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contratto a termine

Corte Costituzionale, N.303-11 Novembre 2011

(Corte Costituzionale
N:303 - 11 Novembre 2011)

Pres. Quaranta, Est. Mazzella – Poste italiane Spa (avv.ti Maresca e Pessi) c. C.C. (avv.ti Vacirca e Angiolini) e S.G. (avv.ti Carpagnano e De Michele)

Note: L’indennità ex art. 32 della legge, n. 183 del 2010: una possibile lettura parzialmente correttiva

Contratto a termine – Art. 32, commi 5-7, legge n. 183/2010 – Questioni di legittimità costituzionale – Artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, comma 1, Cost. – Infondatezza. Contratto a termine – Direttiva 1999/70/Ce – Misure antielusive – Art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 – Conversione del rapporto – Conformità

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183/10, sollevate dalla Corte Cass. e dal Trib. Trani, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, co. 1, Cost. (1) La norma scrutinata non contrasta con l’Accordo europeo sul contratto a tempo determinato. (2) La stessa norma non contrasta con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. (3). Il comma 7 dell’art. 32 della legge n. 183/2010, prevedendo l’estensione dei commi 5 e 6 ai giudizi in corso, non costituisce una ingiustificata intromissione del potere legislativo sull’amministrazione della giustizia influendo sulla decisione delle controversie in atto e quindi non contrasta con l’art. 6 della Cedu. (4)
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Tibunale Roma, N.-23 Dicembre 2010

(Tibunale Roma
N: - 23 Dicembre 2010)

Tribunale Roma, Sez. lav., 23 dicembre 2010 – Est. Trementozzi – L.D. (avv. Panici) c. Delaville Srl (avv. Ferrari).

Note: Osservazioni critiche alle prime decisioni sulla legge 4 novembre 2010, n. 183
Parole chiave: contratto a termine ::

Lavoro subordinato – Contratto a termine – Nullità parziale della clausola – Conversione del rapporto a tempo indeterminato – Sussistenza – Applicabilità indennità ex art. 32, comma 7, legge 4 novembre 2010, n. 183 – Configurabilità – Cumulo con il risarcimento del danno – Esclusione. Lavoro subordinato – Contratto a termine – Indennità onnicomprensiva ex art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183 – Applicabilità ai giudizi in corso – Contrasto con l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

Per effetto della dichiarazione della nullità del termine apposto a un contratto di lavoro consegue che il rapporto di lavoro deve essere considerato a tempo indeterminato fin dalla sua iniziale decorrenza e compete al lavoratore, in alternativa alle retribuzioni maturate dalla data della messa in mora, l’indennità onnicomprensiva prevista nell’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (12). Il carattere retroattivo del nuovo sistema indennitario non è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo né appare fondata la questione di legittimità costituzionale della previsione del pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183 (13).
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Tribunale Bolzano, N.274-24 Novembre 2009

(Tribunale Bolzano
N:274 - 24 Novembre 2009)

Est. Puccetti – M. T. (avv.ti Modena, Rossi) c. Fercam Spa (avv.ti Daverio, Morandi).

Note: Nota a Tribunale Bolzano, 24 novembre 2009

Lavoro subordinato – Contratto a tempo determinato – Art. 1, d.lgs. n. 368/2001 – Art. 8, comma 2, legge n. 223/1991 – Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità – Conversione rapporto – Esclusione.

I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine della durata non superiore a dodici mesi. Tale ipotesi di lavoro a termine, previsto dall’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prescinde dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dal d.lgs. n. 368/2001. Le ragioni oggettive richieste generalmente per il lavoro a termine non sono richieste nell’ipotesi dei lavoratori in mobilità, dove, invece, prevale la necessità di reintrodurre tali soggetti nel mondo del lavoro.
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Corte di Cassazione, N.24049-25 Settembre 2008

(Corte di Cassazione
N:24049 - 25 Settembre 2008)

Sez. lav., ord. – Pres. Senese, Est. Ianniello, P.M. Lo Voi (conf.) – Rai Spa (avv. Irace) c. L. F. R. (avv. Petrocelli). Corte d’Appello Roma 23 novembre 2004.

