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danno biologico

tribunale tivoli, N.2832-18 Novembre 2009

(tribunale tivoli
N:2832 - 18 Novembre 2009)

Est. Mari – R. M. (avv.ti Frattini e De Santis) c. Comune di Tivoli (avv.ti Marci e Raimondo) e Aurora Assicurazioni Spa (avv.ti Ferraro e Giove).

Note: ANNO LXI - 2010 - N2

Infortuni e malattie professionali – Assicurazione Inail – Danno biologico – Copertura indennitaria a carico dell’assicurazione obbligatoria – Danno differenziale – Risarcibilità – Sussiste

L’indennizzo del danno biologico ai sensi dell’art. 13, d.lgs. n. 38/2000, non preclude il diritto del lavoratore danneggiato a conseguire il risarcimento del danno biologico differenziale cd. qualitativo
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Tribunale Modena, N.583-18 Gennaio 2010

(Tribunale Modena
N:583 - 18 Gennaio 2010)

Est. Ponterio – XX (avv.ti Giuliano, Sammartino) c. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Avvocatura dello Stato).

Note: La discrezionalità nell'esercizio dei poteri datoriali e il sindacato giudiziale

Mansioni e qualifiche – Dequalificazione – Mobbing – Danno biologico – Danno non patrimoniale – Esercizio dei poteri datoriali.

La condotta del datore di lavoro, materialmente posta in essere dai superiori gerarchici della lavoratrice, che dalle prove raccolte dimostri in modo in equivoco una condizione di forte sofferenza in ambito lavorativo non legata solo a una qualifica inferiore rispetto ai titoli posseduti oppure ad aspettative non realizzate, bensì a comportamenti vessatori, ingiusti e mortificanti, è illegittimo in quanto contrario agli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ. e, in particolare, al dovere di fare tutto quanto necessario al fine di tutelare la salute, la personalità morale del lavoratore e la sua dignità sul luogo di lavoro. Tale dovere viene disatteso quando nelle modalità di esercizio dei poteri del datore non si ravvisa un’adeguata giustificazione.
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