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condotta antisindacale

Tribunale Torino decr., N.2639-2 Aprile 2010

(Tribunale Torino decr.
N:2639 - 2 Aprile 2010)

Est. Lanza – Funzione pubblica Cgil-Regione Piemonte e altri (avv. Durazzo) c. Inps- Direzione generale del Piemonte (avv. Cuomo)

Note: Contratti collettivi e «istituti della partecipazione» nel settore pubblico dopo la «riforma Brunetta»

Condotta antisindacale – Lavoro pubblico – Modifica del sistema di relazioni sindacali a opera del d.lgs. n. 150/2009 – Comune – Obblighi di concertazione previsti dal Ccnl vigente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 – Violazione – Antisindacalità.

È antisindacale il comportamento dell’ente pubblico non economico che, assumendo l’inapplicabilità, in esito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009, del sistema di informazione e concertazione a livello aziendale, previsto dal Ccnl di settore vigente all’entrata in vigore dello stesso decreto, abbia negato alle organizzazioni sindacali il diritto all’informazione e alla concertazione su provvedimenti relativi all’organizzazione degli uffici e del lavoro, adottando altresì iniziative unilaterali su tali materie (nella specie, il giudice ha ordinato, oltre alla cessazione del comportamento antisindacale, l’avvio del confronto richiesto dalle organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di informazione e di concertazione
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Corte di Cassazione, N.12811-3 Giugno 2009

(Corte di Cassazione
N:12811 - 3 Giugno 2009)

Sez. lav. – Pres. Lamorgese, Est. Curzio, P.M. Riello (diff.) – Autostrade per l’Italia Spa (avv.ti Morrico, Favalli) c. Uiltrasporti regionale della Toscana, Filt Cgil comprensoria- le fiorentina, Fit Cisl Toscana (avv.ti Giorgio, Rusconi). Conf. Corte d’Appello Firenze, 1° gennaio 2005.

Note: In dubious battle. Crumiraggio e condotta antisindacale nel bilanciamento tra diritto di sciopero e libera iniziativa economica
Parole chiave: condotta antisindacale ::

Condotta antisindacale – Art. 28 Stat. lav. – Adibizione del lavorato- re a mansioni inferiori – Sostituzione di lavoratori in sciopero – Divieto.

È antisindacale la condotta di un datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, utilizza personale dirigente, quadri, impiegati di elevato livel- lo per svolgere le mansioni degli addetti del pedaggio che hanno aderito al- l’astensione. Il datore di lavoro non può sostituire i dipendenti in sciopero con lavoratori di qualifica superiore impiegandoli in mansioni inferiori al fine di neutralizzare gli effetti dell’astensione. In tal caso si ha una lesione del- l’interesse collettivo del sindacato nella sua capacità di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavo- ratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali.
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Cassazione, N.9250-18 Aprile 2007

(Cassazione
N:9250 - 18 Aprile 2007)

Pres. Sciarelli, Est. Balletti, P.M. Nardi (conforme) – Poste Italiane Spa (avv. Fiorillo) c. Cobas P.T. Cub - Coordinamento di base delegati P.T. di Milano (avv. Brochiero Magrone).

Note: Intenzionalità, responsabilità e ponderazione degli interessi contrapposti nella condotta antisindacale
Parole chiave: condotta antisindacale ::

Condotta antisindacale – Art. 28 Stat. lav. – Elemento soggettivo – Irrilevanza.

Il comportamento antisindacale non si basa su caratteristiche strutturali ma sull’idoneità a ledere i «beni» protetti. Per integrare gli estremi della condotta antisindacale è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro. (1)
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Trubunael Monza, N.198-23 Marzo 2010

(Trubunael Monza
N:198 - 23 Marzo 2010)

Est. Di Lauro – Slai Cobas e D. B. (avv. Rizzoglio) c. B. Spa (avv.ti Lesce, Pavan).

Note: Ancora sul potere delle singole componenti RSU di indire l'assemblea retribuita

Condotta antisindacale – Organizzazioni sindacali – Rappresentanze sindacali unitarie – Diritto di assemblea – Titolarità – Antisindacalità della condotta datoriale – Danni.

Il datore di lavoro che neghi al singolo componente di Rsu il diritto di indire l’assemblea retribuita pone in essere una condotta antisindacale e deve essere condannato al risarcimento del danno all’operatività, immagine e rappresentatività patito dal sindacato, essendo l’assemblea una delle espressioni più significative dell’attività sindacale
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Cassazione, Sez. lav., N.11741-6 Giugno 2005

(Cassazione, Sez. lav.
N:11741 - 6 Giugno 2005)

Sez. lav. – Pres. Mileo, Est. Toffoli, P.M. Nardi (concl. Diff.) – Ass. Stampa romana (avv. Barone) c. Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. (avv. Scognamiglio e altri).

Note: Attualità della condotta antisindacale e tempestività della proposizione dell’azione
Parole chiave: condotta antisindacale ::

Lavoro subordinato – Associazioni sindacali – Sindacati (post-corporativi) – Libertà sindacale – Repressione della condotta antisindacale – Presupposti – Attualità della condotta o dei suoi effetti – Portata – Condizioni – Fondamento – Relativo accertamento da parte del giudice di merito – Censurabilità in Cassazione – Limiti – Fattispecie relativa a violazione di diritti di informazione del sindacato previsti dal c.c.n.l. dei giornalisti, prospettata in riferimento a licenziamenti per giusta causa. Lavoro subordinato – Associazioni sindacali – Sindacati (post-corporativi) – Libertà sindacale – Repressione della condotta antisindacale – Tutela ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 – Legittimazione attiva delle associazioni sindacali ivi previste – Conseguenze – Intervento adesivo dipendente del singolo lavoratore – Configurabilità – Ricorso incidentale adesivo per Cassazione – Proposizione nei termini di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. – Legittimità.

