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Controversie di lavoro e previdenza

Corte Edu, N.17972-14 Febbraio 2012

Controversie di lavoro e previdenza – Pensione – Ex dipendenti del Banco di Napoli – Trattamento perequativo – Specialità – Permanenza – Negazione – Contenzioso – Legge di interpretazione autentica – Trattamento perequativo speciale – Eliminazione – Art. 6 Cedu – Violazione – Sussiste.

Contrasta con l’art. 6 della Cedu l’art. 1, comma 55, della legge n. 243/2004 che, in presenza di molteplici sentenze in senso contrario, ha eliminato lo speciale trattamento perequativo delle pensioni già previsto per gli ex dipendenti degli enti pubblici creditizi (7).
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Corte di cassazione, N.24573-22 Novembre 2011

(Corte di cassazione
N:24573 - 22 Novembre 2011)

Pres. Roselli, Est. Berrino, P.M. Gaeta (conf.) – Soc. Candela graniti (avv.ti Spanedda, Pepe) c. Manunta. Conf. Corte d’Appello Cagliari, Sez. dist. Sassari, 18 maggio 2009.

Note: ANNO LXIII - 2012 - N2

Controversie di lavoro e previdenza – Lettura del dispositivo – Individuazione della data di decisione del giudizio – Rilevanza del verbale d’udienza attestante la lettura del dispositivo della sentenza – Sussistenza – Ragioni

Nel rito del lavoro, ai fini dell’individuazione della data di decisione del giudizio rileva il verbale dell’udienza di discussione che attesta la lettura del dispositivo della sentenza, trattandosi di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.
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Corte Edu, N.43549-7 Giugno 2011

(Corte Edu
N:43549 - 7 Giugno 2011)

ricorsi nn. 43549/2008, 6107/2009, 5087/2009, Sez. II – Pres. Tulkens – Agrati e altri (avv. Sullam) c. Italia (agenti Spatafora e Lettieri).

Note: I contrasti tra Corte EDU E Corte Costituzionale sulle leggi retroattive che eliminano diritti di lavoratori e pensionati

Controversie di lavoro e previdenza – Lavoro pubblico – Trasferimento del personale Ata dagli enti locali allo Stato – Trattamento economico – Legge di interpretazione autentica – Peggioramento – Art. 6 Cedu – Violazione – Sussiste – Art. 1, Protocollo 1 – Violazione – Sussiste.

L’art. 1 l. 266/2005, laddove interpreta autenticamente l’art. 8 l. 124/1999 limitando i diritti del personale Ata, trasferito dagli enti locali allo Stato, al solo «maturato economico», da una parte, non è giustificato dalla sussistenza delle ragioni imperative di interesse generale che consentono agli Stati di disciplinare, in materia civile e mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già esistenti, violando, di conseguenza, le disposizioni di cui all’art. 6 della Cedu; dall’altro, dà vita a un’ingerenza dello Stato nell’esercizio del diritto di proprietà che i lavoratori interessati potevano far valere in base alla legislazione precedente che contrasta con l’art. 1 del Protocollo.
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Corte Costituzionale, N.15-26 Gennaio 2012

Controversie di lavoro e previdenza – Contribuzione previdenziale – Soci amministratori di Srl – Opera prestata nell’impresa commerciale – Iscrizione all’Inps – Legge di interpretazione autentica – Obbligo di doppia iscrizione – Artt. 3, 24, comma 1, 102, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost. – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza. Controversie di lavoro e previdenza – Contribuzione previdenziale – Soci amministratori di Srl – Opera prestata nell’impresa commerciale – Iscrizione all’Inps – Legge di interpretazione autentica – Obbligo di doppia iscrizione – Art. 6 Cedu – Violazione – Insussistenza.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, co. 11, d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, l. n. 122/2010, sollevata dalla Corte d’Appello di Genova in riferimento agli artt. 3, 24, co. 1, 102, 111, co. 2, e 117, co. 1, Cost., in riferimento all’art. 6 della Cedu. (1) Spetta innanzitutto al legislatore nazionale e alla Corte Costituzionale valutare, con riferimento a princìpi, diritti e beni di rilievo costituzionale e nell’ambito del margine di apprezzamento riconosciuto dalla Cedu ai singoli ordinamenti statali, la sussistenza dei motivi imperativi di interesse generale che giustifichino interventi legislativi con efficacia retroattiva.
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Corte Edu, N.46286-31 Mag 2011

(Corte Edu
N:46286 - 31 Mag 2011)

ricorsi nn. 46286/2009, 52851/2008, 53727/2008, 54486/2008, 56001/2008, Sez. II – Pres. Tulkens – Maggio e altri c. Italia.

Note: I contrasti tra Corte EDU E Corte Costituzionale sulle leggi retroattive che eliminano diritti di lavoratori e pensionati

Controversie di lavoro e previdenza – Pensione – Pensioni di vecchiaia – Lavoro svolto in Svizzera – Rimpatrio – Trasferimento dei contributi previdenziali – Pensione retributiva – Calcolo – Legge di interpretazione autentica – Ricalcolo in senso peggiorativo – Art. 6 Cedu – Violazione – Sussiste – Art. 1, Protocollo 1 – Violazione – Non sussiste.

L’art. 1 co. 777 l. 296/2006, laddove interpreta autenticamente l’art. 5 co. 2 d.P.R. 488/1968 riducendo la retribuzione su cui calcolare la pensione dei lavoratori italiani che avevano chiesto il trasferimento all’Inps dei contributi da loro versati all’assicurazione sociale svizzera, vìola le disposizioni di cui all’art. 6 Cedu, in quanto ha modificato definitivamente, a danno di un intera categoria di persone, l’esito dei giudizi pendenti nei quali lo Stato era parte in assenza di un motivo di interesse generale sufficientemente impellente da superare i pericoli inerenti all’utilizzo della legislazione retroattiva. Considerazioni di carattere finanziario ovvero la necessità di ristabilire un equilibrio nel sistema pensionistico non giustificano il legislatore.
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Corte Costituzionale, N.303-10 Novembre 2011

(Corte Costituzionale
N:303 - 10 Novembre 2011)

Pres. Quaranta, Est. Mazzella – C.C. (avv.ti Vacirca e Angiolini) e S.G. (avv.ti Carpagnano e De Michele) c. Poste Italiane Spa (avv.ti Maresca e Pessi).

Note: I contrasti tra Corte EDU E Corte Costituzionale sulle leggi retroattive che eliminano diritti di lavoratori e pensionati

Controversie di lavoro e previdenza – Contratto a termine – Conversione – Indennità onnicomprensiva – Retroattività – Cause in corso – Alterazione – Art. 6 Cedu – Violazione – Insussistenza.

Il co. 7 dell’art. 32 della l. n. 183/2010, prevedendo l’estensione dei co. 5 e 6 dello stesso articolo ai giudizi in corso, non ha prodotto un’ingerenza illecita del legislatore nell’amministrazione della giustizia diretta ad alterare la soluzione di una o più controversie a beneficio di una parte, contrastante con il divieto di cui all’art. 6 della Cedu. Nella fattispecie, infatti, ricorrono tutte le condizioni in presenza delle quali la Corte Edu ritiene compatibili con l’art. 6 della Convenzione disposizioni nazionali dalla portata retroattiva volte a regolare, in materia civile, diritti già risultanti da leggi in vigore; sussistono, in particolare, le ragioni di utilità generale di una simile nuova disciplina.
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