Note: Il lavoro a termine nel settore dello spettacolo

Contratto a termine – Lavoratori dello spettacolo – Lavoro subordinato (rapporto di) – Assunzioni a termine – Presupposti – Temporaneità e specificità dello spettacolo – Durata del rapporto – Ulteriori condizioni – Connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo – Necessità – Fattispecie concernente l’attività di programmista regista.

In tema di assunzioni a termine dei lavoratori dello spettacolo, ai fini della legittimità dell’apposizione del termine, è necessario che ricorrano la temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo (che non devono essere necessariamente straordinari od occasionali, ma di durata limitata nell’arco di tempo della programmazione complessiva, e quindi destinati a esaurirsi), la specificità del programma (che deve essere quanto meno unico, ancorché articolato in più puntate o ripetuto nel tempo), e la connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo (per cui il primo concorre a formare la specificità del secondo o è reso necessario da quest’ultima specificità) ...
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Corte di Cassazione, N.12985 -21 Mag 2008

(Corte di Cassazione
N:12985 - 21 Mag 2008)

Note: Il difficile equilibrio della tutela del lavoratore a termine.....

Contratto a termine – Condizioni legittimanti la clausola limitativa della durata – Mancanza – Conseguenze – Nullità del contratto ex art. 1419, comma 1, cod. civ. – Esclusione – Trasformazione a tempo indeterminato – Configurabilità.

L’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche anteriormente alla modifica introdotta dall’art. 39 della legge n. 247 del 2007, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine «per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo».
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Tribunale Siena, N.699-27 Settembre 2010

(Tribunale Siena
N:699 - 27 Settembre 2010)

A.F. (avv.ti Risommi e Fabroni) c. ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (avv. F.D. Nieri)

Note: La conversione del rapporto a termine nel pubblico impiego è una ipotesi sempre meno isolata

Contratto a termine – Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Reiterazione di assunzioni a termine per soddisfare esigenze non temporanee della pubblica amministrazione – Violazione di norme imperative – Proporzionalità, efficacia e dissuasività del risarcimento del danno – Insussistenza – Applicabilità della sanzione della conversione – Sussistenza – Violazione art. 97 Cost. – Insussistenza

Il risarcimento del danno ex art. 36, co. 5, d.lgs. 165/01 di per sé non può, a prescindere dal suo ammontare, rappresentare una misura effettiva destinata a evitare e, se del caso, sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato. La mancata estensione al settore del lavoro pubblico della conversione legale non può trovare giustificazione nell’art. 97 Cost. qualora l’assunzione a termine avvenga tramite concorso o procedure selettive idonee a garantire il rispetto dell’art. 97 Cost. Appare pertanto consentita nel caso di specie la disapplicazione della normativa nazionale (art. 36 d.lgs. 165/01) a vantaggio della Direttiva 1999/70 e delle pronunce della Corte di Giustizia, quindi dell'art. 5 d.lgs. 368/01
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Cassazione, N.5000-8 Marzo 2005

(Cassazione
N:5000 - 8 Marzo 2005)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Balletti, P.M. Matera (concl. Conf.) – Frigo (avv. Messina) c. Poste Italiane S.p.a. (avv. Tosi e Fiorillo). Conferma App. Torino 11 novembre 2002.

Note: Contratto a termine e Poste Italiane tra vecchia e nuova disciplina
Parole chiave: contratto a termine ::

Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Carattere innovativo – Sussistenza – Delega in bianco – Sussistenza – Conversione del rapporto e onere della prova – Applicabilità. Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Esigenze di servizio in concomitanza di assenze per ferie – Indicazione del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione – Necessità – Insussistenza – Esigenze di servizio causate dalle assenze per ferie – Prova – Necessità – Sussistenza.

