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Cassazione Sez. lav., N.26989-7 Dicembre 2005

(Cassazione Sez. lav.
N:26989 - 7 Dicembre 2005)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Vidiri, P.M. Finocchi Ghersi (concl. Conf.) – Poste Italiane S.p.a. (avv. Fiorillo e Trifirò) c. Rega e Gatti (avv. Afeltra e Zezza). Cassa App. Milano 14 dicembre 2002.

Note: Contratto a termine e Poste Italiane tra vecchia e nuova disciplina

Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Specifico collegamento tra contratti ed esigenze aziendali – Particolari condizioni oggettive o soggettive – Necessità – Esclusione. Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Limite temporale per le assunzioni – Differimento in vigenza del contratto collettivo – Legittimità – Differimento a opera di contratto collettivo successivo – Illegittimità.

L’attribuzione alla contrattazione collettiva ex art. 23 della legge n. 56 del 1987 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulla necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori da assumere a termine nonché efficace salvaguardia per i loro diritti e prescinde dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali, di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori,...
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