Controversie di lavoro e previdenza – Contribuzione previdenziale – Salariati agricoli avventizi – Retribuzione pensionabile – Legge di interpretazione autentica – Effetto peggiorativo – Artt. 38, comma 2, 53, 3, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, Cost. – Questioni di legittimità costituzionale inammissibili e infondate.
Controversie di lavoro e previdenza – Contribuzione previdenziale – Salariati agricoli avventizi – Retribuzione pensionabile – Legge di interpretazione autentica – Effetto peggiorativo – Art. 6 Cedu – Conformità.
Controversie di lavoro e previdenza – Contribuzione previdenziale – Salariati agricoli avventizi – Retribuzione pensionabile – Legge di interpretazione autentica – Effetto peggiorativo – Art. 14 Cedu – Conformità.
Sono inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 5, l. n. 191/2009 in riferimento agli artt. 38, co. 2, e 53 Cost., e 3, 111, co. 1 e 2, 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 6 e 14 della Cedu (4).
La norma censurata, che interpreta in modo peggiorativo una precedente disposizione in materia di modalità di calcolo della retribuzione da porre a base della contribuzione e delle prestazioni pensionistiche dei salariati agricoli a tempo determinato, non contrasta con l’art. 117, co. 1, Cost. per violazione degli obblighi
derivanti allo Stato dall’art. 6 della Cedu (5).
Non vìola nemmeno l’art. 14 della Cedu, che vieta discriminazioni per l’origine sociale e per la ricchezza nell’ambito di applicazione della Convenzione (6).