Condotta antisindacale – Applicazione del contratto collettivo nazionale
di categoria stipulato il 15 ottobre 2009, con il dissenso di Fiom-
Cgil, in vigenza del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato
il 20 gennaio 2008 anche da Fiom-Cgil – Permanente applicazione
del contratto collettivo del 2008 agli iscritti della Fiom-Cgil –
Non sussiste
Non emerge comportamento antisindacale, in caso di adesione della società
convenuta al nuovo testo contrattuale sottoscritto nel 2009 da
Federmeccanica, Fim e Uilm, in vigenza del precedente del 2008, stipulato
pure dalla Fiom. Infatti non si applica a un contratto plurilaterale, quale è il contratto collettivo,
il principio secondo cui le parti di un contratto possano legittimamente
rinegoziare il proprio originario accordo o mutarlo, purché questo accada
nel reciproco consenso. L’applicazione dei livelli retributivi stabiliti dal contratto del 2009, migliorativi di quelli garantiti dal contratto del 2008, anche ai lavoratori Fiom, è stata posta in essere dall’azienda in attuazione delle norme inderogabili previste dagli artt. 16, legge n. 300 del 1970, nonché 3 e 36 Cost.