Requisito essenziale dell’azione di repressione della condotta antisindacale, di cui all’art. 28 della legge n. 300 del 1970, è l’attualità di tale condotta o il perdurare dei suoi effetti. Tale requisito – sulla base dell’interpretazione letterale e sistematica della suddetta norma, anche alla luce di quanto previsto in ordine alla legittimazione attiva in capo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, riconosciuta nell’interesse al ripristino nell’azienda dei diritti sindacali, nella completa autonomia rispetto alle azioni proponibili dai singoli lavoratori, e restando invece irrilevante la tendenza del procedimento all’emanazione di pronunce costitutive o di mero accertamento –...
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Tribunale Roma, N.-5 Giugno 2007

(Tribunale Roma
N: - 5 Giugno 2007)

Sez. lav. – Est. Leo – Slc- Cgil Comprensorio di Roma Est (avv.ti Aiello, Bidetti, Faranda) c. Telecom Italia Spa (avv.ti Maresca, Morrico, Romei, Boccia).

Note: Intenzionalità, responsabilità e ponderazione degli interessi contrapposti nella condotta antisindacale
Parole chiave: condotta antisindacale ::

Condotta antisindacale – Art. 28 Stat. lav. – Elemento soggettivo – Irrilevanza.

Per individuare il confine tra un comportamento del datore di lavoro meramente difensivo e uno offensivo e per determinare se esso sia antisindacale o meno, i fatti oggetto di denuncia devono essere valutati nella loro unitarietà, prendendo cioè in considerazione ogni singolo episodio in collegamento con gli altri, non isolatamente, avendo riguardo al fatto che i diversi e contrapposti interessi «in gioco» vanno riguardati in modo relazionale.
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Tribunale Monza, N.539-20 Ottobre 2009

(Tribunale Monza
N:539 - 20 Ottobre 2009)

Est. Pizzi – B. Spa (avv.ti Lesce, Pavan) c. Slai Cobas (avv. Rizzoglio).

Note: Ancora sul potere delle singole componenti RSU di indire l'assemblea retribuita

Condotta antisindacale – Legittimazione attiva – Attribuzione alle associazioni sindacali a carattere nazionale – Requisiti – Stipulazione del contratto collettivo nazionale – Non necessità – Effettività dell’azione sul territorio nazionale

Ai fini della legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 28 Stat. lav., la stipulazione di Ccnl, benché tipica espressione della presenza di un sindacato a livello nazionale, non può ritenersi esclusivo elemento indicativo del requisito della nazionalità, essendo sufficiente che l’O.S. dimostri di aver svolto in concreto attiva sindacale su gran parte del territorio nazionale
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Tribunale Ancona , N.683-20 Mag 2009

(Tribunale Ancona
N:683 - 20 Mag 2009)

Est. Sbano – Fiom-Cgil (avv. Di Stasi) c. Fincantieri Spa (avv.ti Vettori, Morrico).

Note: Sciopero a singhiozzo, serrata di ritorsione e usi aziendali

Sciopero – Sciopero a singhiozzo – Precedente comportamento acquiescente del datore di lavoro – Serrata – Mancato pagamento delle retribuzioni – Condotta antisindacale – Sussiste.

È legittimo il diritto di sciopero quale che siano le modalità del suo esercizio, purché non appaia idoneo a pregiudicare irreparabilmente, oltre alla vita e all’incolumità personale, la produttività dell’azienda. Incombe sul datore di lavoro l’onere di provare che la serrata seguente è derivata non dalla mera difficoltà, ma da una impossibilità oggettiva di ricevere le prestazioni residue ex art. 1256 cod. civ. In caso di mancanza di prova obiettiva deve presumersi l’illegittimità della serrata qualora il datore di lavoro abbia in precedenti casi analoghi, cioè di scioperi avvenuti con la stessa modalità, accettato pacificamente le prestazioni residue dei lavoratori
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Tribunale Torino, N.-7 Mag 2010

(Tribunale Torino
N: - 7 Mag 2010)

Est. Ciocchetti – Filcams- Cgil (avv.ti Martino, Distasio), Uiltucs-Uil (avv. Busso) c. Finairport Service Srl (avv.ti Sbarra, De La Forest).

Note: Sull’antisindacalità della condotta del datore in caso di lesione del diritto all’immagine e alla credibilità del sindacato

Condotta antisindacale – Contratto di solidarietà – Inosservanza dell’accordo sindacale e modifica unilaterale dell’orario lavoro – Lesione del diritto all’immagine del sindacato – Configurabilità.

La violazione del patto di solidarietà e la successiva modifica unilaterale da parte del datore di lavoro della turnazione settimanale ledono il diritto all’immagine e alla credibilità del sindacato e costituiscono condotta antisindacale quando ridimensionano il ruolo delle Oo.Ss.
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Tribunale Roma, N.-13 Dicembre 2006

(Tribunale Roma
N: - 13 Dicembre 2006)

Sez. lav. – Est. Bracci – Sult (avv.ti Faranda, Crupi) c. Alitalia Spa (avv.ti Marazza, Trodella).

Note: Intenzionalità, responsabilità e ponderazione degli interessi contrapposti nella condotta antisindacale
Parole chiave: condotta antisindacale ::

Condotta antisindacale – Art. 28 Stat. lav. – Elemento soggettivo – Irrilevanza.

Al fine di valutare l’antisindacalità della condotta del datore di lavoro è irrilevante l’elemento intenzionale, sicché il giudice deve accertare l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre il risultato vietato dalla legge, consistente nella lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero. (3)
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