Dimissioni – Padre lavoratore – Necessità di convalida – Art. 55, comma
4, d.lgs. n. 151/2001 – Mancata fruizione congedo di paternità
– Insussistenza di convalida.
In tema di dimissioni del padre lavoratore, l’estensione delle tutele previste per
il caso di licenziamento in periodo di fruizione del congedo, e fino al compimento
di un anno di età del bambino, è condizionata alla fruizione del congedo di
paternità, in quanto altrimenti il datore di lavoro, che normalmente non conosce
la situazione familiare del dipendente se non a seguito della fruizione del congedo,
non potrebbe, in contrasto con il principio della certezza dei rapporti giuridici,
accettare le dimissioni del lavoratore, senza cautelativamente disporne la
convalida dinanzi al Servizio ispettivo del ministero del Lavoro