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diritto alla riservatezza

Corte di Cassazione, N.15327-30 Giugno 2009

(Corte di Cassazione
N:15327 - 30 Giugno 2009)

Sez. lav. – Pres. Vidiri, Est. Stile, P.M. Ciccolo (Diff.) – Trenitalia Spa (avv. Trifirò) c. L. R. (avv.ti Nobiloni, Lavatelli). Conf. Corte d’Appello Milano 21 giugno 2005.

Note: Scritture autografe e tutela della riservatezza del lavoratore

Diritto alla riservatezza – Art. 2087 cod. civ. – Obbligo di tutela della personalità morale del dipendente – Contemperamento di interessi – Consenso al trattamento – Esclusione.

La comunicazione di dati personali, avvenuta senza il consenso dell’interessato dal trattamento, non sempre integra una violazione della legge sulla privacy, dal momento che la tutela del diritto alla riservatezza deve essere oggetto di comparazione con interessi fondamentali confliggenti; l’obbligo previsto dall’art. 2087 cod. civ., con particolare riferimento alla tutela della personalità morale dei dipendenti, può costituire, pertanto, un legittimo limite all’esplicazione di tale diritto.
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Corte di Cassazione, N.40199-16 Ottobre 2009

(Corte di Cassazione
N:40199 - 16 Ottobre 2009)

Sez. III – Pres. Onorato, Est. Mulliri, P.M. Di Popolo (parz. diff.) – ric. M. P. (avv. Spinzo). Cassa Tribunale Torino 2 dicembre 2008

Note: L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori: attualità della norma e procedure ispettive
Parole chiave: diritto alla riservatezza ::

Riservatezza (diritto di) – Videosorveglianza – Statuto dei lavoratori (art. 4) – Ispezioni sul lavoro – Prescrizione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 – Disciplina sulla privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Commette il reato contravvenzionale previsto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300, e punito dall’art. 38 della stessa legge, il datore di lavoro che provvede a installare un impianto di videosorveglianza, idoneo a controllare a distanza l’attività dei lavoratori, senza il preventivo accordo con le Rsa/Rsu o il provvedimento di autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro. La vigenza della suddetta disposizione è stata confermata dalla previsione degli artt. 114 e 171 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, mantenendo, comunque, la propria autonomia rispetto alla normativa sulla privacy, di cui al d.lgs. in parola.
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