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disabilità

Corte di Cassazione, N.7945-7 Marzo 2008

(Corte di Cassazione
N:7945 - 7 Marzo 2008)

Ss.Uu. civ. – Pres. Carbone, Est. Vidiri, P.M. Iannelli – Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate c. D. L., B. A., A. A.

Note: Disabilità e lavoro: il diritto di scelta della sede del lavoratore (non solo) pubblico

Lavoro pubblico – Diritto alla scelta e al mantenimento della sede di lavoro ex art. 33, comma 5, legge n. 104/92 – Requisiti espressamente previsti dalla legge – Continuità dell’assistenza prestata a congiunto disabile – Requisiti ulteriori – Interpretazione dell’inciso «ove possibile » – Verifica di compatibilità con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro – Rilevanza dell’interesse comune.

Alla stregua della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, il diritto del genitore o del familiare lavoratore che assiste con continuità un handicappato di scegliere la sede lavorativa più vicino al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non si configura come un diritto assoluto o illimitato perché detto diritto può essere fatto valere allorquando – alla stregua della regola di un equo bilanciamento tra i diritti, tutti con rilevanza costituzionale – il suo esercizio finisca per ledere in ...
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Cassazione, N.14624-22 Giugno 2007

(Cassazione
N:14624 - 22 Giugno 2007)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Curcuruto, P.M. Destro (conf.) – Ministero dell’economia e delle finanze (Avv.ra Generale dello Stato) c. C. R. (avv.ti Fiore e Vacirca).

Note: Dirigenza pubblica e disabilità sopravvenuta: un’ipotesi di mancata tutela
Parole chiave: disabilità ::

Impiego pubblico – Portatore di disabilità sopravvenuta dopo l’assunzione – Art. 21, legge n. 104 del 1992 – Diritto alla scelta prioritaria nell’assegnazione di sede – Insussistenza.

In tema di pubblico impiego, il diritto alla scelta prioritaria nell’assegnazione di sede, riconosciuto alle persone handicappate dall’art. 21 della legge n. 104 del 1992, spetta a chi sia già portatore di handicap al momento in cui venga assunto, senza che sia possibile estendere il diritto alla precedenza di sede al dipendente successivamente divenuto portatore di handicap, il quale può semmai far valere il diverso diritto di essere trasferito con precedenza a domanda. Ciò vale a maggior ragione con riferimento alle posizioni dirigenziali, per le quali il conferimento dell’incarico può essere collegato proprio alla situazione particolare della sede di destinazione, sicché il diritto alla scelta prioritaria, ...
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Corte di Cassazione, N.15049-26 Giugno 2009

(Corte di Cassazione
N:15049 - 26 Giugno 2009)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Lamorgese, P.M. Finocchi Ghersi (Conf.) – V. F. (avv. Campese) c. Casa di Cura (Omissis) Spa (avv. Turrà). Conf. Corte d’Appello Salerno 24 gennaio 2006, n. 147.

Note: Nota a Cass. 26 giugno 2009, n. 15049
Parole chiave: disabilità ::

Disabilità – Legge n. 482 del 1968 – Licenziamento individuale – Giustificato motivo oggettivo – Obbligo di repechage – Limitazione

Nell’ipotesi di licenziamento di invalido avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968 per giustificato motivo oggettivo, l’onere, che grava sul datore di lavoro, di provare l’impossibilità di collocare in altro modo il lavoratore nell’ambito aziendale deve essere soddisfatto, ove l’azienda si trovi in una situazione di mancata copertura delle aliquote di invalidi previste dalla legge suddetta, tenendo conto che l’invalido deve essere comunque mantenuto in servizio ancorché in posizione meno produttiva rispetto a quella (soppressa) alla quale era in precedenza addetto, a meno che non vi sia la prova della mancanza assoluta nell’ambito dell’intera azienda di mansioni compatibili con lo stato d’invalidità, ancorché corrispondenti a una qualifica inferiore.
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Corte di cassazione, N.17720-20 Agosto 2011

(Corte di cassazione
N:17720 - 20 Agosto 2011)

Sez. lav. – Pres. Rosselli, Rel. Tria, P.M. Cesqui (concl. conf.) – V.A. (avv. Fisco Oldrini) c. W. Snc (avv. Rinaldi Gallicani). Cassa con rinvio Corte d’Appello Brescia 8 agosto 2006.

Note: ANNO LXIII - 2012 - N1

Licenziamento individuale – Periodo di comporto – Legge n. 69/1999 – Disabile assunto in quota obbligatoria – Assenze dovute a mansioni incompatibili con le condizioni fisiche del lavoratore – non computabilità.

Sia le assenze derivanti da malattie aventi un collegamento causale diretto con le mansioni svolte dall’invalido, sia le assenze derivanti da malattie rispetto alle quali le mansioni svolte abbiano solo in ruolo di concausa devono essere escluse da quelle utili per la determinazione del periodo di comporto, tenuto conto sia del diritto del lavoratore – tanto più se invalido – di pretendere, sia, correlativamente, dell’obbligo del datore di lavoro di ricercare una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la salute del dipendente nel rispetto dell’organizzazione aziendale in concreto realizzata dall’imprenditore
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corte costituzionale, N.19-30 Gennaio 2009

(corte costituzionale
N:19 - 30 Gennaio 2009)

Pres. Flick, Red. Saulle – C. F. c. Istituto superiore «Zambeccari» (avv. Ruggiero).

Note: ANNO LX - 2009 - N2

Disabilità – Congedi parentali – Figlio convivente con il disabile – Congedo straordinario retribuito – Art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 – Spettanza

È incostituzionale, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, l’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da disabilità grave.
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Corte di Cassazione, N.24091-13 Novembre 2009

(Corte di Cassazione
N:24091 - 13 Novembre 2009)

Sez. lav. – Pres. Battimiello, Est. La Terza, P.M. Fuzio (parz. diff.) – O. F. (avv.to Fisco Oldrini) c. Stamperia & tintoria di somma Srl (intimata). Cassa Corte d’Appello Torino, 26 luglio 2005.

Note: ANNO LXI - 2010 - N2
Parole chiave: disabilità ::

Disabilità – Legge n. 482 del 1968 – Assunzioni obbligatorie – Mansioni compatibili con le condizioni sanitarie del lavoratore – Indisponibilità – Mancata prova – Illegittimità del licenziamento individuale.

Il datore di lavoro presso il quale è avviato un invalido per l’assunzione, ai sensi della legge n. 482/1968, pur non essendo obbligato a riorganizzare i mezzi di produzione per consentire tale assunzione, è tuttavia tenuto a ricercare all’interno dell’azienda mansioni compatibili con le condizioni sanitarie del lavoratore. A questo fine deve, se necessario, procedere a redistribuire gli incarichi tra i lavoratori già in servizio. Ne consegue che occorre accertare se vi siano in azienda mansioni «concretamente disponibili» per le quali il lavoratore avviato sia idoneo, e solo se tale concreta disponibilità sia impossibile l’azienda può rifiutare l’assunzione
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