Previdenza sociale – Art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 1998 –
Lavoratore extracomunitario – Rimborso contributi versati –
Requisiti per la richiesta – Onere della prova – Riforma della disciplina
con legge n. 189 del 2002.
I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l’attività lavorativa in
Italia e lascino il territorio nazionale possono richiedere – alla stregua dell’art.
22, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile ratione temporis – la
liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di
previdenza obbligatoria, solo se la materia non sia regolata da convenzioni internazionali,
restando a carico dell’ente previdenziale, tenuto alla restituzione
dei contributi, l’onere di dimostrare l’esistenza di convenzioni e specifici accordi
in materia di sicurezza sociale