trattamento

Corte di Cassazione, N.144-8 Gennaio 2008

(Corte di Cassazione
N:144 - 8 Gennaio 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Roselli, P.M. Sepe (conf.) – T. I. Spa (avv.ti Maresca, Morrico, Romei, Boccia) c. L. C. (non costituito).

Note: Si può licenziare per l'uso "disinvolto" del cellulare aziendale?

Licenziamento individuale – Abuso del telefono cellulare aziendale – Mancato rispetto del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti – Illegittimità della sanzione espulsiva.

L’inesistenza di un obbligo dell’imprenditore di attribuire ai dipendenti, versanti nella medesima situazione di fatto, lo stesso trattamento economico e normativo non esclude che il licenziamento debba essere motivato in modo completo e coerente e che un’incoerenza possa essere ravvisata, con conseguente illegittimità del licenziamento, dal giudice di merito nell’essere stata inflitta sanzione conservativa ad altri dipendenti per il medesimo illecito disciplinare in mancanza di specifiche ragioni di diversificazione, ciò che ne esclude una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.
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Corte di Cassazione, N.23107-9 Settembre 2008

(Corte di Cassazione
N:23107 - 9 Settembre 2008)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Picone, P.M. Lo Voi (conf.) – T. I. Spa (avv.ti Maresca, De Luca Tamajo, Morrico, Romei, Boccia) c. T. C. (non costituito).

Note: Si può licenziare per l'uso "disinvolto" del cellulare aziendale?

Licenziamento individuale – Abuso del telefono cellulare aziendale – Mancato rispetto del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti – Illegittimità della sanzione espulsiva.

Malgrado non esista a carico del datore di lavoro un obbligo di parità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti, il giudice può ritenere un licenziamento illegittimo se, in assenza della prova del profilo soggettivo dell’illecito sanzionato, ravvisi un’incoerenza nell’essere stata precedentemente inflitta una sanzione conservativa ad altri dipendenti per il medesimo illecito disciplinare senza specifiche ragioni di diversificazione. Ciò, infatti, ne escluderebbe una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.
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