L’art. 23 della legge n. 56 del 1987 rappresenta uno sviluppo fortemente innovativo del modello dei contratti a termine autorizzati (già introdotto dalla legge n. 18/1978), intendendo dar vita a un diverso sistema di controllo, parallelo e alternativo a quello della legge n. 18/1978, cosicché, accanto all’area originaria del contratto a termine per esigenze organizzative qualitativamente straordinarie, è stata prevista la possibilità di prevedere anche un’area di impiego normale e ricorrente del tipo contrattuale, del quale risulta in parte modificata la funzione economico-sociale, restando la tutela del lavoratore affidata non più alle previsioni di norme inderogabili, generali e astratte, ma allo strumento negoziale collettivo;...
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Tribunale Trani ord., N.-23 Novembre 2009

(Tribunale Trani ord.
N: - 23 Novembre 2009)

Est. La Notte Chirone – V. C. D. (avv. Carpagnano) c. Poste Italiane Spa (avv. De Luca Tamajo

Note: La flessibilità «insicura» dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001: la disapplicazione della norma dopo la sent. 214/09
Parole chiave: contratto a termine :: poste italiane ::

Lavoro subordinato – Contratto a termine – Imprese concessionarie di servizi nel settore postale – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001 – Condizioni legittimanti la clausola appositiva del termine nella norma a-causale – Violazioni princìpi comunitari anche in ipotesi di un unico contratto a termine – Interpretazione della giurisprudenza comunitaria – Disapplicazione della norma per contrasto con il diritto comunitario – Nullità del termine – Trasformazione a tempo indeterminato.

L’art. 2, comma 1-bis, si pone in contrasto con la clausola n. 8, punto 3, dell’Accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70 anche in ipotesi di un unico contratto a termine visto che la tipologia acausale – sebbene introdotta dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e, quindi, successivamente alla trasposizione propriamente detta (intervenuta con il d.lgs. 368/01) – è, da un lato, pacificamente collegata con l’applicazione dell’Accordo quadro, nella misura in cui è andata a «completare» e a «modificare» le norme nazionali già adottate [vedi sentenza Mangold (punto 51)], e, dall’altro, non risulta diretta ad applicare un altro obiettivo distinto da quello di applicare l’Accordo quadro [vedi sentenza Mangold (punti 52 e 53)].
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Corte Appello Torino, N.-2 Ottobre 2008

Contratto a termine – Regime transitorio ex art. 4-bis, d.lgs. n. 368/01, introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, legge n. 133/08 – Sussistenza della questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 1, Cost.

È rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368/2001, per contrasto con gli artt. 76, 77 e 117, comma 1, della Costituzione; è rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1-bis, della legge n. 133/2008, inserente dopo l’art. 4 del d.lgs. n. 368/2001 un art. 4-bis, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 24, comma 2, 101, 102, comma 2, 104, comma 2, e 117, comma 1, della Costituzione.
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Tribunale di Napoli, N.-16 Novembre 2011

(Tribunale di Napoli
N: - 16 Novembre 2011)

Est. Coppola – O.P. (avv. Parascandolo) c. Srl G.I. Impianti (contumace)

Note: L’indennità ex art. 32 della legge, n. 183 del 2010: una possibile lettura parzialmente correttiva

Contratto a termine – Ragione dell’apposizione del termine – Indicazione – Mancanza – Nullità della clausola e prosecuzione del rapporto – Conseguenze economiche – Pagamento delle retribuzioni sino all’effettiva riammissione in servizio – Pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al comma 5 dell’art. 32, legge 183/2010 – Commisurazione – Danni non patrimoniali sino alla proposizione del ricorso.

La mancata indicazione nel testo scritto del contratto a tempo determinato delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine comportano la nullità della relativa clausola e la dichiarazione della prosecuzione del rapporto di lavoro. Al lavoratore spettano le retribuzioni che avrebbe percepito dalla messa in mora del datore di lavoro sino all’effettiva riammissione in servizio e l’indennità onnicomprensiva di cui al comma 5 dell’art. 32 della legge n. 183/2010 per il danno non patrimoniale patto dalla scadenza del termine alla proposizione del ricorso.
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